Messaggio 001
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2016) 03996
Direttiva (UE) 2015/1535
Notificación - Oznámení - Notifikation - Notifizierung - Teavitamine - Γνωστοποίηση - Notification - Notification - Notifica - Pieteikums - Pranešimas - Bejelentés - Notifika - Kennisgeving - Zawiadomienie - Notificação - Hlásenie-Obvestilo - Ilmoitus - Anmälan - Нотификация : 2016/0697/I - Notificare.
No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.
(MSG: 201603996.IT)
1. MSG 001 IND 2016 0697 I IT 29-12-2016 I NOTIF
2. I
3A. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
Divisione XIII - Normativa tecnica e sicurezza e conformità dei prodotti
00187 Roma - Via Sallustiana, 53
tel. +39 06 4705.5430 - .5340 - e-mail: ucn98.34.italia@mise.gov.it
3B. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Ufficio legislativo
Roma
4. 2016/0697/I - X00M
5. Articolo di legge recante: "Disciplina dell'uso dei termini "cuoio", "pelle", "pelliccia" e dei termini che ne derivano."
6. Cuoio, pelle, pelliccia e manufatti in pelle, cuoio, pelliccia
7. -
8. Il progetto di articolo di legge, di cui sarà chiesto l'inserimento nello schema di disegno di legge, di iniziativa governativa, della prossima "Legge europea", in corso di preparazione, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, è costituito da 27 commi.
I primi tre commi individuano l'ggetto delle disposizioni, le definizioni applicate per i termini cuoio, cuoio rivestito, pelliccia, rigenerato di fibre di cuoio e rinviano al regolamento (CE) n. 765/2008 per le definizioni concernenti gli operatori economici.
Il comma 4 esclude l’applicazione dell’intero articolo ai prodotti definiti dalla direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore, recepita con decreto 11 aprile 1996 del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
Il comma 5 prevede che le definizioni del comma 2 possano essere adattate all’evoluzione del progresso tecnologico con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
Il comma 6 prevede il divieto di immissione e messa a disposizione sul mercato di materiali e manufatti con essi fabbricati che utilizzano i termini, anche in lingua diversa dall’italiano, “cuoio”, “pelle”, “cuoio pieno fiore”, “cuoio rivestito”, “pelle rivestita” “pelliccia” e “rigenerato di fibre di cuoio”, qualora non siano corrispondenti ai termini definiti al comma 2. I medesimi termini sono vietati anche se usati come aggettivi, come sostantivi, suffissi e prefissi di altre parole e sono, altresì, vietati tutti quei termini che possano ricordare le definizioni di cui al comma 2 ma con una composizione diversa dalle definizioni ivi indicate.
Il comma 7 introduce l’obbligo di etichetta o di contrassegno solo per i soggetti che ricorrono all’utilizzo dei termini indicati e definiti nel comma 2 sui materiali o manufatti immessi o messi a disposizione sul mercato.
Il comma 8 attribuisce la responsabilità dell’esattezza delle informazioni contenute nell’etichetta, nel contrassegno o nel documento commerciale al fabbricante o all’importatore.
Il comma 9 conferisce al distributore il compito di verificare la presenza dell’etichetta o del contrassegno in caso di riscontro delle condizioni dettate dal presente articolo.
Il comma 10 stabilisce le caratteristiche dell’etichetta e del contrassegno e le modalità di applicazione.
Il comma 11 introduce una deroga all’obbligo della presenza dell’etichetta o del contrassegno sui prodotti nel caso in cui i materiali ed i manufatti con essi fabbricati siano dati in lavorazione agli operatori facenti parte della catena di fornitura, prevedendo l’utilizzo del documento commerciale d’accompagnamento in sostituzione dell’etichetta o del contrassegno.
Il comma 12 dispone l’obbligo di inserire in etichetta il riferimento ai materiali definiti al comma 2 anche quando siano parte di un manufatto composto anche da altri materiali di natura diversa.
Il comma 13 invece esclude l’obbligo di cui al comma 12 per tutti i prodotti tessili definiti dal regolamento (UE) n. 1007/2011 contenenti parti non tessili di origine animale e disciplinati secondo le modalità stabilite dall’articolo 12 del medesimo regolamento.
Il comma 14 stabilisce il principio del mutuo riconoscimento per i materiali e i manufatti con essi prodotti fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea o in Turchia o in uno Stato membro dell’EFTA, parte contraente dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).
Dal comma 15 al comma 25 si regola, in modo completo, il sistema sanzionatorio per contrastare le violazioni alle disposizioni dell’articolo.
Il comma 26 prevede la possibilità di smaltimento delle scorte di prodotti già etichettati ed immessi sul mercato prima della data di entrata in vigore dell’articolo, in conformità con le disposizioni previgenti.
Il comma 27 dispone, infine, l’abrogazione della legge del 16 dicembre 1966 n. 1112, indicando che le disposizioni dell’articolo, in quanto configurabili come regola tecnica, sono state notificate alla Commissione europea ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 e all’Organizzazione Mondiale del Commercio ai sensi dell’Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio in vigore dal 1° gennaio 1995 per eventuali modifiche al testo derivanti dall’esito delle suddette notifiche.-
9. Lo schema di articolo ha l’obiettivo di facilitare una corretta informazione al consumatore e comporta l'adeguamento della normativa nazionale, costituita dalla legge 16 dicembre 1966, n. 1112 recante “Disciplina dell’uso dei nomi “cuoio”, “pelle” e “pelliccia” e dei termini che ne derivano”, alle disposizioni dell’Unione europea nelle materie armonizzate, quali il settore delle calzature disciplinato dalla direttiva 94/11/CE, e alle disposizioni comunitarie di carattere generale relative al funzionamento del mercato unico.
L’aggiornamento e il riordino delle disposizioni faciliteranno, inoltre, il contrasto ai numerosi fenomeni di contraffazione rilevabili nel settore e la comprensione da parte degli operatori interessati della normativa applicabile, chiarendo che le disposizioni nazionali in argomento non si applicano ai prodotti definiti dalla direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore.
10. Riferimenti dei testi di base: Legge 16 dicembre 1966, n. 1112: inoltrata nell'ambito della notifica 2012/0667/I
11. No
12. -
13. No
14. No
15. -
16. Aspetti OTC
Sì
Aspetti SPS
No - Il progetto non è una misura sanitaria o fitosanitaria
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