Messaggio 001
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2026) 1858
Direttiva (UE) 2015/1535
Notifica: 2026/0357/FI
Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20261858.IT
1. MSG 001 IND 2026 0357 FI IT 10-07-2026 FI NOTIF
2. Finland
3A. Työ- ja elinkeinoministeriö
Työllisyys ja toimivat markkinat -osasto
PL 32
FI-00023 VALTIONEUVOSTO
maaraykset.tekniset.tem@gov.fi
puh. +358 29 504 7022
3B. Arpajaishallinto / Rahapelitoiminnan valvonnan ryhmä
Konepajankatu 2, 11710 Riihimäki
PL 50, 11101 Riihimäki
Sähköposti: arpajaishallinto@poliisi.fi
Puhelin: 0295 480 181 (Poliisihallituksen vaihde)
4. 2026/0357/FI - H10 - Giochi d'azzardo
5. Trasmissione tecnica dei dati relativi alle transazioni dei giochi e dei conti di gioco ai sensi della legge sul gioco d’azzardo
6. Gioco d’azzardo
7.
8. La proposta stabilirebbe disposizioni, a norma della legge sul gioco d’azzardo (10/2026), sulla trasmissione tecnica dei dati relativi alle transazioni dei giochi e dei conti di gioco. Ai sensi della legge sul gioco d’azzardo, il titolare di licenza è tenuto a trasmettere all’autorità di vigilanza i dati relativi alle transazioni dei giochi e alle transazioni dei conto di gioco riguardanti le attività di gioco d’azzardo che conduce. Il regolamento proposto specifica la modalità di trasmissione delle informazioni, ovvero un "data vault" attraverso il quale i titolari di licenza mettono le informazioni a disposizione dell’autorità di vigilanza.
Il regolamento proposto definisce i requisiti relativi alla soluzione di trasmissione dei dati richiesta e ne fornisce una descrizione. Il regolamento descrive la struttura della directory richiesta per il servizio, le procedure per l’attuazione del servizio, le informazioni da trasmettere tramite il servizio e i requisiti generali relativi all’attuazione del servizio. L’obiettivo del regolamento è garantire che le informazioni siano trasmesse in modo sistematico e uniforme.
Il regolamento proposto entrerebbe in vigore il 1º luglio 2027.
9. L’obiettivo della proposta di regolamento è garantire la trasmissione uniforme e sistematica, all’autorità di viglianza, dei dati relativi alle transazioni dei giochi e dei conti di gioco generati dai sistemi di gioco. I dati da trasmettere relativi alle transazioni dei giochi e dei conti di gioco svolgono un ruolo significativo nella vigilanza delle attività di gioco d’azzardo. Affinché le informazioni trasmesse possano essere utilizzate in modo efficiente ed economicamente vantaggioso a fini di vigilanza, è necessario disporre di una modalità di trasmissione chiaramente definita. In assenza di una modalità di trasmissione definita in modo inequivocabile, le informazioni verrebbero trasmesse in formati differenti e tramite modalità di trasmissione dei dati diverse, rendendo più difficile il loro utilizzo e trattamento.
Il regolamento proposto fornirebbe all’autorità di vigilanza gli strumenti necessari per monitorare il funzionamento dei sistemi di gioco d’azzardo in modo proattivo e reattivo. Una vigilanza regolare consentirebbe di prevenire abusi e rischi tecnici che potrebbero compromettere la legalità e l’affidabilità delle attività di gioco d’azzardo. L’obbligo di utilizzare la modalità di trasmissione dei dati richiesta dall’autorità di vigilanza favorirebbe l’adozione di prassi uniformi e garantirebbe requisiti coerenti per i titolari di licenza.
9 bis. Il regolamento tecnico sulla trasmissione dei dati relativi alle transazioni dei giochi e dei conti di gioco ai sensi della legge sul gioco d’azzardo stabilisce i requisiti per la trasmissione tecnica, mediante un cosiddetto "data vault", delle informazioni sulle transazioni dei giochi e sulle transazioni dei conti di gioco dei giocatori richieste dall’autorità di vigilanza per l’esercizio delle sue funzioni di legge. Il regolamento fa riferimento all’obbligo del titolare di licenza, ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 2, della legge sul gioco d’azzardo, di trasmettere le informazioni nel formato specificato dall’autorità di vigilanza. Il regolamento specifica inoltre i relativi requisiti tecnici.
L’obiettivo del regolamento è garantire che tutte le transazioni dei giochi e dei conti di gioco siano messe a disposizione dell’autorità di vigilanza da parte di tutti i titolari di licenza in modo uniforme, indipendentemente dalle differenze esistenti tra i prodotti, le configurazioni di sistema e i modelli operativi dei titolari stessi. Il regolamento mira inoltre a garantire che le informazioni siano messe a disposizione dell’autorità di vigilanza con un livello sufficiente di affidabilità operativa e di sicurezza delle informazioni. Senza tale regolamento, l’autorità di vigilanza potrebbe non essere in grado di svolgere la vigilanza tecnica sulle attività di gioco d’azzardo, compreso il monitoraggio dell’integrità dei dati relativi alle transazioni. Ciò potrebbe comportare rischi significativi per il conseguimento degli obiettivi della legge sul gioco d’azzardo, ad esempio per quanto riguarda la tutela giuridica delle persone che partecipano al gioco d’azzardo.
Il regolamento tecnico relativo al certificato elettronico per le transazioni dei giochi e dei conti di gioco, ai sensi della legge sul gioco d’azzardo, stabilisce l’utilizzo del servizio di firma elettronica gestito dall’autorità di vigilanza. Lo scopo del servizio di firma elettronica è garantire l’integrità dei dati relativi al gioco.
Le attività di gioco d’azzardo richiedono il funzionamento affidabile dei giochi basati sulla casualità, nonché l’elaborazione affidabile delle transazioni finanziarie, compreso il pagamento delle vincite. Se i dati generati dai sistemi di gioco non fossero archiviati e firmati elettronicamente, l’autorità di vigilanza non sarebbe, in pratica, in grado di individuare o verificare eventuali abusi. Anche tale situazione costituirebbe un rischio sistemico significativo, in relazione al quale le disposizioni proposte rappresentano una misura proporzionata.
Nei pareri di esperti emessi sul progetto di regolamento, le parti interessate hanno generalmente ritenuto che gli obiettivi del progetto fossero chiari e coerenti dal punto di vista del quadro generale e che fornissero un quadro tecnico completo. Anche l’architettura e le specifiche tecniche sono state affinate sotto diversi aspetti sulla base dei riscontri ricevuti, al fine di garantire che le norme raggiungano più efficacemente i propri obiettivi. Inoltre soluzioni tecniche analoghe sono già in uso in altri Stati membri dell’UE.
9 ter. Le misure previste dal regolamento armonizzano le soluzioni tecniche di comunicazione utilizzate dai titolari di licenza. L’attuazione tecnica, la manutenzione e le relative soluzioni per il data vault sono di responsabilità del titolare di licenza. Il servizio può essere attuato o come soluzione interna o ricorrendo a un fornitore di servizi esterno. Sul mercato vi sono diversi fornitori di servizi in grado di attuare la soluzione tecnica richiesta dal regolamento e la scelta della soluzione con data vault non limita la concorrenza o il funzionamento del mercato interno al di là delle restrizioni già stabilite nella legge sul gioco d’azzardo (ad esempio l’articolo 7 sulla licenza per i software di gioco e l’articolo 46 sull’ubicazione dei sistemi di gioco). Un’alternativa avrebbe potuto essere un servizio gestito dall’autorità di vigilanza; in tal caso, tutti gli operatori sarebbero stati tenuti a utilizzare lo stesso sistema per la trasmissione delle informazioni.
La legislazione generale non può essere considerata sufficiente in tale contesto, poiché la legge sul gioco d’azzardo richiede espressamente che le informazioni siano trasmesse nel formato specificato dall’autorità di vigilanza. Di conseguenza, il legislatore ha anche ritenuto che lo svolgimento delle attività di gioco d’azzardo contemplasse aspetti tecnici che richiedono disposizioni più dettagliate. Se tali aspetti non fossero specificati in dettaglio e in modo armonizzato mediante un regolamento tecnico, l’alternativa pratica sarebbe quella di emanare orientamenti separati per ciascun titolare di licenza. In tal caso, le soluzioni tecniche potrebbero risultare frammentarie e i requisiti applicabili potrebbero variare a tal punto da finire per distorcere la concorrenza.
Per contro, il servizio di firma elettronica previsto dal regolamento sul certificato elettronico è mantenuto e gestito dall’autorità di vigilanza. Lo scopo del servizio è quello di garantire l’integrità delle informazioni trasmesse in relazione allo svolgimento delle attività di gioco d’azzardo, motivo per cui il monitoraggio da parte dell’autorità di vigilanza è giustificato. La soluzione scelta è inoltre influenzata dal fatto che l’autorità di vigilanza utilizza già un certificato corrispondente nel sistema di gioco d’azzardo attuale, il cui fornitore è stato selezionato attraverso una procedura di appalto pubblico.
Un approccio alternativo sarebbe potuto essere quello consistente nella specifica, da parte dell’autorità di vigilanza, dei requisiti tecnici del certificato che gli operatori del settore del gioco d’azzardo avrebbero dovuto utilizzare, consentendo al contempo ai titolari di licenza di scegliere tra diversi certificati, a condizione che quello selezionato fosse conforme ai requisiti stabiliti dall’autorità di vigilanza. Tuttavia, per i motivi di cui sopra e in considerazione del calendario di attuazione, questa alternativa non è stata considerata, in questa fase, appropriata. Se necessario, la questione verrà riesaminata in un secondo momento.
9 quater. Le restrizioni imposte dalla misura sono proporzionate all’obiettivo di interesse pubblico perseguito. In particolare, la proposta di regolamento mira a garantire l’affidabilità dello svolgimento delle attività di gioco d’azzardo e l’integrità dei dati, aspetti che possono essere considerati essenziali per tutelare i diritti dei giocatori e per prevenire abusi e reati penali. Inoltre il regolamento specificherebbe ulteriormente le disposizioni della legge sul gioco d’azzardo per quanto riguarda i dettagli tecnici, al fine di garantire un’attuazione pratica uniforme e, dal punto di vista dei titolari di licenza, chiara.
Rispetto agli eventuali svantaggi derivanti dal regolamento, il mancato raggiungimento degli obiettivi di interesse pubblico comporterebbe un danno maggiore, sia dal punto di vista economico che sociale. Lo svolgimento affidabile delle attività di gioco d’azzardo e un’efficace vigilanza sono i pilastri portanti del nuovo sistema di gioco d’azzardo. Allo stesso tempo, si è cercato, ove possibile, di ridurre l’onere a carico degli operatori del settore del gioco d’azzardo sulla base delle osservazioni ricevute dalle società di gioco d’azzardo e da altre parti interessate durante il processo di consultazione; inoltre, durante la stesura del regolamento, è stata prestata particolare attenzione a garantirne l’applicabilità pratica.
10. Riferimenti a testi di base: i testi di base sono stati forniti in relazione a una notifica precedente:
2024/0601/FI
11. No
12.
13. No
14. No
15. Sì
16.
Aspetto OTC: No
Aspetto SPS: No
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Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu