Messaggio 002
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2021) 00996
Direttiva (UE) 2015/1535
Traduzione del messaggio 001
Notifica: 2021/0161/P
No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.
(MSG: 202100996.IT)
1. MSG 002 IND 2021 0161 P IT 16-03-2021 P NOTIF
2. P
3A. Ministério da Economia
Instituto Português da Qualidade
Rua António Gião, 2
2829-513 Caparica
Telefone: + 351 21 294 81 00
Fax: + 351 21 294 82 23
e-mail: not1535@ipq.pt
site: www.ipq.pt
3B. Ministério do Ambiente
Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.
Rua da Murgueira, 9/9A- Zambujal Ap 7585
2611-865 Amadora
e-mail: geral@apambiente.pt
site: www.apambiente.pt
4. 2021/0161/P - S00E
5. Questo progetto di Decreto legge recepisce nella legislazione nazionale la Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa alla riduzione dell'impatto ambientale di taluni prodotti in plastica sull’ambiente (Direttiva SUP).
Questo progetto di Decreto legge rappresenta anche il primo emendamento della Legge n. 77/2019 del settembre 2, che prevede l'obbligo di mettere a disposizione dei consumatori alternative alla distribuzione di sacchetti e contenitori di plastica ultraleggeri presso i punti vendita di pane, frutta e verdura.
Anche la Legge n. 76/2019 del settembre 2 è stata abrogata, e alcuni dei suoi articoli vengono inclusi nel presente progetto, in modo che la formulazione sia coerente con quanto raccomandato nella Direttiva SUP.
6. I prodotti oggetto della presente notifica sono:
- Tazze per bevande, comprese le loro coperture e coperchi;
- Contenitori per alimenti, recipienti quali scatole, con o senza coperchio, utilizzati per contenere alimenti che:
• sono destinati al consumo immediato, sia sul posto che da asporto,
• sono normalmente consumati direttamente dal recipiente, e
• sono pronti al consumo senza ulteriore preparazione come cottura, bollitura o riscaldamento,
compresi i contenitori per alimenti utilizzati per fast food o altri pasti pronti per il consumo immediato, eccetto contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;
- Bastoncini di cotone idrofilo, a meno che non rientrino nel campo d'applicazione del Decreto legge n. 145/2009 del 17 giugno nella sua versione attuale;
- Posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette);
- Piastre;
- Cannucce a meno che non rientrino nel campo d'applicazione del Decreto legge n. 145/2009 del 17 giugno nella sua versione attuale;
- Agitatori per bevande;
- Bastoncini da fissare e per supportare i palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, e relativi meccanismi;
- Contenitori per alimenti in polistirene espanso, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, utilizzati per contenere alimenti che:
• sono destinati al consumo immediato, sia sul posto che da asporto,
• sono normalmente consumati direttamente dal recipiente, e
• sono pronti al consumo senza ulteriore preparazione come cottura, bollitura o riscaldamento,
compresi i contenitori per alimenti utilizzati per fast food o altri pasti pronti per il consumo immediato, eccetto contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;
- Contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi;
- Tazze per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi;
- Contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, ossia recipienti utilizzati per contenere liquidi, come bottiglie per bevande compresi i loro tappi e coperchi e imballaggi per bevande compositi compresi i loro tappi e coperchi, ma non:
- contenitori di vetro o di metallo contenenti tappi e coperchi in plastica;
- contenitori per bevande destinati e usati per alimenti ai fini sanitari speciali quali definiti dall'articolo 2, punto (g), del Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) che sono in forma liquida;
- Assorbenti igienici (assorbenti), tampax e applicatori per assorbenti interni;
- Salviettine umidificate, ovvero salviettine pre-umidificate per la cura della persona e per la casa;
- Prodotti per tabacco con filtri e filtri commercializzati per l'uso in combinazione con prodotti del tabacco;
- Confezioni e involucri in materiale flessibile contenente alimenti destinati al consumo immediato della confezione o dall'involucro senza ulteriore preparazione;
- Sacchetti di plastica in materiale leggero;
- Palloncini, ad eccezione dei palloncini per usi industriali o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori;
- Prodotti monouso in plastica oxo-degradabile;
- Attrezzature da pesca contenente plastica.
La bozza comprende anche alcuni requisiti per gli imballaggi monouso realizzati con materiali di qualsiasi tipo (plastica e non).
7. - Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'impatto di determinati prodotti di plastica sull'ambiente.
8. Conformemente all'articolo 4 della Direttiva (UE) 2019/904, il progetto di legge stabilisce misure volte a ridurre il consumo di bicchieri per bevande e contenitori per alimenti destinati al consumo immediato. Gli obiettivi di riduzione sono fissati in unità immesse sul mercato:
• riduzione dei consumi del 30% entro il 31 dicembre 2026, rispetto ai dati del 2022;
• riduzione del 50 % dei consumi rispetto al 2022 entro il 31 dicembre 2030 (articolo 7 del progetto Decreto legge).
Per contribuire al conseguimento di questi obiettivi sono state adottate le seguenti misure:
• A partire dal 1 gennaio 2023, gli stabilimenti che utilizzano imballaggi monouso per alimenti e bevande per la fornitura di pasti pronti al consumo e con consegna a domicilio, sono tenuti a mettere a disposizione dei loro clienti alternative riutilizzabili;
• Gli stabilimenti aventi una superficie inferiore a 150 metri quadrati possono scegliere di non rispettare tale obbligo, ma devono conformarsi all'articolo 15b(1) del Decreto-legge n. 152-D/2017 (i clienti possono portare i propri contenitori);
• In caso di fornitura di pasti pronti da parte di distributori automatici, il rispetto dell'obbligo di fornire alternative riutilizzabili può essere garantito consentendo ai clienti di utilizzare i propri contenitori;
• A decorrere dal 1 gennaio 2022, l'uso di stoviglie riutilizzabili in tutti i ristoranti e strutture pubbliche sarà obbligatorio in caso di vendita per il consumo in loco;
• Si fa riferimento alle misure di cui all'articolo 25b del Decreto legge n. 152-D/2017 (obbligo di accettare i contenitori dei clienti) e all'articolo 320 della Legge n. 75-B/2020 del 31 dicembre (introduzione di un contributo di 0,30 EUR per imballaggio in plastica, alluminio o plastica multi-materiale o plastica o alluminio multi-materiale, che viene acquistato con pasti pronti al consumo o per la consegna a domicilio e pronti per la consegna a domicilio).
Ai sensi dell'art. 5 della Direttiva 2019/904, è vietata l'immissione sul mercato di determinati articoli di plastica monouso (art. 4 della bozza del Progetto di legge).
Anche nell'ambito dei divieti, il progetto di Legge vieta la messa a disposizione del consumatore finale di alcuni prodotti di plastica monouso nei ristoranti (con o senza tavoli), nei servizi di ristorazione con alimenti e bevande offerti nei trasporti pubblici, in particolare nel trasporto aereo, ferroviario, marittimo e su strada a lunga distanza e nel commercio al dettaglio (articolo 5 del progetto di Decreto legge).
Ai sensi dell'art. 6 della Direttiva 2019/904, il progetto di Decreto legge prevede che:
• Dal 3 luglio 2024, i contenitori monouso per bevande in plastica con capacità massima di tre litri possono essere immessi sul mercato solo se i loro tappi e coperchi rimangono attaccati ai contenitori (articolo 10 del progetto di Decreto legge);
• Dal 1 gennaio 2025, le bottiglie monouso in PET per bevande con una capacità massima di tre litri devono avere un contenuto minimo del 25% di plastica riciclata. Tale percentuale è calcolata come media per tutte le bottiglie in PET immesse sul mercato e tali obiettivi devono essere raggiunti annualmente da ciascun confezionatore che immette le proprie bottiglie sul mercato;
• Dal 1 gennaio 2030, le bottiglie in plastica monouso per bevande con una capacità massima di tre litri, compresi i loro tappi e coperchi, devono avere un contenuto minimo del 30% di plastica riciclata. Tale percentuale è calcolata come media per tutte le bottiglie per bevande immesse sul mercato e tali obiettivi devono essere raggiunti annualmente da ciascun confezionatore che immette le proprie bottiglie sul mercato (articolo 11 del progetto di Decreto legge).
Ai sensi dell'articolo 7 della Direttiva 2019/904, il progetto di Decreto legge prevede che a decorrere dal 3 luglio 2021, alcuni prodotti in plastica monouso possono essere immessi sul mercato solo se conformi alle disposizioni di marcatura di cui al Regolamento di attuazione (UE) 2020/2151 della Commissione del 17 dicembre 2020 (articolo 12 del progetto di Decreto legge).
Ai sensi dell'articolo 8 della Direttiva (UE) 2019/904, il progetto di Decreto legge prevede:
• l'adeguamento entro il 1° gennaio 2023 dell'attuale regime di responsabilità estesa del produttore per gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (articolo 13 del progetto di Decreto legge);
• entro il 1° gennaio 2023, l'istituzione di uno schema di responsabilità esteso del produttore per i prodotti del tabacco con filtri e i filtri commercializzati per essere utilizzati in combinazione con i prodotti del tabacco immessi sul mercato;
• entro il 1° gennaio 2025, l'istituzione di un regime esteso di responsabilità del produttore per salviettine, palloncini e bicchieri per bevande (non imballaggi) (articolo 14 del progetto di Decreto legge);
• entro il 1° gennaio 2025, l'istituzione di un regime esteso di responsabilità del produttore per gli attrezzi da pesca contenenti materie plastiche immessi sul mercato, in base al quale sarà definito una quota nazionale minima annua per la raccolta dei rifiuti dagli attrezzi da pesca contenenti materie plastiche destinate al riciclaggio (articolo 14 della bozza del progetto di legge);
• il progetto di Decreto legge prevede che questi regimi estesi di responsabilità del produttore coprano i costi di cui alla Direttiva SUP (articolo 15 del progetto di Decreto legge);
• Il progetto di Decreto legge prevede anche gli obblighi relativi al rappresentante autorizzato (art. 16 del progetto di Decreto legge).
Conformemente all'articolo 9 della Direttiva (UE) 2019/904, il progetto di Decreto legge prevede che i produttori di bottiglie di plastica monouso per bevande con una capacità massima di tre litri, compresi i loro tappi e coperchi, garantiscano che i loro rifiuti siano raccolti separatamente per il riciclaggio:
• entro il 31 dicembre 2025, una quantità di almeno il 77% in peso di tali prodotti immessi sul mercato in un determinato anno in peso;
• entro il 31 dicembre 2029, una quantità di almeno il 90% in peso (articolo 17 del progetto di Decreto legge).
Parole chiave: Prodotti in plastica monouso, confezione monouso, riutilizzabile.
9. Il presente progetto di Decreto legge è stato progettato al fine di ottemperare all'obbligo di recepire nella legislazione nazionale la Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'impatto di alcuni prodotti in plastica sull'ambiente.
Al fine di allineare le leggi n. 76/2019 del 2 settembre e 77/2019 del 2 settembre, la prima è stata abrogata e alcuni dei suoi articoli sono stati inseriti nel progetto di Legge ora notificato, e la seconda modifica è stata apportata.
10. Riferimento(i) al/i testo(i) di base: Legge n. 76/2019 del 2 settembre.
Legge n. 77/2019 del 2 settembre.
Decreto legge n. 152-D/2017, del dicembre 11, modificato e ripubblicato dal Decreto legge n. 102-D/2020, del 10 dicembre.
Legge n. 75-B/2020 del 31 dicembre.
11. No
12. -
13. No
14. No
15. -
16. Aspetto TBT
No - La bozza non ha ripercussioni significative sul commercio internazionale.
Aspetto MSF
No - La bozza non ha ripercussioni significative sul commercio internazionale.
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Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu