Messaggio 001
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2023) 2270
Direttiva (UE) 2015/1535
Notifica: 2023/0470/BG
Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20232270.IT
1. MSG 001 IND 2023 0470 BG IT 28-07-2023 BG NOTIF
2. Bulgaria
3A. Министерство на икономиката и индустрията
Дирекция "Техническа хармонизация"
ул. "Славянска" № 8, 1052 София
Tel.: +359 2 940 7336; +359 2 940 7522; +359 2 940 7480
FAX: +359 2 987 8952
e-mail: infopointBG@mi.government.bg
3B. Министерство на финансите
ул. ”Г.С.Раковски” № 102, София - 1040
Tel.: +359 2 9859 2851
FAX: +359 2 9859 2852
E-mail: taxpolicy@minfin.bg
4. 2023/0470/BG - X60M - Tabacco
5. 1. Progetto di legge sul bilancio statale della Repubblica di Bulgaria per il 2023 (n. 49-302-01-44);
1.1. Legge sulle accise e sui depositi fiscali – Articolo 25 delle disposizioni transitorie e finali del progetto di legge sul bilancio statale della Repubblica di Bulgaria per il 2023
6. Liquido per sigarette elettroniche contenente o meno nicotina
Sostituti del tabacco contenenti nicotina
7.
8. Proposta di introduzione di un'accisa sui liquidi per sigarette elettroniche senza nicotina e sui sostituti del tabacco contenenti nicotina:
Ad oggi, i liquidi per sigarette elettroniche, contenenti o meno nicotina, o i sostituti del tabacco contenenti nicotina non sono regolamentati dalla legislazione sulle accise. La prassi degli Stati membri mostra che Croazia, Cipro, Estonia, Finlandia, Italia, Lettonia, Lituania e Polonia tassano il liquido destinato al consumo nella sigaretta elettronica, indipendentemente dal fatto che contenga o meno nicotina.
Al fine di evitare un diverso trattamento fiscale dei liquidi per sigarette elettroniche
a seconda del contenuto di nicotina, si propone di estendere l'ambito di applicazione
dei prodotti soggetti ad accisa ai liquidi per sigarette elettroniche senza nicotina e
ai sostituti del tabacco contenenti nicotina, che saranno soggetti alle norme
relative ai prodotti del tabacco.
Si propone di definire l'espressione "sostituti del tabacco contenenti nicotina"
per riferirsi a prodotti a base di nicotina costituiti in tutto o in parte da polvere,
particelle di pasta/gel o da una combinazione di queste forme, anche in confezioni
sotto forma di bustine (sacchetti) non contenenti tabacco ma nicotina,
destinate all'introduzione di nicotina nel corpo umano e non finalizzate a
scopi medici. La definizione introdotta sarà applicabile ai fini della legislazione sulle accise
in vista dell'estensione dell'ambito di applicazione dei prodotti del tabacco per quanto riguarda la tassazione
con un'accisa su questo tipo di nuovi prodotti moderni destinati a sostituire quelli offerti sul
mercato nazionale dei prodotti del tabacco convenzionali.
Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle persone esentate
per il consumo di prodotti sostitutivi del tabacco contenenti nicotina sul territorio nazionale
e i liquidi per sigarette elettroniche, contenenti o meno nicotina, si intende
non richiedere un prezzo registrato per la loro vendita sul mercato nazionale ai sensi del
regolamento sulle condizioni e la procedura di registrazione dei prezzi dei prodotti del tabacco. D'altra
parte, questa circostanza non esonera le persone che
fabbricano, importano o introducono nel territorio nazionale questo tipo di prodotto
dall'apporre un bollino di accisa sui loro imballaggi di consumo.
Considerando la necessità di una tempistica tecnologica affinché gli operatori
economici si allineino ai requisiti di legge, è previsto un periodo transitorio fino al
31 ottobre 2023, durante il quale i prodotti sono immessi al consumo senza l'apposizione del bollino sulle confezioni. All'atto dell'immissione in consumo dei sostituti del tabacco contenenti nicotina e dei liquidi per sigarette elettroniche,
indipendentemente dal fatto che contengano o meno nicotina, deve essere pagata l'accisa dovuta.
L'ordine e i termini entro i quali gli operatori economici che svolgono attività con i nuovi
prodotti soggetti ad accisa devono adeguare le loro attività ai requisiti del
progetto di legge sono indicati nell'appendice all'articolo 6c, paragrafi da 4 a 9 nuovi delle disposizioni transitorie
e finali del progetto di legge.
9. Disposizioni transitorie e finali del progetto di legge sul bilancio statale della Repubblica di Bulgaria per il 2023
Articolo 25. Nella legge sulle accise e sui depositi fiscali (pubblicata nell'edizione SG n. 91 del 2005; modificata e integrata dall'edizione SG n. 105 del 2005, edizioni n. 30, 34, 63, 80, 81, 105 e 108 del 2006, edizioni n. 31, 53, 108 e 109 del 2007, edizioni n. 36 e 106 del 2008, edizioni n. 6, 24, 44 e 95 del 2009, edizioni n. 55 e 94 del 2010, edizioni n. 19, 35, 82 e 99 del 2011, edizioni n. 29, 54 e 94 del 2012, edizioni n. 15, 101 e 109 del 2013, edizioni n. 1 e 105 del 2014, edizioni n. 30, 92 e 95 del 2015, edizioni n. 45, 58, 95 e 97 del 2016, edizioni n. 9, 58, 63, 92, 97 e 103 del 2017, edizioni n. 24, 62, 65, 98 e 103 del 2018, edizioni n. 7, 17, 33, 96 e 100 del 2019, edizioni n. 9, 14, 18, 28, 44, 65 e 104 del 2020, edizioni n. 77 del 2021, edizioni n. 12, 42, 52, 100 e 102 del 2022 ed edizioni n. 8 e 54 del 2023):
1. All'articolo 4, paragrafo 6, è inserita una terza frase: "Per i sostituti del tabacco contenenti nicotina e i liquidi per sigarette elettroniche, a prescindere dal fatto che contengano o meno nicotina, non è necessario indicare un prezzo di vendita sull'imballaggio di consumo."
2. All'articolo 12b:
a) al paragrafo 1, le parole "contenenti nicotina" sono sostituite da "indipendentemente dal fatto che contengano o meno nicotina, ai fini della presente legge";
b) è inserito il nuovo paragrafo 3:
"(3) Per "liquido per sigarette elettroniche senza nicotina" si intende un liquido utilizzato mediante inalazione di vapori derivanti dal riscaldamento senza combustione e destinato all'uso con una sigaretta elettronica, che è un dispositivo che può essere utilizzato per consumare vapori privi di nicotina per mezzo di un bocchino o di un componente di tale articolo, compresi la cartuccia e il contenitore, e il dispositivo senza cartuccia o contenitore. Le sigarette elettroniche possono essere monouso o riutilizzabili tramite un contenitore e un serbatoio ricaricabili, oppure ricaricabili tramite cartucce monouso. Un contenitore di ricarica per sigarette elettroniche senza nicotina è un contenitore di liquido senza nicotina che può essere utilizzato per ricaricare una sigaretta elettronica."
3. Al capo due, sezione II, è inserito l'articolo 12c:
"Articolo 12c (1) Ai fini della presente legge, i sostituti del tabacco contenenti nicotina sono considerati prodotti del tabacco.
(2) I sostituti del tabacco contenenti nicotina sono prodotti a base di nicotina composti interamente o parzialmente da polvere, particelle di pasta/gel o altre sostanze, o da una combinazione di queste forme, anche in confezioni sotto forma di bustine (sacchetti) non contenenti tabacco ma nicotina, destinate a introdurre nicotina nel corpo umano e non finalizzate a scopi medici."
4. All'articolo 21, paragrafo 1, è inserito il punto 17:
"17. prodotti del tabacco ai sensi degli articoli 12b e 12c destinati a un altro Stato membro."
5. All'articolo 24a:
a) al paragrafo 5, è inserito il punto 11:
"11. informazioni sullo scopo e sull'uso specifico dei prodotti energetici di cui ai codici NC 2707, 2710 e/o 2902 contenuti nel prodotto finale, indipendentemente dalla loro quantità, nonché informazioni su prodotti equivalenti qualora sia stata presentata una richiesta ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, punto 4";
b) al paragrafo 6 è inserito il seguente punto 14:
"14. documenti comprovanti le informazioni di cui al paragrafo 5, punto 11, per quanto riguarda il prodotto finale."
6. All'articolo 29:
a) nel paragrafo 3:
aa) al punto 2, i termini "contenenti" sono sostituiti da "indipendentemente dal fatto che contengano o meno";
bb) è inserito il punto 3:
"3. sostituto del tabacco contenente nicotina è la quantità di sostanza, indipendentemente dalla forma, misurata in chilogrammi.";
b) al paragrafo 4, punto 6, dopo il termine "registrato" è inserita l'espressione "per le sigarette con apposto un bollino di accisa valido";
c) è inserito il seguente paragrafo 5:
"(5) Per i sostituti del tabacco contenenti nicotina e i liquidi per sigarette elettroniche, indipendentemente dal fatto che contengano o meno nicotina, non è richiesto un prezzo registrato per la vendita sul territorio nazionale."
7. All'articolo 38:
a) il paragrafo 3 è così modificato:
"(3) L'aliquota di accisa per il liquido per sigarette elettroniche, indipendentemente dal fatto che contenga o meno nicotina, è la seguente:
1. BGN 0,30 per millilitro al 1° agosto 2023;
2. BGN 0,35 per millilitro al 1° gennaio 2024;
3. BGN 0,40 per millilitro al 1° gennaio 2025;
4. BGN 0,45 per millilitro al 1° gennaio 2026.";
b) è inserito il nuovo paragrafo 4:
"(4) L'aliquota di accisa per i sostituti del tabacco contenenti nicotina è la seguente:
1. BGN 90 per chilogrammo al 1° agosto 2023;
2. BGN 95 per chilogrammo al 1° gennaio 2024;
3. BGN 105 per chilogrammo al 1° gennaio 2025;
4. BGN 115 per chilogrammo al 1° gennaio 2026."
8. Al capo quattro, sezione IV, è inserito il seguente articolo 64b:
"Articolo 64b. Nessun bollino di accisa è apposto sull'imballaggio di consumo al momento dell'immissione in consumo da un deposito fiscale di:
1. bevande alcoliche in bottiglia di cui al codice NC 2208 con titolo alcolometrico volumico pari o superiore al 15 % in volume, trasportate a fini commerciali nel territorio di un altro Stato membro in virtù di un documento amministrativo semplificato elettronico;
2. prodotti del tabacco di cui agli articoli 12b e 12c trasportati a fini commerciali nel territorio di un altro Stato membro con il rilascio di un documento di accisa registrato e fatte salve le disposizioni dell'articolo 86, paragrafi 5 e 6."
9. All'articolo 82f, il paragrafo 10 è modificato come segue:
"(10) La cauzione di cui al paragrafo 9 è pari al cento per cento dell'importo dell'accisa dovuta sulla quantità media mensile di prodotti ricevuti, secondo l'aliquota di cui al capo tre, sezione IV."
10. All'articolo 86:
a) ai paragrafi 5 e 6, dopo i termini "articolo 21, paragrafo 1, punto 13", sono aggiunti i termini "e 17";
b) sono inseriti i nuovi paragrafi 8 e 9:
"(8) Se lo speditore certificato è un depositario autorizzato e i prodotti destinati a un altro Stato membro sono immessi in consumo al momento della loro uscita dal deposito fiscale, e a condizione che la nota di ricevimento dei prodotti soggetti ad accisa immessi in consumo sia registrata nel sistema informatizzato entro il termine per la presentazione della dichiarazione di accisa, è emessa una nota di credito sul documento elettronico di accisa registrato che indica il motivo dell'accisa non dovuta ed è inclusa nel periodo d'imposta del documento elettronico di accisa registrato emesso.
(9) Se lo speditore certificato è un depositario autorizzato e i prodotti destinati a un altro Stato membro sono immessi in consumo al momento della loro uscita dal deposito fiscale, e a condizione che la nota di ricevimento dei prodotti soggetti ad accisa immessi in consumo sia registrata nel sistema informatizzato dopo il termine di cui al paragrafo 8, ma prima della presentazione della dichiarazione di accisa per il periodo d'imposta successivo, è emessa una nota di credito sul documento elettronico di accisa registrato che indica il motivo dell'accisa non dovuta ed è inclusa nel periodo successivo al periodo d'imposta del documento elettronico di accisa registrato emesso."
11. Nelle disposizioni transitorie e finali:
a) i paragrafi 6a e 6b sono soppressi;
b) all'articolo 6c sono inseriti i nuovi paragrafi da 4 a 9:
"(4) Le persone che fabbricano liquidi per sigarette elettroniche senza nicotina e/o sostituti del tabacco contenenti nicotina possono continuare le loro attività a condizione che presentino una richiesta scritta di licenza per la gestione di un deposito fiscale ai sensi della presente legge entro il 31 agosto 2023. In questo caso, le persone continuano le loro attività fino alla decisione del direttore dell'Agenzia delle dogane, ma non oltre il 31 ottobre 2023, fatte salve le disposizioni sugli obblighi dei depositari autorizzati.
(5) Entro il 31 gennaio 2024, i liquidi per sigarette elettroniche senza nicotina e/o i sostituti del tabacco contenenti nicotina possono essere immessi in consumo ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, senza l'apposizione di un bollino di accisa sull'imballaggio di consumo da parte:
1. delle persone di cui al paragrafo 4;
2. dei depositari autorizzati, la cui licenza di deposito fiscale include anche i liquidi per sigarette elettroniche senza nicotina e/o i sostituti del tabacco contenenti nicotina;
3. delle persone che importano nel territorio nazionale liquidi per sigarette elettroniche senza nicotina e/o sostituti del tabacco contenenti nicotina;
4. delle persone che immettono nel territorio nazionale liquidi per sigarette elettroniche senza nicotina e/o sostituti del tabacco contenenti nicotina.
(6) Le persone che vendono, immagazzinano e commercializzano liquidi per sigarette elettroniche senza nicotina e/o sostituti del tabacco contenenti nicotina possono continuare le loro attività, a condizione che presentino una richiesta scritta di autorizzazione alla commercializzazione di prodotti del tabacco ai sensi della presente legge entro il 31 agosto 2023. In tal caso, le persone continuano le loro attività nei luoghi di cui all'articolo 90b fino all'entrata in vigore del relativo atto del direttore della direzione territoriale, ma non oltre il 31 ottobre 2023.
(7) Le persone di cui al paragrafo 6 allegano alla richiesta anche un inventario dei liquidi per sigarette elettroniche senza nicotina e/o dei sostituti del tabacco contenenti nicotina disponibili nei locali interessati al 1° agosto 2023.
(8) Le persone in possesso di un'autorizzazione valida alla commercializzazione di prodotti del tabacco e che vendono, immagazzinano e commercializzano liquidi per sigarette elettroniche senza nicotina e/o sostituti del tabacco contenenti nicotina possono continuare le loro attività, a condizione che presentino un inventario dei liquidi per sigarette elettroniche senza nicotina e/o dei sostituti del tabacco contenenti nicotina disponibili nei locali al 1° agosto 2023. L'inventario è presentato entro il 31 agosto 2023 al direttore della direzione territoriale in cui si trova il sito.
(9) Le persone di cui ai paragrafi 6 e 8 possono rilasciare nella rete commerciale liquidi per sigarette elettroniche senza nicotina e/o sostituti del tabacco contenenti nicotina senza l'apposizione di un bollino di accisa entro il 30 aprile 2024. Dopo il 30 aprile 2024, i liquidi per sigarette elettroniche senza nicotina e/o i sostituti del tabacco contenenti nicotina dovranno essere muniti di un bollino di accisa sull'imballaggio di consumo."
Articolo 43. Il presente progetto di legge entra in vigore il 1° gennaio 2023, a eccezione:
1. dell'articolo 1, paragrafi 3 e 5, dell'articolo 23, paragrafi da 3 a 7 e degli articoli 25 e 26, che entrano in vigore il 1° agosto 2023.
10. Riferimenti ai testi di base: Nessun testo principale
11. No
12.
13. No
14. Sì
15. No
16.
Aspetto OTC: No
Aspetto SPS: No
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