Messaggio 001
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2026) 1899
Direttiva (UE) 2015/1535
Notifica: 2026/0369/ES
Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20261899.IT
1. MSG 001 IND 2026 0369 ES IT 13-07-2026 ES NOTIF
2. Spain
3A. Subdirección General de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes y Comunicaciones, y de Medio Ambiente
Dirección General de Coordinación del Mercado Interior y otras Políticas Comunitarias
Secretaría de Estado para la Unión Europea
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
3B. Subdirección General de Residuos
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental
Secretaría de Estado de Medio Ambiente
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
4. 2026/0369/ES - S20E - Rifiuti
5. Progetto di regio decreto recante regolamentazione della gestione dei rifiuti di salviette umidificate e palloncini.
6. Il presente regio decreto si applica alle salviette umidificate monouso e ai palloncini monouso in plastica immessi sul mercato spagnolo, nonché ai rifiuti generati dall’utilizzo di tali prodotti.
7.
8. La misura notificata affronta il rischio derivante dall’internalizzazione insufficiente, da parte dei produttori, degli impatti ambientali, economici e sulla salute umana associati ai rifiuti delle salviette umidificate monouso e dei palloncini monouso contenenti plastica, la quale si è tradotta in livelli elevati di rifiuti dispersi e in gravi malfunzionamenti delle infrastrutture di igienizzazione e trattamento delle acque reflue.
Le prove a disposizione dimostrano che entrambi i prodotti sono sistematicamente presenti tra i rifiuti dispersi marini più frequenti nell’Unione europea e generano rilevanti impatti transfrontalieri. Tale presenza elevata è indizio del fatto che gli attuali modelli di produzione, consumo e gestione dei rifiuti risultano insufficienti a prevenirne il rilascio nell’ambiente (1).
Nel caso delle salviette umidificate, il rischio non è limitato alle sole salviette contenenti plastica. Di conseguenza, il progetto di normativa va al di là delle disposizioni della direttiva 2019/904 e ricomprende le salviette umidificate fabbricate con polimeri naturali non modificati, in tutti i casi in cui esse non rispettino la norma UNE 149002:2022 su Criteri di accettazione dei prodotti eliminabili tramite gabinetto, dal momento che tali prodotti neppure si disintegrano correttamente e provocano ostruzioni, intasamenti e traboccamenti. Ciò porta a sua volta allo scarico diretto dei rifiuti nei corpi idrici, il che genera costi economici assai elevati per gli enti pubblici di gestione delle acque (2;3), principalmente a carico delle autorità locali e, in ultima istanza, del pubblico.
Il presente ampliamento del campo di applicazione si fonda sul secondo paragrafo della disposizione finale settima della legge 7/2022, dell’8 aprile, sui rifiuti e i terreni contaminati per un’economia circolare, la quale autorizza l’applicazione della responsabilità estesa del produttore ad altre salviette umidificate non rientranti nell’articolo 60, paragrafo 1, della summenzionata legge, il quale si riferisce esclusivamente alle salviette umidificate contenenti plastica.
In riferimento ai palloncini monouso contenenti plastica, il rischio discende dal diffuso utilizzo degli stessi nelle attività all’aria aperta e dall’elevata propensione degli stessi a divenire rifiuti dispersi. La valutazione di impatto per la direttiva (UE) 2019/904 rileva altresì che attualmente non esistono alternative progettuali pienamente fattibili in grado di evitare il loro impatto ambientale, il che consolida la necessità di introdurre incentivi normativi rivolti direttamente ai produttori.
In tale contesto la responsabilità estesa del produttore (REP) risulta uno strumento adeguato ed efficace per il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico perseguiti, in quanto consente il trasferimento ai produttori dei costi ambientali ed economici associati alla prevenzione e alla gestione dei rifiuti, i quali attualmente non si rispecchiano nel prezzo del prodotto. La pregressa esperienza nell’attuazione della REP in Spagna con altri flussi di rifiuti dimostra l’efficacia di questo approccio.
La misura persegue l’obiettivo di interesse pubblico in modo coerente e sistematico, integrandosi pienamente nel quadro normativo europeo e nazionale in materia di rifiuti, applicando i principi «chi inquina paga» e «gerarchia dei rifiuti» e attuando la legge 7/2022, dell’8 aprile, dal punto di vista dell’economia circolare. Il progetto di normativa coinvolge tutti i portatori di interesse assicurando un approccio proporzionato e coerente inteso all’effettiva riduzione dell’impatto generato dai prodotti in questione.
(1) Valutazione di impatto – Parte 2/3 - https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1502-Reducing-marine-litter-action-on-single-use-plastics-and-fishing-gear_es
(2) https://www.eureau.org/documents/7858-position-paper-on-wet-wipes/file
(3) https://www.daquas.es/images/publicaciones/informacion-sector/2019-declaracionadhesion.pdf
(4) Valutazione di impatto – Parte 2/3 - https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1502-Reducing-marine-lit
9. Il fondamento del presente progetto di regio decreto si trova negli articoli 37 e 60 della legge 7/2022, dell’8 aprile, sui rifiuti e i terreni contaminati per un’economia circolare, la quale prevede l’attuazione di un regime di responsabilità estesa del produttore per le salviette monouso e i palloncini che contengono plastica.
9 bis. La misura notificata affronta il rischio derivante dall’internalizzazione insufficiente, da parte dei produttori, degli impatti ambientali, economici e sulla salute umana associati ai rifiuti delle salviette umidificate monouso e dei palloncini monouso contenenti plastica, la quale si è tradotta in livelli elevati di rifiuti dispersi e in gravi malfunzionamenti delle infrastrutture di igienizzazione e trattamento delle acque reflue.
Le prove a disposizione dimostrano che entrambi i prodotti sono sistematicamente presenti tra i rifiuti dispersi marini più frequenti nell’Unione europea e generano rilevanti impatti transfrontalieri (* 1). Tale presenza elevata è indizio del fatto che gli attuali modelli di produzione, consumo e gestione dei rifiuti risultano insufficienti a prevenirne il rilascio nell’ambiente.
Nel caso delle salviette umidificate, il rischio non è limitato alle sole salviette contenenti plastica. Di conseguenza, il progetto di normativa va oltre e ricomprende le salviette umidificate fabbricate con polimeri naturali non modificati, in tutti i casi in cui esse non rispettino la norma UNE 149002:2022 su Criteri di accettazione dei prodotti eliminabili tramite gabinetto, dal momento che tali prodotti neppure si disintegrano correttamente e provocano ostruzioni, intasamenti e traboccamenti. Ciò porta a sua volta allo scarico diretto dei rifiuti nei corpi idrici, il che genera costi economici assai elevati per gli enti pubblici di gestione delle acque (*2 e 3), principalmente a carico delle autorità locali e, in ultima istanza, del pubblico.
Il presente ampliamento del campo di applicazione si fonda sul secondo paragrafo della disposizione finale settima della legge 7/2022, dell’8 aprile, sui rifiuti e i terreni contaminati per un’economia circolare, la quale consente che nella responsabilità estesa del produttore rientrino altre salviette umidificate non ricomprese nell’articolo 60, paragrafo 1, della summenzionata legge, il quale si riferisce esclusivamente alle salviette umidificate contenenti plastica.
In riferimento ai palloncini monouso contenenti plastica, il rischio discende dal diffuso utilizzo degli stessi nelle attività all’aria aperta e dall’elevata propensione degli stessi a divenire rifiuti dispersi. La valutazione di impatto per la direttiva (UE) 2019/904 (*4) rileva altresì che attualmente non esistono alternative progettuali pienamente fattibili che evitino il loro impatto ambientale, il che consolida la necessità di introdurre incentivi normativi rivolti direttamente ai produttori.
In tale contesto la responsabilità estesa del produttore (REP) risulta uno strumento adeguato ed efficace per il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico perseguiti, in quanto consente il trasferimento ai produttori dei costi ambientali ed economici associati alla prevenzione e alla gestione dei rifiuti, i quali attualmente non si rispecchiano nel prezzo del prodotto. La pregressa esperienza nell’attuazione della REP in Spagna con altri flussi di rifiuti dimostra l’efficacia di questo approccio.
La misura persegue l’obiettivo di interesse pubblico in modo coerente e sistematico, integrandosi pienamente nel quadro normativo europeo e nazionale in materia di rifiuti, applicando i principi «chi inquina paga» e «gerarchia dei rifiuti» e attuando la legge 7/2022, dell’8 aprile, dal punto di vista dell’economia circolare. Il progetto di normativa coinvolge tutti i portatori di interesse assicurando un approccio proporzionato e coerente inteso all’effettiva riduzione dell’impatto generato dai prodotti in questione.
(*1) Valutazione di impatto – Parte 2/3 - https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1502-Reducing-marine-litter-action-on-single-use-plastics-and-fishing-gear_es
(*2) https://www.eureau.org/documents/7858-position-paper-on-wet-wipes/file
(*3) 2019-declaracionadhesion.pdf
(* 4) Valutazione di impatto – Parte 2/3 - https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1502-Reducing-marine-litter-action-on-single-use-plastics-and-fishing-gear_es
9 ter. Il progetto di misura notificato rientra nel campo di applicazione degli obblighi di informazione ed attuazione stabiliti a livello europeo nel settore dei rifiuti e non costituisce una restrizione del mercato interno. Introduce obblighi per i produttori di salviette umidificate e palloncini (REP), nonché requisiti di etichettatura e obblighi inerenti alla raccolta dei dati e alla comunicazione. Tali obblighi sono già ampiamente istituiti negli Stati membri e sono allineati all’obiettivo di finanziamento dei costi derivanti dalla gestione dei rifiuti, in particolare di quelli inerenti alla pulizia, al trasporto e al trattamento dei rifiuti dispersi.
L’impatto sugli scambi e sui servizi transfrontalieri si limita a richiedere che qualsiasi produttore, indipendentemente dall’origine (nazionale, di un altro Stato membro o di un paese terzo), che immette tali prodotti sul mercato spagnolo rispetti gli obblighi stabiliti, quali l’iscrizione nel registro pertinente, la partecipazione a un regime di REP e rispetti pertanto i propri obblighi finanziari e di comunicazione. Tali requisiti sono coerenti con l’attuazione obbligatoria in tutta l’Unione europea della direttiva (UE) 2019/904, che garantisce un quadro armonizzato ed evita distorsioni significative nel mercato interno.
Il progetto di normativa include due disposizioni specifiche a livello nazionale, rinforzate dal diritto primario spagnolo, con la finalità di servire l’interesse pubblico e di ridurre gli impatti ambientali negativi associati a una gestione inadeguata:
i) ricomprende nel suo campo di applicazione le salviette umidificate fabbricate con polimeri naturali non modificati chimicamente, a condizione che non rispettino la norma UNE 149002:2022, ossia le salviette non in plastica monouso (SUP) (possibilità già citata al paragrafo 1);
ii) istituisce un obbligo, per i produttori di tutte le salviette rientranti nella norma, di finanziamento della pulizia dei rifiuti dispersi in tutte le infrastrutture di igienizzazione e trattamento delle acque reflue (aspetto che faceva già parte dell’economia circolare). Inoltre, si integra in una strategia coordinata a livello dell’Unione europea, assicurando la coerenza normativa, la certezza giuridica e il corretto funzionamento del mercato unico (come notificato mediante il sistema TRIS al momento della notifica della legge 7/2022). Tale finanziamento sarà introdotto gradualmente fino a raggiungere il 100% dei costi entro il 2032 per le salviette in SUP e la metà dei costi per le salviette non in SUP.
Attualmente non esiste alcun quadro normativo che contempli in modo globale misure intese a prevenire e correggere gli impatti di tali rifiuti né esistono strumenti giuridici specifici che affrontino tali rischi alla fonte. La misura proposta costituisce il necessario sviluppo della normativa vigente al fine di rispondere a tali sfide in modo efficace.
Come alternative, da un lato, si è presa in considerazione l’opzione di non regolamentare i flussi di rifiuti in questione oppure di istituire regimi di REP. Tale opzione è stata scartata, in quanto incompatibile con l’obbligo di recepimento della direttiva (UE) 2019/904. Dall’altro lato, è stata valutata la stretta limitazione della portata della misura alle disposizioni di tale direttiva, escludendo in tal modo determinate salviette umide. Anche questa opzione, tuttavia, è stata respinta a motivo della necessità, in conformità della legislazione nazionale, di affrontare l’impatto negativo di tali prodotti i quali, pur non essendo espressamente ricompresi nella direttiva, generano problemi rilevanti nel settore dell’igienizzazione e della protezione ambientale.
A tal proposito, la misura adottata è il mezzo meno restrittivo di conseguire gli obiettivi perseguiti, in quanto istituisce un insieme proporzionato di obblighi ideati per ridurre la generazione di rifiuti dispersi e il relativo impatto sugli ecosistemi, in particolare sugli ecosistemi marini, nonché i costi associati al mantenimento delle infrastrutture pubbliche. In caso di non adozione della presente misura, tali costi continuerebbero ad aumentare e ad essere a carico dei contribuenti, mentre la misura incentiva la prevenzione, l’innovazione, la progettazione ecocompatibile e la transizione verso
9 quater. Le restrizioni imposte dalla misura risultano proporzionate in relazione all’importanza dell’obiettivo di interesse pubblico perseguito, il quale è ridurre gli impatti negativi sull’ambiente, sull’economia e sulla salute. Tali impatti non sono ipotetici, bensì una realtà appurata che colpisce le spiagge, i mari e gli oceani dell’Unione europea (1), gli ecosistemi acquatici e terrestri, nonché le infrastrutture di igienizzazione e depurazione negli ambienti urbani e rurali. La grandezza crescente di tali impatti e la loro tendenza a peggiorare giustificano l’adozione di misure normative quali quelle previste, in linea con gli sforzi dell’Unione europea e degli Stati membri di promuovere la prevenzione dei rifiuti e l’economia circolare.
In tale contesto, è stata debitamente valutata la tutela dell’interesse pubblico in relazione al potenziale grado di interferenza nel funzionamento del mercato interno ed è stato concluso che la prima ha chiaramente la precedenza. L’aumento dei rifiuti plastici marini costituisce una rilevante minaccia per gli ecosistemi, la biodiversità e la salute umana, nonché per settori economici chiave quali il turismo, la pesca e il trasporto marittimo e si tratta di un problema transfrontaliero. Secondo la valutazione di impatto per la direttiva (UE) 2019/904 l’attuazione delle misure previste - che ricomprendono la responsabilità estesa del produttore, gli obiettivi di riduzione e i requisiti di etichettatura - porterà a una riduzione sostanziale dei rifiuti marini dispersi. Si stima che, nel caso della plastica monouso, il volume di tali rifiuti dispersi potrebbe essere ridotto all’incirca della metà.
Inoltre, il mancato conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico si tradurrebbe in un danno significativamente maggiore di quello in cui si tradurrebbe l’applicazione della misura. Secondo la summenzionata valutazione di impatto, l’attuazione delle misure inerenti alla plastica monouso entro il 2030 renderebbe possibile evitare l’emissione di 2,6 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente ed evitare danni ambientali valutati a 11 miliardi di EUR. Benché tali misure comportino costi di conformità per le imprese (attorno ai 2 miliardi di EUR) e costi di gestione dei rifiuti (attorno ai 510 milioni di EUR), esse si traducono altresì in risparmi rilevanti per i consumatori, stimati in 6,5 miliardi di EUR all’incirca, seppure si accompagnino a determinati cambiamenti nei modelli di consumo.
In ogni caso, il progetto di normativa istituisce un approccio graduato al finanziamento dei costi di pulizia delle infrastrutture di igienizzazione e trattamento delle acque reflue. Ciò attenuerà l’impatto finanziario degli stessi sui produttori di salviette umidificate, agevolerà l’adeguamento progressivo delle imprese interessate e potrà essere accompagnato da misure per incoraggiare i consumatori ad adottare abitudini di consumo e smaltimento dei rifiuti più adeguate, il che si tradurrà anche in una riduzione dei costi che i produttori devono sostenere.
Infine la misura garantisce un adeguato equilibrio tra i benefici perseguiti e gli oneri imposti, in quanto costituisce uno strumento proporzionato e necessario per affrontare un problema di crescente rilevanza ambientale e sociale.
(1) Centro comune di ricerca (CCR), Georg Hanke, relazioni tecniche del CCR, «Marine Beach Litter in Europe – Top Items», 2016 (Rifiuti dispersi sulle spiagge marine in Europa – Elementi più presenti)
10. Riferimenti dei testi di base: 2020/0658/E
I testi di base sono stati inoltrati nell’ambito di una precedente notifica:
2020/0658/E
11. No
12.
13. No
14. No
15. Sì
16.
Aspetto OTC:
Il progetto è un regolamento tecnico o una valutazione della conformità
Aspetto SPS: No
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Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu