Messaggio 001
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2026) 1577
Direttiva (UE) 2015/1535
Notifica: 2026/0296/ES
Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20261577.IT
1. MSG 001 IND 2026 0296 ES IT 12-06-2026 ES NOTIF
2. Spain
3A. Subdirección General de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes y Comunicaciones, y de Medio Ambiente.
Dirección General de Coordinación del Mercado Interior y otras Políticas Comunitarias.
Secretaría de Estado para la Unión Europea
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
3B. Subdireccion General de Calidad y Sostenibilidad Alimentaria
Dirección General de Alimentación
Secretaría General de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
4. 2026/0296/ES - C00A - Agricoltura, pesca e prodotti alimentari
5. Regio decreto che approva le norme dettagliate per la produzione di sale marino biologico e di altri sali biologici e salamoie biologiche destinati all’alimentazione umana e animale
6. Il regolamento si applicherà alla produzione di sale marino biologico e di altri sali biologici destinati all’alimentazione umana e animale, nonché alle salamoie di sorgente biologiche.
7.
Regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori: articoli 40, 43, 44 e 45
Il presente progetto di regolamento è notificato secondo la procedura di cui all’articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011, dato che la nuova normativa nazionale proposta contiene disposizioni sull’etichettatura dei sali biologici e delle salamoie biologiche, che sono pienamente conformi alla normativa comunitaria applicabile.
8. Il regio decreto stabilisce le norme di produzione dettagliate relative al sale marino biologico e ad altri sali biologici e salamoie biologiche destinati all’alimentazione umana e animale, integrando i principi e le norme stabiliti nel regolamento (UE) 2018/848. La presente regolamentazione integra il regio decreto 1424/1983, del 27 aprile, che approva i regolamenti tecnici e sanitari per la produzione, la distribuzione e la vendita di sale e salamoie commestibili. I sali destinati all’alimentazione animale devono essere conformi alle normative specifiche in materia.
Il regio decreto contiene le definizioni di sale biologico e salamoia biologica, essiccazione, unità di produzione e unità di preparazione. Sono esclusi dal suo campo di applicazione l’acqua di mare, le salamoie non provenienti da sorgenti e altri prodotti sintetici derivati da reazioni chimiche, nonché gli effluenti o i sottoprodotti dell’industria chimica, di impianti di desalinizzazione o di processi di flottazione del cloruro di potassio.
Il regolamento prevede requisiti generali e specifici per la produzione di sali biologici e salamoie biologiche. Vieta inoltre pratiche quali l’uso di esplosivi e la dissoluzione artificiale per l’estrazione del salgemma, l’estrazione forzata di salamoie dalle falde acquifere saline e la ricristallizzazione o cristallizzazione artificiale. Il documento illustra inoltre i requisiti di etichettatura per i sali biologici e le salamoie biologiche. Stabilisce un periodo di transizione di almeno 18 mesi durante il quale si applicheranno i principi del regio decreto e del regolamento (UE) 2018/848 sulla produzione biologica, previa notifica dell’attività all’autorità competente. È prevista una clausola sulla commercializzazione delle scorte e altri prodotti nel mercato unico.
9. Il regolamento (UE) n. 848/2018 sulla produzione biologica include nel proprio ambito di applicazione il sale marino e altri sali destinati all’alimentazione umana e animale (prodotti dell’allegato I strettamente connessi all’agricoltura). Esso consente agli Stati membri di applicare norme di produzione nazionali, purché siano coerenti con il regolamento di base sulla produzione biologica.
Poiché non esistono norme europee dettagliate per la produzione di sale marino biologico e di altri sali biologici e salamoie biologiche, e considerando che la Spagna è un importante produttore di sale, oltre che un produttore di prodotti biologici, è necessario specificare i metodi che possono essere utilizzati per la produzione di sale marino biologico e di altri sali biologici e salamoie biologiche destinati all’alimentazione umana e animale conformemente al regolamento (UE) 2018/848.
9 bis. L’articolo 2 del regolamento (UE) 2018/848 ne definisce l’ambito di applicazione, che non comprende il sale, ma precisa che il regolamento si applica anche a determinati prodotti strettamente legati all’agricoltura inclusi nell’allegato I, tra cui figurano il sale marino e altri sali destinati all’alimentazione umana e animale. L’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce che gli Stati membri possono applicare norme di produzione nazionali, purché siano coerenti con il regolamento di base sulla produzione biologica.
Sulla base di questa legislazione europea e con l’obiettivo di armonizzare la produzione biologica di sale all’interno del paese, la Spagna si è posta l’obiettivo di elaborare regolamenti nazionali che stabiliscano condizioni dettagliate per la produzione di sale marino biologico e di altri sali biologici e salamoie biologiche destinati all’alimentazione umana e animale. In questo modo si consentirà di incrementare la produzione e rafforzerà la certezza giuridica per gli operatori, migliorandone la posizione sul mercato, seguendo l’esempio di altri paesi, come la Francia, che hanno già adottato una normativa nazionale in materia. Il regio decreto mira pertanto a stabilire norme di produzione dettagliate per il sale marino biologico e altri sali biologici e salamoie biologiche destinati all’alimentazione umana e animale, integrando i principi e le norme stabiliti nel regolamento (UE) 2018/848, nonché i requisiti e le condizioni necessari per questo tipo di produzione.
9 ter. Attualmente non esistono norme europee dettagliate per la produzione di sale marino biologico e di altri sali biologici. La Commissione europea ha presentato un regolamento delegato in materia, adottato dalla Commissione europea il 2 maggio 2023, ma successivamente respinto dal Parlamento europeo nel luglio dello stesso anno.
Le alternative considerate sono state:
- Il mantenimento della situazione attuale. Se tale normativa nazionale non venisse adottata, i sali biologici e le salamoie biologiche prodotti in conformità alle disposizioni generali del regolamento (UE) 2018/848 potrebbero essere certificati sulla base di standard privati che, mancando di uniformità relativamente ai dettagli della produzione, darebbero origine a produzioni certificate caratterizzate da un elevato grado di eterogeneità sia a livello produttivo che in termini di rigorosità dei controlli, rigorosità che costituisce il fondamento del sistema di produzione biologica.
- Attendere l’approvazione di un regolamento europeo lascerebbe inalterata la situazione come descritta nell’alternativa precedente, in attesa di una regolamentazione europea che in passato si è già rivelata fallimentare.
Preparazione della proposta di regolamentazione. Questa alternativa è considerata la più efficace per il raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati. Il principale vantaggio è quello di stabilire una normativa nazionale aggiornata e in linea con le disposizioni generali del regolamento (UE) 2018/848.
9 quater. L’adozione del regio decreto non è considerata un onere eccessivo rispetto all’obiettivo perseguito. L’obiettivo perseguito è quello di regolamentare a livello nazionale la produzione di sale marino biologico e di altri sali biologici e salamoie biologiche; poiché attualmente non esistono norme dettagliate relative alla loro produzione, né a livello nazionale né a livello europeo, si ritiene necessario emanare il presente regio decreto affinché regolamenti tali produzioni, garantendone così la tutela e la promozione.
Il regolamento è stato elaborato in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) n. 848/2018 sulla produzione biologica e, a sua volta, al regolamento delegato presentato nel 2023 dalla Commissione che intendeva stabilire norme dettagliate relative alla produzione di sale marino biologico e di altri sali, che è stato successivamente respinto. Il regio decreto nazionale non intende stabilire oneri eccessivi e le restrizioni imposte dalla normativa sono proporzionate e adeguate.
10. Riferimenti ai testi di base: non sono presenti testi di base
11. No
12.
13. No
14. No
15. Sì
16.
Aspetto OTC: No
Aspetto SPS: No
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Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu