Messaggio 002
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2021) 00750
Direttiva (UE) 2015/1535
Traduzione del messaggio 001
Notifica: 2021/0124/D
No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.
(MSG: 202100750.IT)
1. MSG 002 IND 2021 0124 D IT 25-02-2021 D NOTIF
2. D
3A. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E C 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6392, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de
3B. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, Referat WR II 8, Robert-Schuman-Platz 3, 53175 Bonn, Tel.: 0049-228-99305-2590, Fax: 0049-228-99305-2398, E-Mail: WRII8@bmu.bund.de
4. 2021/0124/D - B30
5. Ordinanza che introduce un'Ordinanza sui materiali da costruzione sostitutivi, la riformulazione dell'Ordinanza federale sulla protezione del suolo e dei siti contaminati e la modifica dell'Ordinanza sulle discariche e dell'Ordinanza sui rifiuti commerciali (Ordinanza sui materiali da costruzione sostitutivi e Ordinanza quadro sulla protezione del suolo)
6. L'Ordinanza sui materiali da costruzione sostitutivi (articolo 1 dell'Ordinanza quadro) stabilisce i requisiti ambientali per la produzione e l'uso nelle strutture tecniche di materiali da costruzione minerali sostitutivi. I materiali da costruzione minerali sostitutivi comprendono principalmente quelli riciclati provenienti dalla lavorazione dei rifiuti da costruzione di edifici e strade, nonché scorie e ceneri generati dai processi industriali e di combustione. L'Ordinanza sui materiali da costruzione sostitutivi mira a disciplinare i materiali sfusi. L’Ordinanza non contempla i prodotti da costruzione compositi.
L'attuale Ordinanza federale sulla protezione del suolo e sui siti contaminati (articolo 2 dell'Ordinanza quadro) comprenderà una nuova disposizione che consentirà l’utilizzo di suolo e materiale di dragaggio, nonché, in misura limitata, anche di altri materiali, per il riempimento dei siti di scavo e delle miniere a cielo aperto.
7. –
8. Secondo l'Ordinanza sui materiali da costruzione sostitutivi, la produzione di quelli minerali sostitutivi sarà regolamentata da un sistema di controllo della qualità che suddivide i materiali in classi in base al loro tenore in sostanze inquinanti. L'utilizzo di tali materiali si basa su requisiti specifici d'impiego per ciascuna classe, al fine di garantire la conformità ai requisiti in materia di protezione del suolo e delle acque sotterranee.
Nel dettaglio:
La sezione 3 specifica i requisiti di accettazione dei rifiuti da costruzione e demolizione negli impianti di lavorazione (controllo dell'accettazione).
Le sezioni da 4 a 13 standardizzano la procedura di controllo della qualità (prova di idoneità, monitoraggio interno della produzione e monitoraggio esterno) negli impianti di lavorazione, nonché la gestione dei risultati delle prove di controllo della qualità per quanto riguarda la conformità ai valori dei materiali e la classificazione dei materiali da costruzione minerali sostitutivi.
Le sezioni da 14 al 18 disciplinano l'ispezione di materiali terrosi (terreno scavato) e di materiali di dragaggio non lavorati.
Le sezioni da 19 a 23 disciplinano i requisiti preventivi necessari per salvaguardare il suolo e le acque sotterranee in relazione all'impiego di materiali da costruzione minerali sostitutivi nelle strutture tecniche, nonché l'obbligo di notifica per l'uso di determinati materiali da costruzione minerali sostitutivi.
La sezione 24 specifica i requisiti relativi alla raccolta differenziata e all'obbligo di riciclare i materiali minerali al momento dello smantellamento, ammodernamento o riparazione delle strutture tecniche. Questa disposizione risponde a quanto stabilito nella sezione 8 dell'Ordinanza sui rifiuti commerciali.
La sezione 25 disciplina l'obbligo di predisporre una nota di consegna, nonché i requisiti relativi al suo contenuto. La nota di consegna garantisce il monitoraggio dei materiali da costruzione minerali sostitutivi dalla fase di produzione fino all'uso.
Articolo 2: Ordinanza federale sulla protezione del suolo e sui siti contaminati (BBodSchV):
La versione riformulata dell’Ordinanza federale sulla protezione del suolo e sui siti contaminati (BBodSchV) è stata adattata in funzione delle recenti ricerche scientifiche e delle conoscenze acquisite nel corso degli ultimi 15 anni di attuazione. Inoltre, l'ambito di applicazione della BBodSchV deve essere esteso per includere l'applicazione o l'introduzione di materiali al di sopra o al di sotto di uno strato di terreno radicante. In questo modo, in futuro sarà disponibile una quantità sufficiente di materiale per il riempimento dei siti di scavo e delle miniere a cielo aperto.
Nel dettaglio:
Le sezioni da 6 a 8 stabiliscono nuove norme per l'utilizzo o l'introduzione di materiali su o nel suolo. La sezione 6 contiene requisiti generali per l'utilizzo o l'introduzione degli strati di terreno radicante, nonché degli strati superiore o inferiore sempre degli strati di terreno radicante. Per quanto riguarda la regolamentazione delle aree con un tenore di sostanze inquinanti più elevato, l'obbligo di ispezione e i requisiti per l'utilizzo o l'introduzione, la sezione 6 si basa sui corrispondenti regolamenti dell'attuale sezione 12 BBodSchV e anche sulle parti pertinenti delle Norme tecniche del 2004 per i materiali terrosi [TR Boden 2004]. I requisiti specifici relativi agli strati di terreno radicante di cui alla sezione 7 sono in gran parte ripresi dall'attuale sezione 12 BBodSchV. I requisiti specifici per l'applicazione o l'introduzione al di sopra o al di sotto dello strato di terreno radicante, in particolare per quanto riguarda il tenore di sostanze inquinanti, sono standardizzati nella sezione 8 e si basano sul TR Boden 2004.
Modifiche conseguenti:
Articolo 3: Modifica dell'Ordinanza sulle discariche
La modifica dell'Ordinanza sulle discariche consente di includere i materiali da costruzione minerali sostitutivi (rifiuti non pericolosi) sottoposti a controllo di qualità conformemente all'Ordinanza sui materiali da costruzione sostitutivi nelle classi DK 0 e DK 1.
Articolo 4: Modifica dell'Ordinanza sui rifiuti commerciali
La modifica dell'Ordinanza sui rifiuti commerciali chiarisce il legame con l'Ordinanza sui materiali da costruzione sostitutivi per quanto riguarda la raccolta differenziata dei rifiuti minerali.
9. Relativamente all'articolo 1:
L'Ordinanza sui materiali da costruzione sostitutivi ha l'obiettivo di stabilire per la prima volta disposizioni nazionali uniformi, al fine di limitare gli inquinanti che possono infiltrarsi nel suolo o nelle acque sotterranee quando nelle strutture tecniche vengono utilizzati materiali da costruzione minerali sostitutivi.
La maggior parte degli Stati federali hanno finora seguito i requisiti in vigore nella comunicazione LAGA 20 e nel TR Boden 2004. Tuttavia, tali requisiti non sono giuridicamente vincolanti, né sono in linea con le ultime ricerche scientifiche.
I regolamenti della Legge federale sull'acqua e della Legge federale sulla protezione del suolo forniscono il quadro necessario per determinare i limiti di inquinanti dei materiali da costruzione minerali sostitutivi definiti nell'ordinanza. Gli aspetti dell'economia circolare e della protezione delle risorse sono stati presi in considerazione nella determinazione dei limiti di inquinanti e delle condizioni di impiego ammissibili per i materiali da costruzione minerali sostitutivi.
Relativamente all'articolo 2:
L'obiettivo della BBodSchV riformulata è stabilire, per la prima volta, disposizioni nazionali uniformi in materia di requisiti ambientali per il riempimento dei siti di scavo e delle miniere a cielo aperto. L’ordinanza si basa sul TR Boden 2004, che è applicato nella maggior parte degli Stati federali, ma non è giuridicamente vincolante e non sempre in linea con le ultime ricerche scientifiche.
10. Documenti di riferimento – testi di base: Articolo 1: Nessun testo di base disponibile
Articolo 2: Ordinanza federale sulla protezione del suolo e sui siti contaminati del 12 luglio 1999 (BGBl. I pag. 1554), modificato da ultimo dall'articolo 126 dell'Ordinanza del 19 giugno 2020 (BGBl. I pag. 1328).
Articolo 3: Ordinanza sulle discariche del 27 aprile 2009 (BGBl. I pag. 900), modificato da ultimo dall'articolo 2 dell'Ordinanza del 30 giugno 2020 (BGBl. I pag. 1533).
Articolo 4: Ordinanza sui rifiuti commerciali del 18 aprile 2017 (BGBl. I pag. 896), modificata da ultimo dall'articolo 5, paragrafo 2, della legge 23 ottobre 2020 (BGBl. I pag. 2232).
I testi di base sono stati presentati nell'ambito di una notifica precedente: 2017/176/D
11. No
12. –
13. No
14. No
15. –
16. Aspetto TBT
NO - Il progetto non ha ripercussioni significative sul commercio internazionale.
Aspetto SPS
No - Il progetto non è una misura sanitaria o fitosanitaria
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Commissione europea
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