Messaggio 001
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2026) 0894
Direttiva (UE) 2015/1535
Notifica: 2026/0149/PT
Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20260894.IT
1. MSG 001 IND 2026 0149 PT IT 20-03-2026 PT NOTIF
2. Portugal
3A. Ministério da Economia e da Coesão Territorial
Instituto Português da Qualidade, I.P.
Rua António Gião, n.º 2 2829-513 Caparica
Telefone: + 351 21 294 81 00
Correio eletrónico: not1535@ipq.pt site: www.ipq.pt
3B. Ministério da Agricultura e Mar Direção-Geral de Alimentação e Veterinária
Campo Grande n.º 50 1700-093 Lisboa
Telefone: +351 21 323 95 00
Correio eletrónico: geral@dgav.pt
Site: www.dgav.pt
4. 2026/0149/PT - C50A - Prodotti alimentari
5. Adeguamento dei requisiti specifici di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004, del 29 aprile, in relazione alla macellazione degli animali e alla preparazione della selvaggina in un macello mobile o in uno stabilimento mobile per la lavorazione della selvaggina.
6. Prodotti alimentari
7.
Regolamento (CE) n. 853/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari: Articolo 10, paragrafi da 3 a 7
Le politiche agricole in Portogallo hanno incrementato la redditività della produzione, ma hanno anche portato a una riduzione del numero di macelli, in particolare nelle zone rurali. Di conseguenza, molti piccoli allevatori devono affrontare lunghe distanze e costi elevati per macellare i propri animali, compromettendo la redditività della propria attività. I macelli mobili offrono una soluzione a questi problemi, contribuendo a ridurre i costi di trasporto, a sostenere l’economia locale e a migliorare il benessere degli animali riducendo dello stress legato al trasporto. Una situazione analoga si riscontra per la selvaggina, poiché gli stabilimenti di lavorazione sono poco numerosi e sparsi sul territorio, oltre ad essere situati lontano dalle principali zone di produzione. La creazione di unità mobili contribuirà a ridurre le distanze di trasporto, a mantenere la carne all’interno della regione di origine e a stimolare le economie locali. Sebbene la legislazione europea consenta già l’uso di impianti mobili, il regime nazionale di concessione delle licenze non tiene adeguatamente conto di questa possibilità. Il decreto legge mira pertanto a creare un quadro giuridico specifico per la concessione di licenze e la gestione di macelli mobili e unità mobili di lavorazione della selvaggina.
8. Progetto di decreto-legge che adegua i requisiti specifici di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, in relazione alla macellazione degli animali e alla preparazione della selvaggina in un macello mobile o in uno stabilimento mobile per la lavorazione della selvaggina.
9. Negli ultimi decenni, le politiche agricole in Portogallo hanno favorito la concentrazione della capacità di macellazione in grandi strutture situate in regioni caratterizzate da una produzione intensiva. Questa tendenza ha portato a un graduale calo del numero di aziende agricole attive nelle zone rurali, costringendo i piccoli produttori a percorrere distanze considerevoli. Ne conseguono costi di trasporto elevati, che spesso compromettono la redditività della produzione e la sostenibilità dell’economia familiare nelle zone a bassa densità demografica.
In questo contesto, l’introduzione di macelli mobili e di stabilimenti mobili per la lavorazione della selvaggina rappresenta una soluzione strategica. Queste strutture non solo danno impulso al commercio locale e all’economia locale, ma favoriscono anche un miglioramento significativo del benessere degli animali, riducendo lo stress legato alle operazioni di carico e al trasporto su lunghe distanze. Al contempo, nel settore della caccia, la carenza di stabilimenti approvati nelle zone di caccia ha reso difficile aggiungere valore alla carne nella regione in cui è prodotta, compromettendo in tal modo il potenziale economico di questa risorsa.
Il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale prevede espressamente la possibilità di macellare e preparare la selvaggina in strutture mobili, purché siano rispettati i requisiti di sicurezza alimentare. Tuttavia, in considerazione della natura specifica di tali unità, l’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento consente agli Stati membri di adottare misure nazionali per adeguare i requisiti di cui all’allegato III del medesimo regolamento.
Nel caso di specie, sono di particolare importanza i motivi di cui all’articolo 10, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento. Essi si basano su due principi fondamentali che giustificano le misure previste dal presente decreto-legge. Da un lato, è importante rispondere alle esigenze delle imprese nelle regioni caratterizzate da particolari vincoli geografici e da una scarsa densità di insediamenti permanenti. Al fine di rendere praticabili le attività in tali zone, il decreto-legge introduce misure di semplificazione strutturale, quali l’esenzione dalle strutture di stabulazione degli animali quando la macellazione è diretta e immediata o l’uso di metodi alternativi ed efficaci per isolare gli animali malati che non richiedono infrastrutture fisse pesanti.
Dall’altro lato, è necessario garantire che vengano apportati adeguamenti alla costruzione, alla progettazione e alle dotazioni di tali stabilimenti, e riconoscere che trattandosi di strutture mobili e di dimensioni ridotte, queste unità richiedono soluzioni tecniche diverse da quelle previste per gli impianti industriali fissi nell’allegato III. Data l’impossibilità fisica di garantire la separazione delle aree in uno spazio ridotto e mobile, è stato deciso di sostituire la separazione fisica con una separazione temporale delle attività. Questo approccio consente di effettuare operazioni critiche, come la scuoiatura, l’eviscerazione e la preparazione di frattaglie o intestini, consecutivamente nella stessa area, a condizione che siano attuate rigorose misure di pulizia e disinfezione tra una fase e l’altra, prevenendo in tal modo qualsiasi rischio di contaminazione incrociata.
10. Riferimenti ai testi di base:
11. No
12.
13. No
14. No
15. No
16.
Aspetto OTC: No
Aspetto SPS: No
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Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
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