Messaggio 002
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2016) 01631
Direttiva (UE) 2015/1535
Traduzione del messaggio 001
Notifica: 2016/0257/CZ
No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.
(MSG: 201601631.IT)
1. MSG 002 IND 2016 0257 CZ IT 03-06-2016 CZ NOTIF
2. CZ
3A. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
tel: +420 221 802 212
fax: +420 221 802 440
e-mail: eu9834@unmz.cz
3B. Ministerstvo zemědělství České republiky
Oddělení potravinového práva a kvality potravin
Těšnov 65/17; 110 00 Praha 1
tel: +420 221 812 838
fax: +420 222 314 117
e-mail: martin.stepanek@mze.cz
4. 2016/0257/CZ - C00A
5. Progetto di decreto del ... concernente gli integratori alimentari e la composizione degli alimenti
6. integratori alimentari, tutti gli alimenti
7. - regolamento (CE) n. 1925/2006 sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti
8. La normativa proposta sostituisce il vigente decreto n. 225/2008 concernente gli integratori alimentari e l'arricchimento dei prodotti alimentari e specifica i requisiti per gli integratori alimentari e la composizione degli alimenti. Il progetto recepisce la direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari e, in base al regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti, stabilisce divieti e restrizioni dell'utilizzo di talune sostanze di altro tipo nella produzione degli alimenti.
La clausola di reciproco riconoscimento dei prodotti è contenuta nella vigente legge n. 110/1997 sui prodotti alimentari e sui prodotti derivati dal tabacco, come modificata, di cui il presente decreto costituisce una delle norme attuative. Il testo della clausola recita:
"Agli alimenti prodotti o commercializzati in uno Stato membro dell'Unione europea o provenienti da uno degli Stati parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo non può essere rifiutata la commercializzazione in Repubblica ceca a condizione che tali prodotti alimentari siano conformi alle disposizioni vincolanti in materia di produzione o commercializzazione degli stessi in uno di tali Stati, oppure alle procedure e regole di produzione delle buone prassi di fabbricazione applicate in uno di tali Stati, sufficientemente documentate da poter condurre un'indagine supplementare, in caso di necessità, sulla base di tale documentazione."
In pratica ciò significa che se un settore concreto (specifico) della produzione, etichettatura o commercializzazione non è disciplinato da una norma europea, ovvero si tratta di un settore non armonizzato, ogni Stato membro può disciplinarlo in base alle proprie condizioni, cioè mediante una legge nazionale, regole in uso delle buone pratiche di fabbricazione, etichettatura di denominazioni note di alimenti ecc.
Le differenze nella disciplina di singoli problemi concreti da parte degli Stati membri non devono essere motivo di restrizione nel commercio (sospensione, sanzione, restituzione dei beni alle autorità di vigilanza ecc.). Naturalmente, ciò vale in entrambi i sensi, sia per l'ingresso di prodotti alimentari provenienti da Stati membri dell'Unione europea in Repubblica ceca, sia per l'esportazione di alimenti cechi in altri paesi dell'UE.
Parole chiave: integratore alimentare, composizione degli alimenti
9. La normativa attuale, cioè il decreto n. 225/2008 Racc., del 17 giugno 2008, che stabilisce i requisiti per gli integratori alimentari e l'arricchimento dei prodotti alimentari, come modificato, è stata giudicata inadeguata.
La ragione principale per la presentazione di un nuovo decreto consiste nella necessità di adeguare la normativa alla normativa direttamente applicabile dell'Unione europea, il regolamento (CE) n. 1170/2009 della Commissione che modifica la direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di vitamine e minerali e le loro forme che possono essere aggiunti agli alimenti, compresi gli integratori alimentari. Sono stati eliminati dall'attuale decreto n. 225/2008 Racc. gli elenchi di vitamine e minerali che possono essere aggiunti agli integratori alimentari, poiché tali elenchi sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 1170/2009 direttamente applicabile.
Si è reso inoltre necessario allineare la terminologia al regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, in particolare per quanto riguarda la sostituzione dell'espressione "dose giornaliera consigliata" con l'espressione "assunzione di riferimento".
Per quanto riguarda il divieto e la restrizione dell'utilizzo di talune sostanze di altro tipo nella produzione degli alimenti, compresi gli integratori alimentari, stabiliti ai sensi del regolamento (CE) n. 1925/2006, si è reso necessario modificare alcune sezioni dell'attuale decreto n. 225/2008 Racc. per tenere conto delle nuove conoscenze scientifiche in materia.
La normativa proposta rimanda altresì alla seguente normativa:
direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari, come modificata dal regolamento (CE) n. 1170/2009 della Commissione, dal regolamento (UE) n. 1161/2011 della Commissione, dal regolamento (UE) n. 119/2014 della Commissione e dal regolamento (UE) 2015/414 della Commissione.
Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, come modificato.
Regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti, come modificato.
Regolamento (UE) n. 1161/2011 della Commissione, del 14 novembre 2011, che modifica la direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE)
n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 953/2009 della Commissione per quanto riguarda gli elenchi di minerali che possono essere aggiunti agli alimenti.
Regolamento (UE) n. 119/2014 della Commissione, del 7 febbraio 2014, che modifica la direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il lievito arricchito di cromo, utilizzato per la fabbricazione di integratori alimentari, e il cromo(III) lattato triidrato aggiunto agli alimenti.
Regolamento (UE) 2015/414 della Commissione, del 12 marzo 2015, recante modifica della direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'acido (6S)-5-metiltetraidrofolico, sale della glucosamina, usato nella fabbricazione di integratori alimentari.
Decreto n. 113/2005 Racc. sulle modalità di etichettatura dei prodotti alimentari e dei prodotti derivati dal tabacco, come modificato.
Legge n. 505/1990 Racc. sulla metrologia, come modificata.
Decreto n. 328/2000 Racc. sulle modalità di realizzazione di alcuni tipi di prodotti preconfezionati la cui quantità è espressa in unità di massa o di volume, come modificato.
Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari, come modificato.
Legge n. 167/1998 Racc., sulle sostanze stupefacenti e di modifica di talune altre leggi, come modificata.
Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe, come modificato.
10. Riferimenti a testi di base: legge n. 110/1997 sui prodotti alimentari e sui prodotti derivati dal tabacco che modifica e integra talune leggi collegate, come modificata
11. No
12. -
13. No
14. No
15. Sì
16. Aspetto OTC
No – Il progetto non ha ripercussioni significative sul commercio internazionale.
Aspetto SPS
No - Il progetto non è una misura sanitaria o fitosanitaria.
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