Messaggio 001
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2026) 2046
Direttiva (UE) 2015/1535
Notifica: 2026/0404/BE
Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20262046.IT
1. MSG 001 IND 2026 0404 BE IT 28-07-2026 BE NOTIF
2. Belgium
3A. SPF Economie - DG Qualité et Sécurité - Bureau de Liaison - BelNotif
3B. SPF Economie - DG Qualité et Sécurité - Division Sécurité - Service Réglementation (Ensure)
4. 2026/0404/BE - S70E - Sostanze e preparati pericolosi
5. Regio decreto recante modifica del regio decreto del 23 settembre 1958 che stabilisce norme generali sulla fabbricazione, lo stoccaggio, la detenzione, la distribuzione, il trasporto e l’uso di esplosivi
6. Esplosivi
7.
8. Il presente progetto di decreto ha l’obiettivo di:
- eliminare l’indagine pubblica richiesta nell’ambito della procedura di domanda di autorizzazione, come previsto dal regio decreto del 1958, per qualsiasi struttura di fabbricazione o stoccaggio di esplosivi;
- stabilire che non è richiesta alcuna autorizzazione per le officine che caricano manualmente le cartucce di sicurezza per le armi da fuoco portatili, nonché per le strutture di stoccaggio di esplosivi necessarie per tale caricamento, se situate in una residenza privata e a condizione che siano soddisfatte determinate condizioni;
- classificare come di seconda classe le officine per il caricamento manuale di cartucce di sicurezza per armi leggere, nonché i depositi di esplosivi necessari al caricamento, qualora siano situati presso un poligono di tiro o all’interno di un’associazione riconosciuta che svolga attività storiche, folcloristiche, tradizionali o didattiche, purché siano soddisfatte determinate condizioni;
- eliminare l’obbligo per gli armaioli di ottenere l’autorizzazione per la detenzione e la vendita di cartucce di sicurezza per armi leggere, nel rispetto di determinate condizioni;
- regolare la dentezione, lo stoccaggio e il trasporto, da parte di privati, di polvere da sparo, inneschi e micce di sicurezza, che sono esplosivi per uso civile;
- aggiornare l’articolo 68 del regio decreto del 23 settembre 1958, al fine di consentire un’esenzione dall’autorizzazione al trasporto in determinati casi specifici;
- consentire a qualsiasi operatore economico del SEE di presentare una domanda di autorizzazione per il trasporto di esplosivi sul territorio belga.
9. Il presente decreto mira a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei cittadini, delle imprese e degli enti pubblici, garantendo al contempo un elevato livello di sicurezza e protezione. Esso concede l’accesso ai servizi di trasporto di esplosivi a qualsiasi operatore economico stabilito nello Spazio economico europeo (SEE) e disciplina la detenzione, lo stoccaggio e il trasporto di esplosivi per uso civile da parte di privati.
Non è né pertinente né utile indire un’indagine pubblica nell’ambito della procedura federale di autorizzazione per le fabbriche e i depositi di esplosivi. La procedura di autorizzazione federale si applica solo agli aspetti che rientrano nella giurisdizione federale, in particolare le misure di polizia interne per gli stabilimenti pericolosi relative alla sicurezza (creazione di condizioni di lavoro sicure, prevenzione di incidenti e attenuazione delle loro conseguenze per la protezione dei lavoratori), alla protezione (prevenzione, rilevamento e risposta a qualsiasi atto di furto, sabotaggio o accesso illecito agli esplosivi) e alla sicurezza pubblica in generale (ordine pubblico).
Non è richiesta alcuna autorizzazione (stabilimenti non classificati) per le officine in cui le cartucce di sicurezza per le armi leggere sono caricate manualmente, né per le strutture di stoccaggio di esplosivi necessarie per tale caricamento, se situate in una residenza privata e a condizione che siano soddisfatte determinate condizioni. Si tratta di un sistema di autorizzazioni regolamentato, basato sullo stato (cacciatore, tiratore sportivo, titolare di un permesso rilasciato dal governatore) e sul rispetto di condizioni specifiche, piuttosto che di un sistema di autorizzazioni individuali sistematiche.
Non è richiesta alcuna autorizzazione affinché gli armaioli detengano e vendano cartucce di sicurezza per le armi corte, purché siano soddisfatte determinate condizioni. Lo stoccaggio delle cartucce di sicurezza per le armi corte non comporta un rischio significativo di esplosione; il pericolo principale è rappresentato dal furto. Il sistema di autorizzazioni regolamentato proposto si basa pertanto sulle condizioni di stoccaggio previste in particolare dal regio decreto del 24 aprile 1997, che determina le condizioni di sicurezza per lo stoccaggio, la detenzione e il trasporto di armi da fuoco e munizioni. Il presente decreto è stato emanato ai sensi della legge dell’8 giugno 2006 sulle armi, che specifica le misure concrete di sicurezza da osservare (messa in sicurezza dei locali, separazione delle armi e delle munizioni, ecc.).
La detenzione senza restrizioni di polvere da sparo, inneschi e micce di sicurezza da parte di privati non è giustificata, poiché comporterebbe il rischio che sostanze potenzialmente pericolose finiscano nelle mani di persone che potrebbero farne un uso improprio. Può quindi essere consentito solo nell’ambito di un quadro normativo rigorosamente regolamentato. La presente disposizione è conforme alla normativa europea in materia di esplosivi per uso civile.
Qualsiasi operatore economico con sede nello Spazio economico europeo (SEE) ha il diritto di richiedere l’autorizzazione al trasporto di esplosivi nel territorio belga, in conformità delle norme sulla libera circolazione dei servizi. Tale disposizione è conforme al trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
9 bis. Motivi che giustificano l’adeguatezza della misura:
- riduzione degli oneri amministrativi: l’eliminazione di alcune autorizzazioni individuali riduce le formalità amministrative a carico dei privati e dei professionisti;
- mantenimento di un elevato livello di sicurezza e protezione: le deroghe alle autorizzazioni non sono di carattere generale. Tali requisiti sono subordinati al rispetto di criteri specifici (stato del detentore, quantitativi autorizzati, condizioni di stoccaggio e misure di sicurezza) che contribuiscono a limitare i rischi;
- approccio basato sul rischio: le attività che presentano un rischio limitato, come lo stoccaggio di cartucce di sicurezza per armi corte, sono soggette a un regime semplificato, mentre le sostanze o le attività che presentano rischi maggiori (polvere da sparo, inneschi, micce di sicurezza, esplosivi per uso civile) rimangono soggette a una rigorosa regolamentazione;
- tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica: il mantenimento del controllo sulla detenzione, lo stoccaggio e il trasporto di esplosivi mira a prevenire il furto, l’uso improprio, gli atti di sabotaggio e gli incidenti;
- conformità alla legislazione dell’Unione europea: l’apertura dell’accesso al trasporto di esplosivi a qualsiasi operatore economico stabilito nel SEE rispetta i principi della libera circolazione dei servizi, pur mantenendo i requisiti di sicurezza applicabili in Belgio;
- nessuna indagine pubblica motivata: la procedura di autorizzazione federale riguarda principalmente aspetti che rientrano nella competenza federale in materia di sicurezza, protezione e ordine pubblico. In tale contesto, non sembra necessaria un’indagine pubblica per raggiungere gli obiettivi prefissati.
9 ter. È garantito l’accesso ai servizi di trasporto di esplosivi da parte di qualsiasi operatore economico stabilito nello Spazio economico europeo (SEE). La detenzione, lo stoccaggio e il trasporto di esplosivi per uso civile da parte di privati sono disciplinati in conformità della normativa europea in materia di esplosivi per uso civile.
Si riduce l’onere amministrativo a carico dei cittadini, delle imprese e degli enti pubblici, garantendo al contempo un elevato livello di sicurezza e protezione.
9 quater. Il presente decreto mira a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei cittadini, delle imprese e degli enti pubblici, garantendo al contempo un elevato livello di sicurezza e protezione.
Esso consente inoltre l’accesso ai servizi di trasporto di esplosivi a qualsiasi operatore economico stabilito nello Spazio economico europeo (SEE) e disciplina la detenzione, lo stoccaggio e il trasporto di esplosivi per uso civile da parte di privati, in conformità della normativa europea in materia di esplosivi per uso civile.
Non viene introdotto alcun onere eccessivo rispetto all’obiettivo perseguito.
10. Riferimenti ai testi di base:
11. No
12.
13. No
14. No
15. No
16.
Aspetto OTC: No
Aspetto SPS: No
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Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
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