Messaggio 001
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2025) 1826
Direttiva (UE) 2015/1535
Notifica: 2025/0368/BE
Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20251826.IT
1. MSG 001 IND 2025 0368 BE IT 10-07-2025 BE NOTIF
2. Belgium
3A. FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid - Dienst Verbindingsbureau - BELNotif
NG III – 2de verdieping
Koning Albert II-laan, 16
B - 1000 Brussel
be.belnotif@economie.fgov.be
3B. Vlaamse Gemeenschap
Departement Cultuur, Jeugd en Media
4. 2025/0368/BE - SERV30 - Media
5. Progetto di decreto che modifica il decreto del 27 marzo 2009 sulla radiodiffusione e la televisione per quanto riguarda l’adeguata attenzione da parte dei fornitori di interfaccia utente
6. In attuazione dell’articolo 7 bis della direttiva 2010/13/UE, il presente progetto di decreto impone ai fornitori di interfacce utente l’obbligo di dedicare adeguata attenzione ai programmi di radiodiffusione televisiva e ai programmi di radiodiffusione di interesse generale.
7.
8. Il presente decreto stabilisce un quadro normativo per un’adeguata attenzione ai programmi di radiodiffusione di interesse generale. Nel presente decreto, l’obbligo di dedicare un’attenzione adeguata spetta ai fornitori delle interfacce utente. Il testo inizia pertanto con una definizione di "fornitore di interfaccia utente", che fa riferimento alla definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 14, della legge europea sulla libertà dei media. Nell’applicare tale definizione, occorre tenere conto della terminologia del decreto sui media. Di conseguenza, il "servizio di media" dovrebbe essere inteso come "programma di radiodiffusione" e il "contenuto" come "programma". È stata presa la decisione di lavorare con una definizione ampia in modo che anche i futuri fornitori di interfacce utente siano coperti dagli obblighi di adeguata attenzione.
I fornitori di interfacce utente devono dedicare adeguata attenzione ai programmi radiotelevisivi di interesse generale, indipendentemente dal fatto che siano o meno anche fornitori del dispositivo terminale sul quale opera l’interfaccia utente. I seguenti programmi di radiodiffusione televisiva sono di interesse generale:
- Programmi di radiodiffusione televisiva dal VRT
- Programmi di radiodiffusione televisiva a impatto speciale
- Programmi di radiodiffusione di organismi di radiodiffusione televisiva regionali
- Programmi di radiodiffusione notificati ai sensi dell’articolo 161 o dell’articolo 175 del decreto sui media
- Programmi di radiodiffusione televisiva provenienti dai servizi televisivi non lineari di cui all’articolo 184/0
I seguenti programmi di radiodiffusione sono di interesse pubblico:
- Programmi radiofonici dal VRT
- Organismi nazionali di radiodiffusione
— Organismi di radiodiffusione in rete e organismi locali di radiodiffusione
Il governo fiammingo è delegato a determinare il modo in cui l’attenzione adeguata dovrebbe essere dedicata a uno o più di questi programmi di radiodiffusione e sarà anche in grado di determinare il grado di attenzione adeguata che si applicherà.
L’obbligo di dedicare un’attenzione adeguata si applica ai fornitori di interfacce utente stabiliti nelle Fiandre o nella regione di Bruxelles-Capitale e a coloro che offrono i loro servizi nelle Fiandre. Il decreto contiene una serie di eccezioni: l’obbligo non si applica alle microimprese, ai distributori di servizi, agli organismi di radiodiffusione che offrono solo i propri servizi di radiodiffusione, né ai fornitori di interfacce utente che dimostrano che l’attuazione degli obblighi è tecnicamente impossibile o soggetta solo a spese sproporzionate.
La libertà contrattuale rimane il principio guida delle norme sull’adeguata attenzione. Tuttavia, il decreto contiene una serie di condizioni minime che gli accordi in materia devono soddisfare. È essenziale che le trattative tra le parti interessate si svolgano in buona fede e che esse diano il loro consenso in modo ragionevole e proporzionato. In mancanza di un accordo su come dedicare un’attenzione adeguata, ciascuna delle parti può avviare un procedimento di mediazione.
Per essere qualificato come programma di radiodiffusione televisiva a particolare impatto, il programma di radiodiffusione in questione deve soddisfare una serie di condizioni relative alla natura diversa e pluralistica dell’offerta che devono includere, tra l’altro, programmi informativi e culturali, la percentuale di programmi in lingua neerlandese, l’accessibilità dell’offerta, la portata dell’applicazione che il programma di radiodiffusione offre, l’impiego di giovani e diversi talenti da parte dell’emittente che offre il programma di radiodiffusione televisiva e i suoi investimenti nel settore della produzione esterna e nel settore delle strutture.
Il testo introduce un’ulteriore sanzione per il mancato rispetto degli obblighi di dovuta diligenza: una sanzione pecuniaria fino al 6 % del fatturato globale del fornitore di interfaccia utente interessato.
Alcune disposizioni introdotte da questo decreto richiedono ulteriori misure di attuazione che saranno stabilite in un decreto del governo fiammingo. Il decreto entrerà in vigore insieme alla presente decisione.
9. Gli organismi di radiodiffusione fiamminghi costituiscono la spina dorsale dell’identità fiamminga. Le storie che raccontano (dall’intrattenimento alla fiction e dall’animazione alla non-fiction) contribuiscono alla costruzione di comunità. A tal fine, forniscono agli utenti dei media fiamminghi l’accesso a programmi mediatici di ampia portata, locali, di alta qualità e originali. Aiutano inoltre a informare i cittadini offrendo notizie e contenuti di attualità. I cittadini informati sono essenziali per il corretto funzionamento della democrazia. In questo contesto, in passato è sempre stata presa una decisione politica per salvaguardare e incoraggiare le produzioni di alta qualità e garantire un forte settore audiovisivo fiammingo da un punto di vista culturale, democratico e sociale.
Tuttavia, non è sufficiente che le produzioni e le notizie locali siano finanziate, prodotte e messe a disposizione. Se queste produzioni locali e la copertura delle notizie non sono visibili e reperibili per gli utenti dei media, questi programmi non saranno più visualizzati o ascoltati. Di conseguenza, gli organismi di radiodiffusione non possono più svolgere il loro importante ruolo, con tutte le potenziali conseguenze per la società. Oltre all’importante ruolo sociale delle emittenti, che rischia quindi di essere perduto, la mancanza di visibilità e reperibilità ha anche un importante impatto economico sulle emittenti. La reperibilità e la visibilità limitate riducono la portata, il che a sua volta porta a minori entrate pubblicitarie.
L’accesso degli utenti dei media ai contenuti, sia sonori che audiovisivi, è notevolmente cambiato negli ultimi anni. Questo cambiamento è dovuto alla transizione verso un consumo non più lineare di contenuti e all’emergere di nuovi gatekeeper. Piattaforme online influenti come i motori di ricerca e i fornitori di interfacce utente di dispositivi mobili, smart TV e altoparlanti intelligenti fungono sempre più da tramite tra i fornitori di contenuti multimediali e il pubblico.
Questi nuovi gatekeeper non hanno (sempre) responsabilità editoriale, ma possono avere un’influenza determinante sul contenuto e sulle informazioni a cui l’utente dei media ha accesso determinando quale contenuto sia più veloce o più visibile e reperibile. Le decisioni su ciò che apparirà, ad esempio, sulla pagina di destinazione di una smart TV o nelle raccomandazioni sono determinate da algoritmi e scelte editoriali, ma anche da considerazioni e accordi commerciali. Grazie alla loro maggiore solidità finanziaria, i fornitori internazionali di servizi di streaming o i fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video possono concludere più facilmente e su scala molto più ampia accordi commerciali con i fornitori di interfacce utente a scapito degli operatori fiamminghi locali con meno risorse e quindi con meno possibilità di negoziazione.
Quanto precede chiarisce che il controllo di ciò che gli utenti dei media vedono e ascoltano passa dagli organismi di radiodiffusione locali ai nuovi gatekeeper. Il rischio è che, in particolare, le app e i contenuti di operatori internazionali o le app e i contenuti commercialmente redditizi o per i quali tali gatekeeper hanno stipulato accordi commerciali siano più visibili e reperibili, con l’offerta locale che sempre più spesso deve essere interrotta.
Al fine di esaminare in che modo sia possibile garantire un’adeguata attenzione, visibilità e reperibilità per i servizi di media audiovisivi e sonori di interesse generale nelle Fiandre, il dipartimento per la Cultura, la gioventù e i media ha commissionato uno studio a imec-SMIT, Vrije Universiteit Brussel. Questo studio è stato un’importante fonte di ispirazione per un nuovo quadro normativo per un’adeguata attenzione, che è stato aggiunto al decreto sui media attraverso il progetto preliminare di decreto allegato.
10. Numeri o titoli dei testi di base:
11. No
12.
13. No
14. No
15. No
16.
Aspetto OTC: No
Aspetto SPS: No
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Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu