Messaggio 002
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2021) 00990
Direttiva (UE) 2015/1535
Traduzione del messaggio 001
Notifica: 2021/0159/D
No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.
(MSG: 202100990.IT)
1. MSG 002 IND 2021 0159 D IT 16-03-2021 D NOTIF
2. D
3A. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E C 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-18615-6392, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de
3B. 14 Landesmedienanstalten
c/o ALM GbR - die medienanstalten
Friedrichstraße 60,10117 Berlin
Tel.:+49 30 20646900
E-Mail: europa@die-medienanstalten.de
4. 2021/0159/D - SERV30
5. Statuto delle Autorità statali sulla comunicazione in merito al Regolamento degli intermediari di comunicazione ai sensi dell’articolo 96 del Trattato statale sulla comunicazione
6. - Servizi della società dell'informazione ai sensi dell'articolo 2 (a) della Direttiva 2000/31/CE
- Intermediari di comunicazione
7. -
8. Gli statuti da notificare (MIS-E) hanno il compito di specificare le disposizioni per la regolamentazione sugli intermediari di comunicazione indicati negli articoli 91-95 del Trattato statale sulla comunicazione (MStV) (cfr. anche articolo 1, paragrafo 1 MIS-E). I destinatari normativi sono (ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, n. 16 del MStV) principalmente i motori di ricerca, i social network e i servizi di microblogging.
L’articolo 1, paragrafo 2, MIS-E, fa riferimento all'obiettivo di protezione del regolamento e degli statuti specifici. Esso serve a garantire la diversità di opinioni attraverso la trasparenza e la non discriminazione.
Ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 1, n. 1 del MStV, gli intermediari di comunicazione (MI) sono soggetti a regolamentazione se raggiungono in media più di un milione di utenti nell’arco di sei mesi in Germania. L’articolo 2, paragrafo 2, MIS-E, specifica la soglia normativa che fa della somma degli utenti unici il fattore determinante nel calcolo.
L’articolo 3 del MIS-E stabilisce i requisiti relativi all’obbligo di nominare un agente autorizzato ai sensi dell’articolo 92, MStV. La designazione deve essere facilmente riconoscibile ai sensi dell’articolo 92 del MStV nell'offerta ed essere effettuata in modo direttamente accessibile. L’articolo 3, paragrafo 3, MIS-E, stabilisce che tali requisiti sono soddisfatti se l’agente autorizzato è elencato nella stampa.
Gli articoli da 4 a 6 del MIS-E specificano l’obbligo di trasparenza ai sensi dell’articolo 93, MStV. L’articolo 4 del MIS-E chiarisce che l'obbligo di trasparenza è quello di garantire la diversità di opinione. Gli utenti del MI dovrebbero essere in grado di utilizzarlo in modo informato, ad esempio per quanto riguarda i criteri utilizzati per la selezione e la presentazione del contenuto che contribuisce alla formazione dell’opinione.
L’articolo 5 del MIS-E specifica i requisiti formali per un facile riconoscimento, immediata percettibilità e costante disponibilità delle informazioni da rendere trasparenti, come previsto all'articolo 93, paragrafo 1, MStV. A tal fine, sono stabiliti esempi standard di cui all’articolo 5, paragrafo 1-5, MIS-E.
L’articolo 6 del MIS-E contiene un catalogo non esaustivo di informazioni da rendere trasparenti ai sensi dell'articolo 93, paragrafi da 1 a 3, MStV. Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, MIS-E, ad esempio, devono essere comunicate le informazioni sugli ostacoli tecnici o relativi ai contenuti che il fornitore di un MI può creare per accedere ai contenuti della sua offerta. Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, MIS-E, la descrizione dei criteri utilizzati per l'aggregazione, la selezione e la presentazione deve essere resa trasparente. Inoltre, deve essere segnalata qualsiasi personalizzazione, ad esempio, dei feed di notizie (articolo 6, paragrafo 2, n. 6 del MIS-E).
Gli articoli da 7 a 9, MIS-E, stabiliscono i dettagli della libertà da discriminazione prevista dall’articolo 94 del MStV. A tal fine, l’articolo 7, paragrafo 2, MIS-E, tra l’altro, specifica i parametri in base ai quali è possibile determinare “un’influenza particolarmente elevata" sulla percettibilità del contenuto giornalistico-editoriale del MI ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 1, MStV. Gli articoli 8, paragrafo 5, 9 e 4, MIS-E, stabiliscono anche le condizioni quadro per il bilanciamento degli interessi di cui all'articolo 94, paragrafo 2, MStV ("irragionevole", "fondatamente giustificata"). È necessario un equilibrio globale degli interessi, tenendo conto dell’obiettivo di tutelare la diversità di opinioni.
Infine, gli articoli 10-13 del MIS-E contengono disposizioni procedurali. L’articolo 13, paragrafo 2, MIS-E, stabilisce, tra l'altro, una procedura per la tutela dei segreti commerciali e commerciali interessati. Ai sensi dell’articolo 14, ogni tre anni viene effettuata una valutazione dello statuto.
9. Gli statuti notificati specificano le disposizioni del Trattato statale sulla comunicazione riguardo gli intermediari di comunicazione sulla base di una competenza corrispondente di cui all'articolo 96 dello stesso Trattato. Lo statuto è legalmente vincolante nei confronti dei destinatari normativi interessati.
Le autorità federali sulla comunicazione hanno analizzato attentamente le osservazioni della Commissione europea sul Trattato statale sulla comunicazione – in particolare quelle riguardanti le questioni che salvaguardano la diversità – in quella che era allora la procedura di notifica n. 2020/26/D e le hanno inserite nel progetto dello statuto.
Tenuto conto di ciò, lo statuto non va al di là del contenuto normativo delle disposizioni sottostanti del Trattato statale sulla comunicazione. D’altra parte, essa fornisce un’interpretazione in linea con il diritto europeo di quelle parti del Trattato statale che la Commissione Europea ha individuato come meritevole di critiche nelle sue osservazioni.
Uno dei compiti fondamentali delle istituzioni responsabili per la comunicazione è stato fin dall’inizio, e ancor di più dall’istituzione della Commissione per l’analisi della concentrazione nei media (KEK), è stata l'applicazione pratica dell'idea di base di garantire la diversità nei mezzi di comunicazione. L’attuale statuto e il relativo Trattato statale sulla comunicazione forniscono una chiara base giuridica per questo compito normativo delle istituzioni responsabili per la comunicazione che garantisce la diversità. Una sintesi del Trattato statale sulla comunicazione con lo statuto chiarisce nel complesso che il quadro giuridico tedesco, relativo agli intermediari delle comunicazioni, che persegue esclusivamente la finalità di salvaguardia della diversità, è in questo senso in linea con il diritto europeo e, inoltre, è limitato a questo settore dal mandato statutario delle istituzioni responsabili per la comunicazione.
Le istituzioni responsabili per la comunicazione si sono prese la libertà di allegare alla notifica un parere di esperti in supporto a tali dichiarazioni.
10. Riferimento ai testi di base: Trattato statale sulla modernizzazione della legislazione sui mezzi di comunicazione in Germania
I testi di base sono stati presentati nell'ambito di una notifica precedente: 2020/26/D
11. No
12. -
13. No
14. No
15. -
16. Accordo TBT
NO - Il progetto non ha ripercussioni significative sul commercio internazionale.
Accordo SPS
NO - Il progetto non ha ripercussioni significative sul commercio internazionale.
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Commissione europea
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