Messaggio 001
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2026) 1393
Direttiva (UE) 2015/1535
Notifica: 2026/0254/BE
Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20261393.IT
1. MSG 001 IND 2026 0254 BE IT 22-05-2026 BE NOTIF
2. Belgium
3A. SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Direction générale Qualité et Sécurité - Service Normalisation et Compétitivité - BELNotif
NG III – 2ème étage
Boulevard du Roi Albert II, 16
B - 1000 Bruxelles
Tel: 02/277.53.36
be.belnotif@economie.fgov.be
3B. Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
Direction Générale Animaux, Végétaux et Alimentation
Service inspection produits de consommation
Avenue Galilée 5/2, 1210 Bruxelles, Belgique
tel.: 02 524 73 73 et 02/ 524 74 73
eline.remue@health.fgov.be et eugenie.bertrand@health.fgov.be
4. 2026/0254/BE - X60M - Tabacco
5. Regio decreto che modifica il decreto regio del 28 ottobre 2016 sulla fabbricazione e la commercializzazione di sigarette elettroniche
6. Liquidi per sigarette elettroniche con e senza nicotina
7.
8. Riduzione degli aromi nei liquidi per sigarette elettroniche con e senza nicotina. Sono ammessi solo i prodotti al gusto di tabacco e quelli non aromatizzati.
È vietato immettere sul mercato componenti tecnici che alterino l’odore, il sapore o il colore delle emissioni delle sigarette elettroniche, dei contenitori di liquido di ricarica e dei contenitori di liquido di ricarica senza nicotina.
9. La misura notificata persegue un obiettivo legittimo di interesse generale, vale a dire la tutela della salute pubblica, in particolare quella dei giovani, ai sensi dell’articolo 36 TFUE.
Si inserisce nella strategia intergovernativa volta ad avere entro il 2040 una generazione libera dal tabacco, che prevede anche la riduzione dell’uso delle sigarette elettroniche e dei prodotti correlati.
Recenti evidenze scientifiche indicano un aumento significativo e preoccupante dell’uso delle sigarette elettroniche tra i giovani, compreso un aumento di dieci volte dell’uso quotidiano tra i giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni.
Inoltre, la diffusione della vaporizzazione e del doppio uso (sigarette tradizionali e sigarette elettroniche) fa sì che il consumo complessivo di nicotina rimanga stabile, compromettendo gli obiettivi di salute pubblica.
È scientificamente provato che gli aromi svolgono un ruolo fondamentale nell’attrarre verso le sigarette elettroniche e nell’incoraggiare le persone a iniziare a utilizzarle, in particolare perché mascherano il gusto amaro della nicotina e rendono il prodotto più appetibile.
Alla luce di questi risultati, e in conformità con le raccomandazioni dell’OMS e del Consiglio superiore della sanità, è necessario ridurre l’attrattiva delle sigarette elettroniche limitando l’uso degli aromi, al fine di tutelare la salute pubblica.
9 bis. La misura notificata è appropriata per conseguire l’obiettivo di salute pubblica perseguito, vale a dire ridurre l’attrattiva delle sigarette elettroniche, in particolare per i giovani.
Le evidenze scientifiche e comportamentali dimostrano che:
• gli aromi sono un fattore determinante nell’incoraggiare le persone a passare alle sigarette elettroniche, in particolare tra i giovani;
• la curiosità verso gli aromi è esplicitamente indicata come fattore che stimola la sperimentazione;
• gli aromi dolci e fruttati rendono i prodotti più appetibili e mascherano l’amaro della nicotina.
Limitando gli aromi disponibili esclusivamente a quello di tabacco (pur consentendo i prodotti non aromatizzati), la misura interviene direttamente sul fattore principale che ne determina l’attrattiva.
Questo approccio trova supporto sia a livello scientifico che internazionale:
• l’OMS raccomanda il divieto di aromi nelle sigarette elettroniche;
• il Consiglio superiore della sanità raccomanda restrizioni rigorose basate su un elenco positivo.
I dati empirici provenienti da altri Stati membri (in particolare dai Paesi Bassi) dimostrano che le restrizioni imposte agli aromi determinano una diminuzione del consumo e un aumento del numero di persone che smettono di fumare, confermando così l’efficacia della misura.
La misura è pertanto in grado di contribuire efficacemente, in modo coerente e sistematico, alla protezione della salute pubblica.
9 ter. La misura è necessaria, poiché quelle attualmente in vigore non sono sufficienti per raggiungere l’obiettivo di salute pubblica.
Nonostante l’attuale quadro normativo, i dati mostrano un aumento costante dell’uso delle sigarette elettroniche tra i giovani e una persistente esposizione alla nicotina della popolazione.
L’attrattiva di questi prodotti rimane elevata a causa dell’ampia varietà di aromi disponibili, non sufficientemente regolamentata dalla normativa vigente.
Alternative meno restrittive (come informazioni ai consumatori, limiti di età o norme generali in materia di commercializzazione) si sono rivelate insufficienti, poiché non intervengono sul principale fattore che spinge all’inizio del consumo, ovvero l’attrattiva legata agli aromi.
Inoltre, la misura è mirata e di portata limitata:
• non vieta le sigarette elettroniche in quanto tali;
• si limita a imporre una restrizione sugli aromi;
• mantiene sul mercato i prodotti con aroma di tabacco e non aromatizzati.
Si tratta quindi del mezzo meno restrittivo per raggiungere efficacemente l’obiettivo in questione.
9 quater. La misura non impone un onere eccessivo rispetto all’importanza dell’obiettivo perseguito.
Da un lato, l’obiettivo riveste una grande importanza, poiché mira a:
• prevenire la dipendenza dalla nicotina tra i giovani;
• proteggere dagli effetti potenzialmente nocivi dell’inalazione delle sostanze aromatiche e delle loro combinazioni.
Dall’altro, la restrizione è limitata:
• le sigarette elettroniche non sono vietate;
• è soggetta a restrizioni solo una categoria di aromi;
• sono comunque disponibili altre opzioni (all’aroma di tabacco o non aromatizzate).
Inoltre, la misura è accompagnata da misure di salvaguardia volte ad attenuarne l’impatto:
• un regime transitorio;
• un quadro giuridico chiaro e prevedibile (elenco positivo degli additivi);
• applicazione generale e non discriminatoria a tutti i prodotti commercializzati in Belgio.
Infine, i benefici attesi per la salute pubblica (riduzione dell’avviamento al consumo, della dipendenza e del consumo stesso) superano le limitate restrizioni al commercio, come indicato dalle prove scientifiche ed empiriche disponibili.
La misura trova quindi il giusto equilibrio tra la tutela della salute pubblica e la libera circolazione delle merci e non può essere considerata sproporzionata.
10. Riferimenti ai testi di base:
11. No
12.
13. No
14. No
15. No
16.
Aspetto OTC: No
Aspetto SPS: No
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Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu