Messaggio 001
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2026) 2795
Direttiva (UE) 2015/1535
Notifica: 2026/0540/IT
Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20262795.IT
1. MSG 001 IND 2026 0540 IT IT 06-10-2026 IT NOTIF
2. Italy
3A. Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Dipartimento Mercato e Tutela
Direzione Generale Consumatori e Mercato
Divisione II. Normativa tecnica - Sicurezza e conformità dei prodotti, qualità prodotti e servizi
00187 Roma - Via Molise, 2
3B. Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica
Ufficio Legislativo
4. 2026/0540/IT - S40E - Fertilizzanti organici, fanghi di depurazione
5. Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione e di gestione dei rifiuti costituiti da fanghi di depurazione
6. Il provvedimento riordina la disciplina sull’utilizzazione agronomica e sulla gestione dei fanghi di depurazione, aggiornando requisiti, controlli e tracciabilità e promuovendo il recupero di nutrienti, materia ed energia.
7.
Directive (EEC) N° 86/278 on the protection of the environment, and in particular of the soil, when sewage sludge is used in agriculture: Art. 12
La notifica è effettuata anche ai sensi dell’articolo 12 della direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.
La notifica è richiesta in quanto lo schema sostituisce il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, recante attuazione della direttiva 86/278/CEE, introducendo una disciplina organica e aggiornata dell’utilizzazione agronomica e della gestione dei fanghi di depurazione. In particolare, il provvedimento prevede disposizioni nazionali più rigorose rispetto a quelle stabilite dalla direttiva, mediante l’aggiornamento dei valori limite, dei parametri di qualità, dei controlli e delle condizioni di utilizzazione agronomica, al fine di assicurare un livello più elevato di tutela del suolo, delle acque, dell’ambiente e della salute umana.
8. Lo schema di decreto legislativo, adottato in attuazione dell’articolo 71 della legge 2 dicembre 2025, n. 182, sostituisce il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, e riordina la disciplina dell’utilizzazione agronomica e della gestione dei fanghi di depurazione, adeguandola alle più recenti conoscenze tecnico-scientifiche e agli obiettivi di tutela ambientale, sanitaria ed economia circolare.
Il provvedimento, articolato in cinque Titoli, ventiquattro articoli e dieci allegati tecnici, definisce gli obblighi dei produttori e le competenze delle amministrazioni; aggiorna condizioni, limiti, controlli e procedure autorizzative per l’utilizzazione agronomica; introduce strumenti di tracciabilità e gestione dei rischi; disciplina il recupero del fosforo e la cessazione della qualifica di rifiuto dei relativi composti; regola ulteriori forme di recupero, tra cui la produzione di fertilizzanti, i ripristini ambientali e il recupero di materia ed energia. Gli allegati stabiliscono parametri di qualità, valori limite, metodi di analisi, frequenze dei controlli, trattamenti ammessi e quantità massime utilizzabili.
9. L’interesse generale tutelato è la protezione del suolo, delle acque, dell’ambiente e della salute umana e animale dai rischi connessi alla gestione e all’utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione, assicurandone al contempo il recupero sicuro in un’ottica di economia circolare.
La regola tecnica introduce un livello di tutela più elevato rispetto al decreto legislativo n. 99 del 1992, mediante l’aggiornamento dei valori limite, l’ampliamento dei contaminanti controllati, requisiti qualitativi più rigorosi, specifici trattamenti, controlli analitici, tracciabilità e misure di gestione del rischio.
In caso di mutuo riconoscimento, il livello di tutela di riferimento è quello risultante dall’insieme di tali requisiti e controlli.
9a. La misura contrasta i rischi per il suolo, le acque, l’ambiente e la salute umana e animale derivanti dalla presenza nei fanghi di contaminanti e patogeni suscettibili di accumularsi nelle matrici ambientali o trasferirsi alla catena alimentare. La disciplina vigente, risalente al decreto legislativo n. 99 del 1992, non è più pienamente adeguata alle attuali conoscenze tecnico-scientifiche e agli strumenti di controllo e tracciabilità.
Lo schema contribuisce all’obiettivo aggiornando valori limite e parametri di qualità, ampliando i contaminanti controllati e definendo trattamenti, verifiche analitiche, tracciabilità e gestione del rischio. Tali misure prevengono l’impiego di fanghi non conformi e assicurano controlli omogenei lungo la filiera.
L’interesse pubblico è perseguito in modo coerente e sistematico mediante disposizioni coordinate per produzione, caratterizzazione, trattamento, trasporto, utilizzazione e controllo dei fanghi, conciliando tutela ambientale e sanitaria con il recupero sicuro di nutrienti, materia ed energia.
9b. Il provvedimento discende dalla necessità di adeguare e aggiornare l’ordinamento nazionale nel quadro definito dalla direttiva 86/278/CEE, che stabilisce a livello dell’Unione requisiti minimi per l’utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione, allo scopo di prevenire effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull’uomo e di assicurarne il corretto impiego.
La misura non introduce pertanto una disciplina estranea o autonoma rispetto al quadro unionale, ma modifica e aggiorna il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, già vigente e adottato in attuazione della medesima direttiva, adeguandone le disposizioni all’evoluzione delle conoscenze tecnico-scientifiche e alle attuali esigenze di tutela della salute e dell’ambiente.
Inserendosi in un quadro normativo già delineato a livello europeo, il provvedimento non determina alterazioni del funzionamento del mercato interno, che risulta già regolamentato in materia.
La revisione organica della disciplina vigente costituisce la soluzione necessaria e meno restrittiva per assicurare l’effettiva attuazione degli obiettivi fissati a livello unionale. Interventi parziali o strumenti non vincolanti non garantirebbero infatti un aggiornamento coerente dei requisiti, dei controlli e della tracciabilità lungo l’intera filiera. Il provvedimento mantiene comunque consentita l’utilizzazione agronomica dei fanghi quando siano rispettate le condizioni stabilite, limitando gli oneri a quanto necessario per conseguire un livello elevato e uniforme di protezione della salute e dell’ambiente.
9c. Le restrizioni previste sono proporzionate alla rilevanza dell’obiettivo perseguito e alla gravità dei rischi per il suolo, le acque, l’ambiente e la salute umana e animale. Gli adempimenti sono differenziati in relazione alle caratteristiche dei fanghi e limitati a requisiti, controlli e misure di tracciabilità necessari a garantirne l’impiego sicuro.
L’interferenza con il mercato interno è circoscritta e giustificata dall’esigenza di assicurare un livello elevato e uniforme di protezione. La tutela ambientale e sanitaria prevale sul possibile impatto sugli scambi, poiché eventuali restrizioni operano senza discriminazioni e sono direttamente connesse alla prevenzione di rischi non adeguatamente considerati dalla disciplina vigente.
Il mancato conseguimento dell’obiettivo potrebbe determinare contaminazioni persistenti delle matrici ambientali e rischi per la catena alimentare, con conseguenze potenzialmente gravi e difficilmente reversibili. Tali effetti risultano significativamente superiori ai costi e agli oneri di adeguamento imposti agli operatori.
10. Riferimenti dei testi di base:
11. No
12.
13. No
14. No
15. Sì
16.
Aspetto OTC: No
Aspetto SPS: No
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Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
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