Messaggio 001
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2026) 1655
Direttiva (UE) 2015/1535
Notifica: 2026/0312/FR
Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20261655.IT
1. MSG 001 IND 2026 0312 FR IT 19-06-2026 FR NOTIF
2. France
3A. Ministères économiques et financiers
Direction générale des entreprises
SCIDE/SQUALPI/PNRPI
Teledoc 143
61, Bd Vincent Auriol
75 703 PARIS
d9834.france@finances.gouv.fr
3B. Secrétariat général
Ministère de la culture
182, rue Saint-Honoré
75 033 PARIS Cedex 01
4. 2026/0312/FR - SERV - Servizi della società dell'informazione
5. Progetto di legge per rafforzare l’efficacia dei diritti connessi per gli editori di giornali e le agenzie di stampa
6. Prestatori di servizi della società dell’informazione
7.
8. L’obiettivo del progetto di legge è rafforzare l’efficacia dei diritti connessi per gli editori di giornali e le agenzie di stampa, come sancito dall’articolo 15 della direttiva (UE) 2019/790 del 17 aprile 2019. A tal fine si fa riferimento alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 12 maggio 2026 (causa 797/23), che ha stabilito che gli Stati membri possono prevedere misure d’intervento pubblico riguardanti le trattative per la concessione delle autorizzazioni all’utilizzo tra editori/agenzie di stampa e servizi di comunicazione al pubblico online.
Per riequilibrare la dinamica di potere tra le parti, il progetto di legge si avvale dell’Autorità di regolamentazione della comunicazione audiovisiva e digitale (ARCOM), alla quale assegna due nuove missioni principali.
In primo luogo, il potere di vigilare sulla trasparenza: se un servizio di comunicazione al pubblico online non fornisce, entro trenta giorni, le informazioni necessarie per valutare il compenso, è possibile rivolgersi all’ARCOM, che provvederà a inviare una diffida al servizio e, successivamente, a infliggere una sanzione fino all’1 % delle entrate complessive del servizio. In secondo luogo, il potere di arbitrato: se entro tre mesi non si raggiunge un accordo sull’importo del compenso, è possibile rivolgersi all’ARCOM affinché lo stabilisca, accettando una delle proposte delle parti oppure determinandolo autonomamente. A seguito dell’intervento dell’ARCOM, è possibile presentare ricorso dinanzi alla Corte d’appello di Parigi.
9. L’obiettivo dei diritti connessi sanciti dall’articolo 15 della direttiva europea 2019/790 sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale era quello di creare condizioni di negoziazione equilibrate tra gli editori di giornali e le agenzie di stampa, da un lato, e i servizi di comunicazione al pubblico online, dall’altro, ridefinendo la ripartizione del valore generato dalla diffusione dei contenuti giornalistici tra tali parti interessate.
A quasi sette anni dal suo recepimento nel diritto francese, è evidente che i risultati ottenuti in materia di diritti connessi non sono stati all’altezza degli obiettivi prefissati. Gli editori di giornali e le agenzie di stampa sono pertanto spesso costretti ad avviare azioni legali contro i servizi di comunicazione al pubblico online al fine di far valere i loro diritti. Tuttavia tali azioni legali allungano i tempi delle trattative, sono dispendiose in termini di tempo e hanno un esito incerto.
Il progetto di legge contribuisce all’obiettivo perseguito dall’articolo 15 della direttiva 2019/790 prevedendo misure d’intervento pubblico riguardanti le trattative per la concessione delle autorizzazioni all’utilizzo tra editori di giornali/agenzie di stampa e servizi di comunicazione al pubblico online.
9 bis. Le disposizioni adottate dal legislatore francese per recepire l’articolo 15 della direttiva 2019/790 si sono rivelate insufficienti a garantire l’efficacia dei diritti connessi per gli editori di giornali e le agenzie di stampa, in un contesto caratterizzato dall’indebolimento del modello economico del settore della stampa e dalla crescente concentrazione dei ricavi pubblicitari nelle mani di poche grandi piattaforme.
In Francia la crescita delle entrate della stampa digitale non compensa il calo complessivo dei ricavi pubblicitari. Tali ricavi sono diminuiti da 3,1 miliardi di EUR nel 2012 a 1,6 miliardi di EUR nel 2025, vale a dire che si sono quasi dimezzate. A questo calo dei ricavi pubblicitari si aggiunge la flessione delle vendite di copie singole e degli abbonamenti (tra il 2000 e il 2022, le vendite di copie singole sono diminuite dell’86 % per i quotidiani nazionali, del 78 % per i quotidiani regionali e del 79 % per le riviste), con conseguente forte calo dei ricavi della stampa.
In Francia sono stati firmati alcuni accordi di compenso tra gli editori e alcune piattaforme, tuttavia gli editori di giornali e le agenzie di stampa ritengono che gli importi siano insufficienti e che le piattaforme non forniscano loro le informazioni necessarie per valutare il valore dei loro diritti. Inoltre diverse piattaforme si rifiutano di avviare trattative con i titolari dei diritti in questione.
Di fronte a tale situazione, gli editori di giornali e le agenzie di stampa si sono rivolti all’autorità garante della concorrenza, che ha già emesso quattro decisioni in cui ha accertato la mancanza di trasparenza e l’occultamento di informazioni da parte di una delle principali piattaforme, ordinandole di avviare trattative in buona fede con gli editori di giornali e le agenzie di stampa. Sono in corso altri procedimenti dinanzi alla stessa autorità. Anche i tribunali amministrativi francesi sono stati aditi in diverse occasioni.
Il presente progetto di legge mira a rendere il quadro giuridico più efficace attribuendo un ruolo centrale all’Autorità di regolamentazione della comunicazione audiovisiva e digitale (ARCOM).
9 ter. Il progetto di legge si limita a chiarire le condizioni di applicazione di un diritto di proprietà intellettuale sancito dal diritto dell’Unione europea: l’articolo 15 della direttiva 2019/790.
Nella sentenza del 12 maggio 2026 (causa C-797/23), la Corte di giustizia dell’Unione europea ha affermato che "si deve ritenere che gli Stati membri dispongano, in sede di recepimento dei diritti previsti all’articolo 15 della direttiva 2019/790, di un margine di discrezionalità per precisare le modalità di attuazione di tali diritti, il quale deve essere esercitato nel pieno rispetto dei limiti fissati da tale direttiva e conformemente agli obiettivi da essa perseguiti" (punto 53).
Il progetto di legge include le principali modalità di attuazione esaminate dalla Corte in tale causa, che comportano in particolare l’intervento di un’autorità pubblica indipendente e che sono state ritenute conformi alle disposizioni dell’articolo 15 della suddetta direttiva.
Le soluzioni alternative esistenti, che prevedono principalmente il ricorso agli organi giurisdizionali competenti, sono state esaminate dai titolari dei diritti in questione. Tali azioni hanno avuto effetti significativi, ma non hanno consentito di raggiungere gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2019/790 né di garantire l’effettiva applicazione dei diritti in questione.
Il chiarimento legislativo proposto rappresenta la misura più adeguata e meno restrittiva per il raggiungimento dell’obiettivo perseguito, in quanto non modifica il contenuto sostanziale dei diritti in questione, ma garantisce la certezza del diritto ai fini della loro attuazione. È stato dimostrato che non esiste un’alternativa meno restrittiva che consentirebbe di raggiungere gli stessi obiettivi.
9 quater. La misura sembra proporzionata all’obiettivo perseguito, in quanto non crea nuove restrizioni alle attività dei prestatori di servizi della società dell’informazione, ma chiarisce il quadro giuridico esistente.
Il suo impatto sul mercato interno è limitato, poiché non modifica né la gamma di beneficiari dei diritti in questione né la natura degli obblighi già applicabili.
Tuttavia il chiarimento fornito consente di garantire l’effettiva applicazione del sistema previsto dall’articolo 15 della direttiva 2019/790 per quanto riguarda il contributo fondamentale della stampa "al dibattito pubblico e al corretto funzionamento di una società democratica" (considerando 55 della suddetta direttiva).
10. Riferimenti ai testi di base:
11. No
12.
13. No
14. No
15. No
16.
Aspetto OTC: No
Aspetto SPS: No
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Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu