Messaggio 001
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2026) 1387
Direttiva (UE) 2015/1535
Notifica: 2026/0252/NL
Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20261387.IT
1. MSG 001 IND 2026 0252 NL IT 21-05-2026 NL NOTIF
2. Netherlands
3A. Ministerie van Financiën
Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer
(cdiu.notificaties@belastingdienst.nl, 050 5232135)
3B. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
4. 2026/0252/NL - B00 - Costruzioni
5. Decisione sugli strumenti comunali per la transizione termica
6. Impianti tecnici per il riscaldamento degli ambienti
7.
8. I (nuovi) articoli 4.248a e 5.21a0 del decreto sulle opere edilizie e l’ambiente (Bbl) possono contenere disposizioni tecniche. In linea di principio, tutti i proprietari di immobili hanno la possibilità, nel rispetto delle norme generali che regolano il rendimento energetico degli impianti tecnici per il riscaldamento degli ambienti, come stabilito dal decreto Bbl, di scegliere un impianto diverso da quello proposto dall’ente locale, fermo restando che verrà interrotta la fornitura di gas metano a tutte le abitazioni e a tutti gli edifici. Inoltre, tale decisione prevede un divieto di emissioni di carbonio derivanti dai combustibili fossili a cui ogni proprietario di immobile è tenuto a conformarsi. Tali disposizioni inaspriscono i requisiti di prestazione energetica relativi agli impianti tecnici destinati al riscaldamento degli ambienti nelle zone di transizione termica, fissandolo un valore ≤ 0,7 per gli edifici di nuova costruzione e ristrutturati che non sono allacciati a una rete di teleriscaldamento. Tali disposizioni stabiliscono che il proprietario di un immobile possa scegliere di utilizzare una fonte energetica alternativa al gas naturale, diversa da quella specificata nel piano regolatore comunale, in sostituzione dell’allacciamento al gas naturale. L’impianto tecnico dell’edificio deve quindi rispettare il valore di prestazione energetica per il riscaldamento degli ambienti pari a ≤ 0,7.
Una disposizione sul riconoscimento reciproco è inclusa nell’articolo 1.2 del decreto Bbl.
9. La disposizione è non discriminatoria, necessaria e proporzionata.
In primo luogo, la disposizione si applica a tutti gli impianti tecnici per il riscaldamento degli ambienti nell’area di transizione termica, indipendentemente dal paese in cui l’impianto tecnico è stato prodotto. Il requisito si applica anche a tutti gli edifici all’interno dell’area di transizione termica, indipendentemente dalla nazionalità del proprietario o dell’utilizzatore.
Il requisito è necessario per un motivo imperativo di interesse pubblico, ovvero la tutela dell’ambiente. Il progetto di decreto consente ai comuni di designare zone di transizione termica. Nel lungo periodo, queste zone passeranno dal gas naturale a una fonte di energia sostenibile, come una rete di teleriscaldamento o una pompa di calore elettrica. Il comune propone una fornitura di energia sostenibile, ma i proprietari di edifici possono anche scegliere un’alternativa. È stato introdotto il requisito di prestazione energetica per impedire ai proprietari di immobili di optare, ad esempio, per una pompa di calore poco efficiente o per un sistema di combustione di biocarburanti poco efficiente (come le stufe a legna e le stufe a pellet poco efficienti). Sarebbe controproducente se gli edifici in una zona di transizione termica passassero a un’alternativa al gas metano potenzialmente suscettibile di emettere maggiori quantità di CO₂. Il requisito di prestazione energetica è stato concepito proprio per evitare questa eventualità, consentendo ai proprietari di edifici di optare solo per alternative sostenibili. In questo modo si riducono efficacemente le emissioni di CO₂ all’interno di un’area di transizione termica, contribuendo alla mitigazione dei cambiamenti climatici.
Infine, la disposizione è proporzionata. Con un valore ≤ 0,7 sono esclusi gli impianti maggiormente inefficienti, ma è garantita la libertà di scelta per i proprietari di edifici di scegliere il proprio impianto tecnico per il riscaldamento degli ambienti. Il proprietario dell’edificio può scegliere qualsiasi alternativa desiderata, a condizione che sia sufficientemente sostenibile. Con i futuri sviluppi tecnologici, è possibile che i proprietari di immobili possano infine essere in grado di scegliere tra un numero ancora maggiore di opzioni rispetto alla semplice rete di teleriscaldamento o alla pompa di calore elettrica. Per inciso, le reti di teleriscaldamento sono escluse dai requisiti di prestazione energetica, poiché una rete di teleriscaldamento con una prestazione energetica inferiore è comunque considerata sufficientemente sostenibile. L’imposizione di questo requisito rigoroso alle reti di teleriscaldamento andrebbe pertanto oltre quanto strettamente necessario per limitare le emissioni di CO₂ nella zona di transizione termica. Inoltre, il requisito si applica solo in una zona di transizione termica designata dal comune. Gli impianti inefficienti rimangono consentiti al di fuori di questa zona. È stato pertanto esplicitamente deciso di non imporre un divieto a livello nazionale.
9 bis. Non incorporare questo requisito di prestazione energetica negli impianti tecnici dell’edificio significherebbe poter scegliere come soluzioni energetiche alternative le pompe di calore inefficienti o la combustione inefficiente di biocarburanti, come le stufe a legna o le stufe a pellet inefficienti. Sarebbe controproducente passare dal gas metano (di origine fossile) a fonti alternative suscettibili di generare emissioni di CO₂ ancora più elevate. Un passaggio di questo tipo potrebbe anche comportare un grave deterioramento della qualità dell’aria nella zona di transizione termica. Con un valore ≤ 0,7 sono esclusi gli impianti maggiormente inefficienti.
9 ter. La misura costituisce una restrizione contenuta del mercato interno, poiché i cittadini e le imprese situati nell’area interessata dalla transizione termica non possono optare per un impianto tecnico avente un requisito di prestazione energetica superiore a 0,7. Questo potrebbe avere ripercussioni sugli impianti tecnici importati da altri Stati membri. La disposizione si applica indipendentemente dal paese in cui è stato prodotto l’impianto tecnico (sebbene nel decreto Bbl sia prevista in generale una disposizione di riconoscimento reciproco). Inoltre, è possibile che gli edifici nella zona di transizione termica siano di proprietà di cittadini e imprese di altri Stati membri, i quali non possono scegliere per l’edificio un impianto tecnico con un requisito di prestazione energetica superiore a 0,7. Come descritto sopra, questa misura è necessaria per garantire che il progetto di decisione non risulti inefficace (o addirittura controproducente) nel raggiungimento dell’obiettivo prefissato: la lotta ai cambiamenti climatici e la tutela dell’ambiente.
9 quater. Con un valore ≤ 0,7 sono esclusi gli impianti maggiormente inefficienti, ma è garantita la libertà di scelta per i proprietari di edifici di scegliere il proprio impianto tecnico per il riscaldamento degli ambienti. Il proprietario dell’edificio può scegliere qualsiasi alternativa desiderata, a condizione che sia sufficientemente sostenibile. Con i futuri sviluppi tecnologici, è possibile che i proprietari di immobili possano infine essere in grado di scegliere tra un numero ancora maggiore di opzioni rispetto alla semplice rete di teleriscaldamento o alla pompa di calore elettrica. Per inciso, le reti di teleriscaldamento sono escluse dai requisiti di prestazione energetica, poiché una rete di teleriscaldamento con una prestazione energetica inferiore è comunque considerata sufficientemente sostenibile. L’imposizione di questo requisito rigoroso alle reti di teleriscaldamento andrebbe pertanto oltre quanto strettamente necessario per limitare le emissioni di CO₂ nella zona di transizione termica. Inoltre, il requisito si applica solo in una zona di transizione termica designata dal comune. Gli impianti inefficienti rimangono consentiti al di fuori di questa zona. Si è quindi deciso espressamente di non imporre un divieto a livello nazionale, poiché sarebbe stato sproporzionato.
10. Numeri o titoli dei testi di base:
11. No
12.
13. No
14. No
15. No
16.
Aspetto OTC: No
Aspetto SPS: No
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Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu