Messaggio 001
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2026) 1522
Direttiva (UE) 2015/1535
Notifica: 2026/0281/FR
Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20261522.IT
1. MSG 001 IND 2026 0281 FR IT 08-06-2026 FR NOTIF
2. France
3A. Ministères économiques et financiers
Direction générale des entreprises
SCIDE/SQUALPI/PNRP
Bât. Sieyès -Teledoc 143
61, Bd Vincent Auriol
75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr
3B. Ministère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire
Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises
SCPE/SDC
3 rue Barbet de Jouy
75349 PARIS 07 SP
4. 2026/0281/FR - C60A - Etichettatura
5. Etichettatura obbligatoria d’origine delle carni usate come ingrediente nei prodotti alimentari.
6. Carni bovine, suine, ovine, caprine e di pollame, comprese le preparazioni a base di carne e le carni separate meccanicamente, utilizzate come ingredienti nei prodotti alimentari preconfezionati.
7.
Regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori: articoli 40, 43, 44 e 45
non applicabile
8. La misura mira a rendere obbligatoria l’indicazione d’origine della carne bovina, suina, ovina, caprina e di pollame, comprese le preparazioni a base di carne e le carni separate meccanicamente, utilizzate come ingredienti nei prodotti alimentari preconfezionati.
Essa prevede che le aziende debbano preferire l’indicazione del paese di origine delle carni utilizzate come ingrediente nei prodotti alimentari. Tuttavia alcune deroghe consentono loro di limitarsi a un’indicazione del tipo "UE" o "non UE", o anche "UE o non UE".
I prodotti fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea o in un paese terzo non sono soggetti alla presente misura.
Tale misura resterà in vigore fino al 31 dicembre 2030.
9. La presente misura è adottata ai sensi dell’articolo 39 del regolamento relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che consente agli Stati membri di adottare disposizioni che richiedono ulteriori indicazioni obbligatorie per tipi o categorie specifici di alimenti, per motivi di protezione della salute pubblica, di protezione dei consumatori, di prevenzione delle frodi o della concorrenza sleale. Deve essere fornita anche la prova che la maggior parte dei consumatori attribuisce un’importanza significativa a tali informazioni. La misura che richiede l’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza dei prodotti alimentari può essere introdotta solo se esiste un nesso comprovato tra talune qualità dell’alimento e la sua origine o provenienza.
9 bis. I tre punti seguenti dimostrano che tutte le motivazioni richieste dall’articolo 39 del regolamento relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori sono rispettate:
Nesso tra le caratteristiche delle carni di origine europea e la loro origine
I paragrafi II e III del progetto di articolo prevedono che le aziende debbano preferire l’indicazione del paese di origine delle carni utilizzate come ingrediente nei prodotti alimentari. Tuttavia le disposizioni contenute nel progetto di articolo consentono loro di limitarsi a un’indicazione del tipo "UE" o "non UE", o anche "UE o non UE". Di conseguenza, l’unico requisito realmente obbligatorio previsto dall’articolo è che il prodotto debba essere classificato in almeno una di queste tre categorie ("UE", "non UE" o "UE o non UE"); l’azienda ha quindi la possibilità di limitarsi a tale requisito minimo oppure di specificare il paese di origine.
Dal 1° gennaio 2006 è entrata in vigore una serie di regolamenti europei (il cosiddetto "pacchetto igiene") che copre l’intera filiera alimentare, dalla produzione primaria fino alla distribuzione al consumatore finale. Due regolamenti disciplinano specificamente le pratiche di allevamento e stabiliscono norme rigorose per gli alimenti di origine animale:
il regolamento (CE) n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale si applica a tutti gli operatori del settore alimentare che manipolano o trasformano alimenti di origine animale;
il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, recante, tra l’altro, norme sulla salute e sul benessere degli animali.
Inoltre si possono citare anche i regolamenti seguenti:
– il regolamento (CE) n. 1/2005 che stabilisce norme relative al trasporto di animali, imponendo una durata massima del trasporto, periodi di riposo obbligatori, densità di carico precise e il mantenimento di temperature specifiche;
– il regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento, che prevede che gli animali siano preservati da dolori, ansia o sofferenze evitabili;
- il regolamento (UE) 2019/6 relativo ai medicinali veterinari, che vieta la somministrazione di antibiotici per promuovere la crescita degli animali o aumentarne la resa.
Tale regolamento europeo impone norme rigorose che incidono sul metabolismo e sulla fisiologia dell’animale durante tutta la sua vita e fino all’abbattimento, nonché sulle caratteristiche della carne durante la manipolazione e la trasformazione.
Sulla base di tali regolamenti, è innegabile che i prodotti di origine animale provenienti dall’Unione europea hanno acquisito caratteristiche diverse rispetto agli stessi prodotti provenienti da paesi terzi.
Ad esempio, gli studi condotti dai ricercatori dell’INRAE, tra gli altri, confermano che la riduzione dello stress durante l’allevamento e l’abbattimento degli animali ha un impatto positivo sulla qualità della carne1.
Aspettative dei consumatori francesi ed europei
Da oltre un decennio, numerosi studi dimostrano che i consumatori nutrono forti aspettative sull’indicazione nell’etichetta dell’origine degli ingredienti presenti nei prodotti alimentari.
Ad esempio, da un’indagine condotta nel 2023 dall’agenzia di ricerca Appinio per conto del Collectif En Vérité, un’organizzazione che promuove la trasparenza sull’origine dei prodotti alimentari2, è emerso che l’86 % dei consumatori ritiene importante disporre di informazioni sull’origine dei prodotti al momento dell’acquisto.
Secondo il Barometro 2025 su "Les Français, l’agriculture et l’alimentation" realizzato da Opinion Way, quasi il 69 % degli intervistati dichiara di essere disposto a pagare di più per un prodotto regionale o per un prodotto francese al 100 %3.
Anche i consumatori europei attribuiscono un’importanza significativa all’origine dei prodotti. Ad esempio, l’Eurobarometro dell’EFSA dell’aprile 2025 sulla sicurezza alimentare nell’Unione europea.
9 ter. I prodotti fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea o in un paese terzo non sono soggetti alla presente misura. Pertanto non avrà alcun impatto sui servizi e sugli scambi transfrontalieri.
I regolamenti nazionali o europei non prevedono attualmente alcun obbligo generale di indicare l’origine dei prodotti agricoli utilizzati come ingrediente negli alimenti preconfezionati.
La presente misura è il modo meno restrittivo per raggiungere l’obiettivo prefissato, in quanto l’unico requisito veramente obbligatorio è che l’operatore garantisca che i prodotti alimentari rientrino in almeno una delle tre categorie di etichettatura seguenti: "UE", "non UE" o "UE o non UE". L’azienda ha quindi la possibilità di attenersi a tale requisito minimo oppure di specificare il paese di origine. Tale obbligo è pertanto il meno restrittivo possibile.
9 quater. Non esiste un altro modo per conseguire l’obiettivo perseguito, vale a dire informare il consumatore. L’impatto sugli scambi con altri Stati membri non è sproporzionato rispetto all’obiettivo della trasparenza e della tracciabilità per i consumatori. L’etichettatura di origine risponde alle forti richieste dei consumatori europei in materia di tracciabilità dei prodotti a base di carne. Contribuisce a sostenere e a ripristinare la fiducia dei consumatori, in particolare a seguito degli scandali alimentari. Inoltre la disposizione non ha un impatto significativo sul commercio in termini di quota predominante del commercio intracomunitario dei prodotti interessati.
10. Riferimenti: non esistono riferimenti.
11. No
12.
13. No
14. No
15. No
16.
Aspetto OTC: No
Aspetto SPS: No
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Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu