Messaggio 001
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2025) 1176
Direttiva (UE) 2015/1535
Notifica: 2025/0223/FR
Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20251176.IT
1. MSG 001 IND 2025 0223 FR IT 30-04-2025 FR NOTIF
2. France
3A. Ministères économiques et financiers
Direction générale des entreprises
SCIDE/SQUALPI/PNRP
Bât. Sieyès -Teledoc 143
61, Bd Vincent Auriol
75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr
3B. Pole d'expertise de la régulation numérique (PEReN)
Teledoc 767
120 rue de Bercy
75572 PARIS Cedex 12
4. 2025/0223/FR - SERV - Servizi della società dell'informazione
5. Progetto di decreto recante modifica del decreto n. 2022-603, del 21 aprile 2022, che definisce l’elenco delle autorità amministrative e pubbliche indipendenti che possono avvalersi del supporto del Centro di competenza per la regolamentazione digitale e sulle modalità di raccolta dei dati attuate da tale servizio nell’ambito delle proprie attività di sperimentazione
6. Metodi di raccolta dei dati attuati da tale servizio nell’ambito delle sue attività di sperimentazione
7.
8. Il Centro di competenza per la regolamentazione delle piattaforme digitali (Pôle d’expertise de la Régulation Numérique – PEReN) è un servizio con competenze nazionali creato con decreto n. 2020-1102 del 31 agosto 2020 e posto sotto l’autorità congiunta dei ministri francesi dell’Economia, della Cultura e della Tecnologia digitale. PEReN fornisce ai servizi statali competenze tecniche all’avanguardia per sostenerli nei loro compiti di progettazione, attuazione e valutazione della regolamentazione degli operatori digitali. Esso non ha di per sé alcun ruolo regolamentare e, di conseguenza, non ha alcun potere di coercizione, sorveglianza o sanzione.
L’articolo 36 della legge n. 2021-1382 del 25 ottobre 2021 sulla regolamentazione e la tutela dell’accesso alle opere culturali nell’era digitale prevede che PEReN svolga, di propria iniziativa, attività di ricerca pubblica ai sensi dell’articolo L112-1 del codice della ricerca. Le disposizioni dell’articolo 36 consentono inoltre al PEReN di svolgere attività di sperimentazione finalizzate all’utilizzo, alla progettazione o alla valutazione di strumenti tecnici volti a rispecchiare la regolamentazione dei servizi digitali che rientra nell’ambito delle sue competenze. Nel contesto di tali attività di sperimentazione, PEReN è autorizzato, a determinate condizioni, a raccogliere dati accessibili al pubblico su tali servizi in modo automatizzato. I metodi di raccolta dei dati utilizzati in questa occasione devono essere strettamente necessari e proporzionati e sono specificati nel decreto n. 2022-603 del 21 aprile 2022, che è stato oggetto di una notifica ai sensi della direttiva 2015/1535 (2022/0009/F), senza essere oggetto di osservazioni da parte della Commissione europea o di alcun altro Stato membro.
La legge n. 2024-449 del 21 maggio 2024 sulla sicurezza e la regolamentazione dello spazio digitale ha modificato il suddetto articolo 36. In primo luogo, la suddetta legge amplia la gamma di operatori e servizi digitali che rientrano nell’ambito di competenza del PEReN. In secondo luogo, afferma che le attività di ricerca del PEReN possono contribuire all’individuazione, identificazione e comprensione dei rischi sistemici nell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali.
Infine, esso prevede che il PEReN possa applicare metodi automatizzati di raccolta dei dati accessibili al pubblico, non solo nell’ambito delle sue attività di sperimentazione, come già previsto dalla legge del 25 ottobre 2021, ma anche nell’ambito delle sue attività di ricerca, alle stesse condizioni e con le stesse garanzie. Questi dati possono essere raccolti da operatori che rientrano nella gamma estesa di cui sopra. Il testo autorizza il PEReN a raccogliere dati accessibili al pubblico, indipendentemente dalle condizioni generali di utilizzo o dalle licenze previste da tali operatori, e prevede che tale raccolta sia effettuata preservando la sicurezza dei servizi di tali operatori. Tale raccolta deve essere effettuata anche nel rispetto dei diritti dei beneficiari dei servizi. I dati devono essere distrutti entro e non oltre 5 anni dalla loro raccolta (tale periodo è di 9 mesi nell’ambito delle attività di sperimentazione) e non possono essere utilizzati per scopi diversi dalla ricerca.
Il suddetto decreto del 21 aprile 2022 deve essere modificato per tenere conto dei contributi previsti dalla suddetta legge del 21 maggio 2024; le garanzie precedentemente previste per la raccolta dei dati nell’ambito delle attività di sperimentazione del PEReN (decreto originario n. 2022-603 del 21 aprile 2022) sono estese alla raccolta dei dati attuata nell’ambito delle sue attività di ricerca. Il presente decreto modificativo è oggetto della presente notifica, al fine di informare correttamente la Commissione.
9. Nell’ambito della redazione della legge n. 2024-449 del 21 maggio 2024, volta a garantire e regolamentare lo spazio digitale, era stato notificato alla Commissione l’articolo 16 del progetto di legge (ora articolo 42 della legge adottata) che modifica l’articolo 36 della citata legge n. 2021-1382 del 25 ottobre 2021.
Nel corso dell’iter parlamentare, le autorità francesi hanno adeguato la formulazione dell’articolo 36 della citata legge del 25 ottobre 2021. Pertanto, la formulazione "Per tale raccolta, gli operatori delle piattaforme di cui allo stesso primo comma non possono opporsi al servizio di cui a tale primo comma né rifiutare l’accesso alle interfacce di programmazione che hanno sviluppato e reso accessibili a terzi, né limitare le estrazioni da banche dati accessibili al pubblico, né vietare, di cui alle condizioni generali, l’uso dei servizi che mettono i dati in questione a disposizione del pubblico", che potrebbe suggerire l’imposizione di obblighi agli operatori, è stata sostituita dalla formulazione "Questo servizio può essere attuato con gli operatori delle piattaforme di cui allo stesso primo paragrafo (...). Tale attuazione avviene a prescindere dalle condizioni generali di utilizzo o dalle licenze dei servizi degli operatori interessati o dalle loro applicazioni che rendono disponibili al pubblico i dati in questione.".
Il presente progetto di decreto, adottato in attuazione di tali disposizioni, specifica le modalità di raccolta e la procedura che deve essere seguita dal PEReN per l’istituzione di un sistema di raccolta e trattamento dei dati personali nell’ambito delle sue attività di ricerca. Esso garantisce che le garanzie necessarie per rispettare i principi di trasparenza, nonché quelle di proporzionalità, minimizzazione e protezione dei dati raccolti, saranno mantenute nell’ambito di progetti di ricerca.
Il decreto non impone agli operatori interessati dalla raccolta dei dati alcun obbligo di soddisfare la richiesta di informazioni loro rivolta dal PEReN ai sensi dell’articolo 3 del decreto del 21 aprile 2022. Tale richiesta riguarda, in primo luogo, le loro osservazioni in merito al mantenimento della sicurezza dei loro servizi, in secondo luogo e, se necessario, le procedure per l’utilizzo dell’API (interfaccia di programmazione delle applicazioni) che consente la raccolta dei dati e, infine, eventuali questioni di qualità e parzialità relative ai dati raccolti di cui potrebbero essere a conoscenza. Sebbene il testo stabilisca un termine di 6 settimane entro il quale gli operatori devono comunicare le loro osservazioni, ciò è inteso unicamente a gestire le procedure di comunicazione di tali osservazioni, di cui il PEReN è tenuto a prendere in considerazione ai sensi dell’ultimo paragrafo dell’articolo 3. Il decreto impone quindi solo un obbligo al PEReN, vale a dire quello di prendere in considerazione le eventuali osservazioni formulate dall’operatore entro tale termine in merito alla raccolta dei dati di cui il PEReN gli ha dato comunicazione, in particolare al fine di adottare misure adeguate per preservare la sicurezza dei suoi servizi.
10. Riferimenti ai testi di base: 2023/0632/FR, 2022/0009/F
I testi di base sono stati inoltrati nell’ambito di una precedente notifica:
2023/0632/FR
2022/0009/F
11. No
12.
13. No
14. No
15. No
16.
Aspetto OTC: No
Aspetto SPS: No
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Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu