Messaggio 001
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2026) 1348
Direttiva (UE) 2015/1535
Notifica: 2026/0247/PL
Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20261348.IT
1. MSG 001 IND 2026 0247 PL IT 18-05-2026 PL NOTIF
2. Poland
3A. Ministerstwo Rozwoju i Technologii,
Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego,
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa,
tel.: (+48) 22 411 93 94, e-mail: notyfikacjaPL@mrit.gov.pl
3B. Departament Kolejnictwa, Ministerstwo Infrastruktury; ul. Chałubińskiego 4/6; 00-928 Warszawa, tel.: 22 630 13 00, e-mail: sekretariatDTK@mi.gov.pl
4. 2026/0247/PL - T30T - Trasporto ferroviario
5. Regolamento del ministro delle Infrastrutture del ... 2026 recante modifica del regolamento sulle condizioni tecniche che devono essere soddisfatte dalle opere ferroviarie e dalla loro ubicazione
6. Ai sensi della legge sull’edilizia, il ministro, di concerto con il ministro responsabile dell’edilizia, può stabilire, mediante regolamento, le condizioni tecniche richieste per altri lavori di costruzione, comprese le condizioni tecniche relative alla loro ubicazione.
7.
8. Le modifiche apportate consistono, in primo luogo, nell’integrare la nuova formulazione dell’articolo 7, paragrafo 4, della legge sull’edilizia nel regolamento proposto.
Anche in considerazione del fatto che il regolamento del ministro dei Trasporti e dell’economia marittima, del 10 settembre 1998, sulle condizioni tecniche che devono essere soddisfatte dalle opere ferroviarie e dalla loro ubicazione è in vigore da oltre 20 anni e che durante tale periodo si sono verificati cambiamenti per quanto riguarda le soluzioni tecniche applicate alle opere ferroviarie e alla loro ubicazione, il progetto di regolamento è adattato allo stato attuale dell’arte in tale settore. In particolare, l’attuale regolamento contiene numerosi riferimenti a norme polacche che sono ora obsolete o non sono state pubblicate in polacco, il che viola le disposizioni della legge del 12 settembre 2002 sulla normalizzazione (Gazzetta ufficiale [Dziennik Ustaw] del 2015, voce 1483). Nel progetto di regolamento, tale problema è stato risolto facendo riferimento esclusivamente alle norme polacche vigenti pubblicate in lingua polacca.
Un problema rilevante dell’attuale regolamento è la presenza di disposizioni che, in sostanza, non costituiscono requisiti tecnici, nonché di disposizioni che si ritiene eccedano l’ambito di applicazione della legislazione delegata, e di disposizioni che impongono obblighi specifici ai soggetti designati, aspetto che, in linea di principio, rientra nella sfera di competenza della legislazione. Inoltre numerose disposizioni del regolamento vigente contengono formulazioni vaghe che lasciano ampio spazio all’interpretazione (ad esempio, il riferimento al "terreno difficile"). Il regolamento proposto è stato riformulato in modo da garantire il rispetto dei principi della tecnica legislativa.
Inoltre, in considerazione dei numerosi dubbi circa l’interpretazione delle disposizioni del regolamento attualmente in vigore, nell’elaborazione della nuova normativa sono stati presi in considerazione alcune conclusioni, richieste, proposte e dubbi presentati al ministero delle infrastrutture dagli operatori delle infrastrutture ferroviarie, dalle imprese ferroviarie, dagli organi amministrativi, dalle organizzazioni e da altri enti.
Al fine di attuare gli orientamenti di cui all’articolo 7, paragrafo 4, della legge sull’edilizia, il progetto di regolamento contiene disposizioni relative alla garanzia dell’accessibilità per le persone con esigenze particolari. Dall’articolo 87 del progetto di regolamento consegue che le strutture per i servizi di trasporto passeggeri che rientrano nei requisiti essenziali per l’interoperabilità ferroviaria devono essere progettate, costruite o ristrutturate conformemente ai requisiti tecnici delle specifiche di interoperabilità del sistema ferroviario e nel rispetto dei requisiti della legge sull’accessibilità.
9. La necessità che il ministro delle Infrastrutture emani un nuovo regolamento sui requisiti tecnici che devono essere soddisfatti dalle opere ferroviarie e dalla loro ubicazione deriva dall’aggiunta del paragrafo 4 all’articolo 7 della legge del 7 luglio 1994 sull’edilizia (Gazzetta ufficiale del 2026, voce 524, e successive modifiche), di seguito denominata "legge sull’edilizia", a norma del quale i ministri competenti, nello specificare i requisiti tecnici che devono essere soddisfatti dalle opere edilizie e dalla loro ubicazione, sono tenuti a tenere conto, tra l’altro, dei bisogni delle persone con esigenze particolari, di cui alla legge del 19 luglio 2019 sulla garanzia dell’accessibilità per le persone con esigenze particolari (Gazzetta ufficiale del 2024, voce 1411), di seguito denominata "legge sull’accessibilità".
Allo stesso tempo, conformemente all’articolo 66 della legge sull’accessibilità, i regolamenti di attuazione esistenti emanati ai sensi, tra l’altro, dell’articolo 7, paragrafi 2 e 3, della legge sull’edilizia restano in vigore fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione emanati ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 2 e 3, della legge sull’edilizia, ma per un periodo non superiore a 84 mesi dal 20 settembre 2019.
Alla luce di quanto precede, il regolamento del ministro dei Trasporti e dell’economia marittima del 10 settembre 1998 sulle condizioni tecniche che devono essere soddisfatte dalle opere ferroviarie e dalla loro ubicazione (Gazzetta ufficiale, voce 987, e successive modifiche) rimane in vigore fino all’emanazione di un nuovo regolamento in materia, tuttavia non oltre il 20 settembre 2026.
9 bis. La necessità che il ministro delle Infrastrutture emani un nuovo regolamento sui requisiti tecnici che devono essere soddisfatti dalle opere ferroviarie e dalla loro ubicazione deriva dall’aggiunta del paragrafo 4 all’articolo 7 della legge del 7 luglio 1994 sull’edilizia (Gazzetta ufficiale del 2026, voce 524, e successive modifiche), di seguito denominata "legge sull’edilizia", a norma del quale i ministri competenti, nello specificare i requisiti tecnici che devono essere soddisfatti dalle opere edilizie e dalla loro ubicazione, sono tenuti a tenere conto, tra l’altro, dei bisogni delle persone con esigenze particolari, di cui alla legge del 19 luglio 2019 sulla garanzia dell’accessibilità per le persone con esigenze particolari (Gazzetta ufficiale del 2024, voce 1411), di seguito denominata "legge sull’accessibilità".
Allo stesso tempo, conformemente all’articolo 66 della legge sull’accessibilità, i regolamenti di attuazione esistenti emanati ai sensi, tra l’altro, dell’articolo 7, paragrafi 2 e 3, della legge sull’edilizia restano in vigore fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione emanati ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 2 e 3, della legge sull’edilizia, ma per un periodo non superiore a 84 mesi dal 20 settembre 2019.
Alla luce di quanto precede, il regolamento del ministro dei Trasporti e dell’economia marittima del 10 settembre 1998 sulle condizioni tecniche che devono essere soddisfatte dalle opere ferroviarie e dalla loro ubicazione (Gazzetta ufficiale, voce 987, e successive modifiche) rimane in vigore fino all’emanazione di un nuovo regolamento in materia, tuttavia non oltre il 20 settembre 2026.
9 ter. La necessità che il ministro delle Infrastrutture emani un nuovo regolamento sui requisiti tecnici che devono essere soddisfatti dalle opere ferroviarie e dalla loro ubicazione deriva dall’aggiunta del paragrafo 4 all’articolo 7 della legge del 7 luglio 1994 sull’edilizia (Gazzetta ufficiale del 2026, voce 524, e successive modifiche), di seguito denominata "legge sull’edilizia", a norma del quale i ministri competenti, nello specificare i requisiti tecnici che devono essere soddisfatti dalle opere edilizie e dalla loro ubicazione, sono tenuti a tenere conto, tra l’altro, dei bisogni delle persone con esigenze particolari, di cui alla legge del 19 luglio 2019 sulla garanzia dell’accessibilità per le persone con esigenze particolari (Gazzetta ufficiale del 2024, voce 1411), di seguito denominata "legge sull’accessibilità".
Allo stesso tempo, conformemente all’articolo 66 della legge sull’accessibilità, i regolamenti di attuazione esistenti emanati ai sensi, tra l’altro, dell’articolo 7, paragrafi 2 e 3, della legge sull’edilizia restano in vigore fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione emanati ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 2 e 3, della legge sull’edilizia, ma per un periodo non superiore a 84 mesi dal 20 settembre 2019.
Alla luce di quanto precede, il regolamento del ministro dei Trasporti e dell’economia marittima del 10 settembre 1998 sulle condizioni tecniche che devono essere soddisfatte dalle opere ferroviarie e dalla loro ubicazione (Gazzetta ufficiale, voce 987, e successive modifiche) rimane in vigore fino all’emanazione di un nuovo regolamento in materia, tuttavia non oltre il 20 settembre 2026.
9 quater. La necessità che il ministro delle Infrastrutture emani un nuovo regolamento sui requisiti tecnici che devono essere soddisfatti dalle opere ferroviarie e dalla loro ubicazione deriva dall’aggiunta del paragrafo 4 all’articolo 7 della legge del 7 luglio 1994 sull’edilizia (Gazzetta ufficiale del 2026, voce 524, e successive modifiche), di seguito denominata "legge sull’edilizia", a norma del quale i ministri competenti, nello specificare i requisiti tecnici che devono essere soddisfatti dalle opere edilizie e dalla loro ubicazione, sono tenuti a tenere conto, tra l’altro, dei bisogni delle persone con esigenze particolari, di cui alla legge del 19 luglio 2019 sulla garanzia dell’accessibilità per le persone con esigenze particolari (Gazzetta ufficiale del 2024, voce 1411), di seguito denominata "legge sull’accessibilità".
Allo stesso tempo, conformemente all’articolo 66 della legge sull’accessibilità, i regolamenti di attuazione esistenti emanati ai sensi, tra l’altro, dell’articolo 7, paragrafi 2 e 3, della legge sull’edilizia restano in vigore fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione emanati ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 2 e 3, della legge sull’edilizia, ma per un periodo non superiore a 84 mesi dal 20 settembre 2019.
Alla luce di quanto precede, il regolamento del ministro dei Trasporti e dell’economia marittima del 10 settembre 1998 sulle condizioni tecniche che devono essere soddisfatte dalle opere ferroviarie e dalla loro ubicazione (Gazzetta ufficiale, voce 987, e successive modifiche) rimane in vigore fino all’emanazione di un nuovo regolamento in materia, tuttavia non oltre il 20 settembre 2026.
10. Riferimenti ai testi di base:
11. No
12.
13. No
14. No
15. Sì
16.
Aspetto OTC: No
Aspetto SPS: No
**********
Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu