Messaggio 002
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2022) 03675
Direttiva (UE) 2015/1535
Traduzione del messaggio 001
Notifica: 2022/0694/F
No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.
(MSG: 202203675.IT)
1. MSG 002 IND 2022 0694 F IT 14-10-2022 F NOTIF
2. F
3A. Ministères économiques et financiers
Direction générale des entreprises
SCIDE/SQUALPI - Pôle Normalisation et réglementation des produits
Bât. Sieyès -Teledoc 143
61, Bd Vincent Auriol
75703 PARIS Cedex 13
3B. Ministères économiques et financiers
Direction générale des entreprises
SEN / SDCEP - Pôle de la réglementation des communications électroniques
Bât. Necker
120 rue de Bercy
75572 Paris CEDEX 12
4. 2022/0694/F - V20T
5. Decreto di attuazione della legge n. 2022-300, del 2 marzo 2022, del Consiglio di Stato volto a rafforzare il controllo parentale sui mezzi di accesso a Internet
6. I prodotti oggetto del presente progetto di decreto sono le apparecchiature terminali dotate di sistemi operativi e destinate al mercato francese.
7. -
8. Il progetto di decreto oggetto di notifica riguarda l'applicazione della legge del 2 marzo 2022 volta a rafforzare il controllo parentale sui mezzi di accesso a Internet. Tale legge ha portato alla creazione di obblighi applicabili alle apparecchiature terminali che consentono l'accesso a Internet al fine di facilitare l'uso, da parte dei genitori di utenti minori, di dispositivi di controllo parentale.
Il progetto di decreto chiarisce tale legge su diversi punti.
In primo luogo, esso specifica le caratteristiche tecniche necessarie per riconoscere come conformi i dispositivi di controllo parentale la cui attivazione deve essere proposta all'utente. Al fine di garantire una protezione minima a qualsiasi bambino il cui genitore desideri attivare il dispositivo di controllo parentale installato sul terminale, un nuovo articolo R. 20-29-10-1 del codice delle comunicazioni postali e elettroniche prevede che tale dispositivo debba almeno prevedere la possibilità di bloccare, dagli app store, il download di contenuti il cui accesso è legalmente vietato ai soggetti di età inferiore ai 18 anni (contenuti pornografici, di gioco d'azzardo), nonché di contenuti classificati da chi li ha pubblicati in base alle categorie di età raccomandate per il loro accesso. Il dispositivo di controllo parentale dovrebbe anche consentire di bloccare gli stessi tipi di contenuti quando sono preinstallati sul terminale.
Parallelamente a queste funzionalità richieste, il progetto di decreto controlla i termini della loro configurazione e utilizzo. Esso richiede pertanto, per le funzionalità minime richieste dal decreto, che queste siano implementate in locale, senza comportare la trasmissione di dati personali dell'utente minore ai server e senza l'obbligo di creazione di un account o di un profilo utente per l'impostazione del controllo parentale. La configurazione e l'utilizzo delle funzionalità non devono inoltre dar luogo al trattamento dei dati personali dei minori. Il decreto prevede delle eccezioni in caso di espresso consenso dell'utente adulto all'utilizzo dei dati personali del minore o in caso di impossibilità tecnica.
Il decreto prevede un quadro per le funzionalità aggiuntive che potrebbero essere implementate dagli operatori economici su base volontaria: essi non devono comportare il trattamento di dati personali di minori né la raccolta di dati di tali utenti minori per scopi commerciali. Sono previste le stesse eccezioni valide per le funzionalità elencate nel decreto.
Il progetto di decreto specifica inoltre le modalità di certificazione dei dispositivi di controllo parentale conformi da parte dei fabbricanti, con l'eventuale supporto dei fornitori di sistemi operativi. La conformità delle apparecchiature terminali sarà prima certificata dal fabbricante, poi controllata da distributori, importatori e fornitori di servizi per l'evasione degli ordini, tramite la documentazione tecnica già prevista per la marcatura CE.
La certificazione di conformità del terminale fornita dal fabbricante è regolata dagli articoli da R. 20-29-10-2 a 5 del codice delle comunicazioni postali ed elettroniche. Questi articoli prevedono:
- La redazione della documentazione tecnica e una dichiarazione di conformità da parte del fabbricante attestante la conformità di ciascun tipo di terminale. Il fabbricante può richiedere al fornitore del sistema operativo un certificato attestante la conformità del sistema operativo e del dispositivo di controllo parentale alle funzionalità tecniche di cui all'articolo R. 20-29-10-1;
- L'articolo R. 20-29-10-3 specifica il contenuto minimo della documentazione tecnica che il fabbricante deve produrre prima dell'immissione sul mercato dell'apparecchiatura;
- L'articolo R. 20-29-10-4 specifica il contenuto della dichiarazione di conformità per certificare che il terminale incorpora le funzionalità tecniche. Esso prevede inoltre la possibilità per il fabbricante di includere o meno tale dichiarazione di conformità nella dichiarazione di conformità UE.
- L'articolo R. 20-29-10-5 stabilisce il contenuto del certificato di conformità.
- L'articolo R. 20-13-2 del codice delle comunicazioni postali ed elettroniche integra la categoria del fornitore di servizi di evasione degli ordini nella catena di distribuzione e ne allinea gli obblighi relativi all'immissione sul mercato di prodotti conformi agli obblighi esistenti applicabili ai distributori e agli importatori ai sensi del presente codice.
- L'articolo R. 20-29-10-6 stabilisce gli obblighi degli importatori e dei distributori relativi all'immissione sul mercato di prodotti conformi accompagnati dalla documentazione necessaria.
Il progetto di decreto definisce, all'articolo R. 20-29-10-7, le condizioni in base alle quali l'Agenzia nazionale delle frequenze, l'autorità nazionale di vigilanza del mercato, monitorerà il rispetto degli obblighi imposti dalla legge e dal decreto. La verifica a posteriori e le eventuali sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla legge e dal decreto sono di competenza dell'Agenzia nazionale delle frequenze, nella sua veste di autorità di vigilanza dei prodotti. Il progetto di decreto amplia i suoi poteri, in modo da consentirle di effettuare valutazioni e indagini e di richiamare o ritirare i prodotti ritenuti non conformi.
Infine, il decreto stabilisce le modalità con le quali i fabbricanti sono tenuti a partecipare alla diffusione delle informazioni sui rischi relativi all'uso dei servizi di comunicazione pubblica online da parte degli utenti minori. Un nuovo articolo R. 20-29-10-8 prevede l'obbligo di fornire informazioni sulle funzionalità offerte dal dispositivo di controllo parentale e sulla sua configurazione. I fabbricanti dovranno inoltre fornire agli utenti informazioni relative alla prevenzione dei rischi connessi all'uso di servizi di comunicazione pubblica online da parte di minori (dipendenza, molestie online, esposizione a contenuti inappropriati), nonché dei rischi relativi alla sovraesposizione e all'esposizione precoce degli utenti più giovani agli schermi. L'obbligo di messa a disposizione delle informazioni è previsto anche per le persone che commercializzano apparecchiature terminali di seconda mano la cui prima immissione sul mercato precede l'entrata in vigore del progetto di decreto: per questi soggetti, le informazioni sui dispositivi di controllo parentale esistenti saranno messe a disposizione degli utenti. Tutte queste informazioni possono essere rese disponibili in un formato scelto dal fabbricante (informatico o di altro tipo).
Nel testo di notifica sono incluse anche disposizioni specifiche per i fornitori di accesso a Internet, ma saranno codificate a un livello normativo inferiore nel codice delle comunicazioni postali ed elettroniche. Tali disposizioni vanno in applicazione dell'articolo 6 della legge del 21 giugno 2004 sulla fiducia nell'economia digitale e mirano a specificare le funzionalità minime che devono essere messe a disposizione dei fornitori di accesso a Internet gratuitamente: si tratterà di funzionalità che consentiranno il blocco dell'accesso da parte dei minori a contenuti dannosi.
Sarà necessario un periodo di adattamento per tutti i soggetti interessati dal presente testo: gli obblighi del decreto entreranno in vigore 12 mesi dopo la sua pubblicazione.
9. L'obiettivo del progetto di decreto è quello di disporre un livello ambizioso di tutela dei minori attraverso i sistemi di controllo parentale e di integrarsi nelle procedure esistenti in modo da non perturbare eccessivamente il funzionamento delle catene di produzione e distribuzione degli operatori economici.
Per quanto riguarda le funzionalità e le caratteristiche tecniche di cui all'articolo R. 20-29-10-1, il progetto di decreto è in linea con la legge del 2 marzo 2022, dal momento che prevede funzionalità limitate al blocco dei contenuti, preinstallati o scaricati, inadeguati per i minori. Si tratta di contenuti il cui accesso ai minori è regolato dalla legge (contenuti pornografici, violenti, di odio, ecc.) ma anche di contenuti segnalati da chi li ha pubblicati come inappropriati per gli utenti di una certa età. Queste funzionalità consentiranno sia di bloccare qualsiasi tipo di contenuto il cui accesso da parte di persone di età inferiore ai 18 anni è severamente vietato, sia di perfezionare la selezione dei contenuti da bloccare in base alle classificazioni effettuate da coloro che li pubblicano. Il genitore di un minore di età inferiore ai 13 anni sarà quindi in grado di bloccare qualsiasi contenuto scaricabile da un app store, qualora chi lo ha pubblicato lo segnali come inappropriato per gli utenti di età inferiore ai 13 anni.
Il sistema di protezione dei dati personali dei minori che accompagna le funzionalità previste dal decreto ha lo scopo di garantire la raccolta e l'uso limitato e controllato dei dati personali dei minori. Ove possibile, e a meno che non sia tecnicamente impossibile o concordato dal genitore, la configurazione del dispositivo di controllo parentale non dovrebbe richiedere la creazione di un account utente o di un profilo. Questo requisito ha lo scopo di limitare il consolidamento delle banche dati dei clienti, in particolare dei minori, a beneficio di grandi operatori economici o anche piattaforme, e di consentire al genitore di configurare il controllo parentale senza autenticarsi o autenticare il proprio figlio. È prevista anche una limitazione del trattamento dei dati personali dei minori al fine di limitarlo solo a situazioni di pura necessità tecnica o ai casi in cui il genitore abbia prestato il consenso.
Il progetto di decreto prevede un sistema flessibile di protezione dei dati personali per le funzionalità create su base volontaria dagli operatori economici: il loro utilizzo dovrebbe comportare solo il trattamento dei dati personali del minore nella misura strettamente necessaria o previa autorizzazione del genitore e non può, in nessun caso, dar luogo ad alcuna raccolta per finalità commerciali (marketing diretto, pubblicità mirata, profilazione). L'obiettivo è garantire che le funzionalità aggiuntive inserite nei dispositivi di controllo parentale non costituiscano in realtà una via secondaria per la raccolta di un quantitativo di dati personali maggiore del necessario e in tempi brevi.
Il sistema di partecipazione dei fabbricanti di terminali alla diffusione delle informazioni di cui all'articolo R. 20-29-10-8 del codice delle comunicazioni postali ed elettroniche completa l'aspetto tecnico del controllo parentale fornendo ai genitori le informazioni necessarie in merito ai rischi per i loro figli derivanti dall'uso dei metodi di accesso a Internet. In primo luogo, l'obiettivo è quello di fornire all'utente le informazioni necessarie per l'uso ottimale della soluzione di controllo parentale installata sul terminale fornendo un manuale esplicativo sul funzionamento e la configurazione del dispositivo. Devono quindi essere messe a disposizione del genitore ulteriori informazioni in merito ai rischi inerenti all'uso di apparecchiature terminali da parte del minore: dipendenza, molestie online, esposizione a contenuti inappropriati e rischi associati alla sovraesposizione e all'esposizione precoce dei bambini piccoli. Tutte queste informazioni consentiranno di garantire la completa protezione dei minori attraverso soluzioni tecniche e, soprattutto, sensibilizzando i genitori. La fornitura di queste informazioni in un formato informatizzato, se scelto dal fabbricante, contribuisce a evitare interruzioni delle catene di produzione modificando l'imballaggio o le istruzioni per l'uso dei terminali.
In linea con tale obiettivo, il progetto di decreto prevede anche la fornitura di informazioni per i terminali riconfezionati, la cui prima immissione sul mercato precede l'entrata in vigore del decreto, nella misura in cui i terminali riconfezionati rappresentano una percentuale significativa dei primi telefoni affidati a minori. Coloro che commercializzano questi terminali ricondizionati dovranno informare gli utenti dell'esistenza di dispositivi intesi a proteggere i minori online.
Il sistema di verifica del rispetto della legge del 5 settembre 2022 si ispira in gran parte al tradizionale meccanismo di vigilanza del mercato previsto dal cosiddetto regolamento europeo "nuovo approccio". Tale inclusione dei meccanismi del quadro di riferimento europeo presenta diversi vantaggi importanti. In primo luogo, il dispositivo consente l'applicazione di un approccio uniforme all'intera catena economica, dallo sviluppo del terminale alla sua immissione sul mercato, e ai suoi attori, che vanno dai fabbricanti ai distributori. Inoltre, l'attestato di conformità agli obblighi, rilasciato previa presentazione di documenti quali la documentazione tecnica, per l'autorità di vigilanza del mercato e il certificato di conformità per gli importatori, i fornitori di servizi di evasione degli ordini, i distributori e gli agenti, consentiranno a ciascun soggetto interessato di ottenere le informazioni necessarie in modo rapido e affidabile. Infine, il fatto di aver preso spunto dal quadro di riferimento comunitario per l'elaborazione delle disposizioni nazionali consentirà ai soggetti interessati di comprendere rapidamente il funzionamento di questo sistema di vigilanza del mercato ed evitare così inutili sprechi di tempo.
Il progetto di decreto prevede che il controllo del rispetto degli obblighi degli operatori economici sia affidato all'Agenzia nazionale delle frequenze, che dispone di solide competenze in materia di vigilanza del mercato, la quale è incaricata in particolare della vigilanza ai sensi della direttiva 2014-53 nota come RED. Le disposizioni previste in caso di dubbi circa la conformità del prodotto (valutazione e, se del caso, messa in mora, ritiro e sanzione amministrativa) sono graduali e proporzionate, in modo da garantire un equilibrio efficace tra la cooperazione con i soggetti economici interessati e il rispetto della normativa.
Il periodo di attuazione di 12 mesi deriva da una consultazione con il settore e mira a consentire un periodo di adattamento dei contratti e del software, ove necessario.
10. I testi di riferimento sono stati inviati nell'ambito della notifica precedente: 2022/103/F
11. No
12. -
13. No
14. No
15. -
16. Aspetto OTC
No - Il progetto non ha ripercussioni significative sul commercio internazionale.
Aspetto SPS
No - Il progetto non è una misura sanitaria né fitosanitaria.
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Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
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