Messaggio 001
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2026) 1412
Direttiva (UE) 2015/1535
Notifica: 2026/0260/DE
Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20261412.IT
1. MSG 001 IND 2026 0260 DE IT 22-05-2026 DE NOTIF
2. Germany
3A. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat EB3
3B. Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM), Referat KM56 (E-Mail: km56@bkm.bund.de)
4. 2026/0260/DE - SERV30 - Media
5. Legge relativa alla promozione delle opere audiovisive europee mediante un obbligo di investimento a carico dei fornitori di servizi di media (legge sull’obbligo di investimento dei media – Legge MedienInvestVG)
6. Servizi di media a richiesta o servizi di video a richiesta
7.
8. A norma della legge MedienInvestVG i fornitori di servizi di media, ossia i servizi di video a richiesta e le emittenti televisive con mediateche che traggono profitto dal mercato tedesco delle visualizzazioni, hanno l’obbligo di investire l’8 per cento del proprio fatturato netto (o, nel caso delle emittenti del servizio pubblico, delle proprie spese di programmazione) nella produzione e nella distribuzione di opere audiovisive europee. La finalità è assicurare un livello degli investimenti stabile e sostenibile nel settore della produzione tedesco. Mediante sottoquote deve essere stanziata una quota definita di tali investimenti per la produzione di nuove opere (60 %), per le opere originali in lingua tedesca (80 %) e per le produzioni di produttori cinematografici indipendenti (70 %). In aggiunta, una clausola di reversione dei diritti è destinata a consolidare la posizione dei produttori cinematografici indipendenti. Per assicurare nel contempo una flessibilità sufficiente per il mercato, una clausola di non partecipazione consente deroghe alle disposizioni della legge inerenti agli investimenti attraverso un accordo volontario tra il fornitore di servizi di media e una o più associazioni rappresentative di produttori, a condizione che il fornitore di servizi di media si impegni a effettuare investimenti maggiori almeno del 12 per cento e che siano istituite disposizioni eque sulla concessione dei diritti di uso. La Commissione cinematografica federale tedesca (FFA) verificherà il rispetto degli obblighi sia di legge che volontari sulla base della trasmissione riservata delle cifre del fatturato attinenti e della documentazione degli investimenti attinente da parte dei fornitori di servizi di media. In caso di mancato rispetto, la FFA può imporre un prelievo compensativo. Dopo tre anni l’efficacia della legge sarà valutata dal commissario del governo federale alla Cultura e ai media (BKM), che riferirà al Bundestag (camera federale dei deputati) le risultanze.
9. La legge MedienInvestVG è tesa ad assicurare un livello degli investimenti stabile e sostenibile e la pluralità del mercato promuovendo al tempo stesso la struttura dei comparti cinematografici europeo e tedesco, nonché la concorrenza indotta dall’innovazione. Pertanto, la legge contribuisce a mantenere la competitività del settore della produzione in Germania e in Europa e a consolidare il comparto cinematografico e televisivo europeo, nonché i professionisti creativi che vi operano.
9 bis. Al fine di conseguire l’obiettivo di consolidare il comparto della produzione tedesco ed europeo e di assicurare la diversità dei contenuti offerti, la legge MedienInvestVG garantisce che gli investimenti obbligatori non siano incanalati unicamente verso licenze per le produzioni esistenti, bensì anche nello specifico verso la creazione di contenuti nuovi.
L’obbligo di stanziare una quota degli investimenti per le opere prodotte in lingua originale tedesca consolida il comparto della produzione in lingua tedesca, promuove la diversità culturale nel settore degli audiovisivi e sostiene la lingua tedesca nella misura ammissibile a norma del diritto dell’UE. La direttiva sui servizi di media audiovisivi (DSMA) consente altresì agli Stati membri l’adozione di misure volte a salvaguardare la diversità culturale nel mercato degli audiovisivi. Gli Stati membri possono introdurre disposizioni più rigorose, quali requisiti a base linguistica, di quelle stabilite nella DSMA, a condizione che siano compatibili con il diritto unionale. La Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) lo ha confermato nel suo esame di una quota linguistica spagnola (vedasi CGUE, sentenza del 5 marzo 2009 – C‑222/07 – UTECA).
Le opere ammissibili devono essere prodotte in prevalenza da produttori cinematografici che siano indipendenti dal fornitore di servizi di media che commissiona l’opera (= indipendenza relativa). Pertanto, tale sottoquota può essere soddisfatta soltanto qualora il fornitore di servizi di media audiovisivi non eserciti alcun controllo societario sul produttore. Consolida la pluralità del mercato, preserva un comparto della produzione diversificato e, in ultima analisi, reca beneficio agli utenti.
In aggiunta, la legge è tesa a creare incentivi ai produttori cinematografici perché innovino e consolidino la propria indipendenza economica. Questo obiettivo è conseguito consentendo ai produttori cinematografici di trarre profitto in modo più sostenibile di prima dall’elaborazione e dalla produzione di opere audiovisive. Esiste attualmente uno squilibrio strutturale tra servizi di media e produttori cinematografici che intralcia la capacità di innovazione del settore. La legge fronteggia ciò introducendo una reversione dei diritti graduale a favore dei produttori legata all’obbligo di investimento. Questo meccanismo consente alle società di produzione indipendenti di costituire nell’arco del tempo il proprio catalogo di diritti, di commercializzare tali diritti autonomamente e di reinvestire i ricavi che ne derivano nell’elaborazione di contenuti e progetti innovativi e nuovi. In tal modo, i produttori cinematografici indipendenti parteciperanno con più sostenibilità di prima al successo economico delle opere da essi elaborate e prodotte consolidando così la loro resilienza economica e contrastando la tendenza in corso a strutture societarie integrate in modo altamente verticale sul mercato della produzione.
Il consolidamento delle produzioni indipendenti non riguarda soltanto il conseguimento di obiettivi economici. Costituisce altresì un essenziale contributo alla diversità culturale come riconosciuto dalla Convenzione dell’UNESCO del 2005 sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali. L’obbligo di investimento e il meccanismo di reversione dei diritti non sono disposizioni separate, bensì strumenti strettamente collegati che possono conseguire il proprio pieno effetto normativo soltanto se applicati in combinato disposto l’uno con l’altro.
9 ter. Lo sviluppo delle tecnologie dei media digitali e le larghezze di banda di trasmissione sempre maggiori hanno portato a nuovi servizi a richiesta e, a seguito della convergenza crescente dei media, a una trasformazione fondamentale nella fruizione dei media. Stanno acquisendo sempre più popolarità i servizi a richiesta non lineari – in particolare i servizi di video a richiesta su abbonamento e basati sulla pubblicità (S-VoD e A-VoD) – mentre l’uso della tradizionale televisione lineare è in declino. Il mercato è dominato dai fornitori internazionali quali Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV e Disney+ i cui cataloghi consistono prevalentemente in opere commissionate o co-prodotte da essi ma che non soddisfano i criteri di un’«opera europea». L’Unione europea (UE) ha già reagito a queste evoluzioni del mercato nel 2017: al fine di assicurare investimenti adeguati nelle opere europee, l’articolo 13, paragrafo 2, della DSMA consente agli Stati membri di prescrivere sia ai fornitori di servizi di media stabiliti sul loro territorio che ai fornitori di servizi di media i quali si rivolgono al loro territorio ma sono stabiliti in un altro Stato membro (i cosiddetti servizi transfrontalieri) di effettuare investimenti diretti in opere europee.
Diversi Stati membri dell’UE, tra cui Francia, Italia, Portogallo e Spagna, fanno già uso di questa facoltà conferita dall’Europa.
Anche la Germania sta compiendo questo passo con la legge MedienInvestVG. Dati gli obblighi di investimento introdotti in molti altri Stati membri europei sulla base della DSMA, l’assenza di un tale obbligo in Germania rischierebbe di creare uno svantaggio competitivo. I fornitori di servizi di media potrebbero trasferire sempre più gli investimenti precedentemente effettuati in Germania in altri paesi europei al fine di adempiere gli obblighi in essi applicabili. Secondo la relazione sugli investimenti delle emittenti e delle emittenti in streaming in contenuti originali europei, dell’11 settembre 2025, pubblicata dall’Osservatorio europeo dell’audiovisivo (pag. 18), gli investimenti effettuati dai servizi di streaming globali in Germania sono considerevolmente inferiori a quelli effettuati in altri Stati membri e, data la mole del mercato tedesco della produzione, sono altresì inferiori alle aspettative.
9 quater. Nel contempo, la legge MedienInvestVG interviene sulla libertà imprenditoriale dei fornitori di servizi di media nella più limitata misura necessaria: i fornitori adempiono i propri obblighi mediante investimenti diretti, pur conservando la libertà di scegliere il rispettivo produttore cinematografico e il genere, la forma e il contenuto dell’opera audiovisiva da produrre o da concedere in licenza, in conformità delle disposizioni della presente legge.
L’obbligo di investimento vale per i fornitori di servizi di media con modelli aziendali, orientamenti della programmazione e strutture societarie assai diversi. Al fine di assicurare il massimo grado di flessibilità possibile, l’articolo 9 consente a essi di stipulare accordi con una o più associazioni rappresentative di produttori cinematografici, ammettendo così deroghe ai requisiti della legge inerenti agli investimenti. Questa cosiddetta clausola di «non partecipazione» serve per salvaguardare la proporzionalità dell’intervento di legge e assicura l’attuazione dell’obbligo coerente con i diritti fondamentali.
L’utilizzo di questa flessibilità obbliga il fornitore di servizi di media a impegnarsi a effettuare investimenti maggiori almeno del dodici per cento e l’accordo deve contenere una disposizione sui diritti di uso che tenga debitamente conto degli interessi di ambo le parti. Ciò assicura che siano conseguiti oppure superati gli obiettivi di legge in una misura almeno paragonabile, anche nel quadro di un accordo di comparto. La clausola di non partecipazione è disponibile in uguale misura per tutti i fornitori di servizi di media.
È proprio questa combinazione specifica, da un lato, di impegni di investimento volontari quale parte di accordi negoziati individualmente e disposizioni di legge e, dall’altro, di una quota minima di investimento stabilita per legge a carico dei fornitori di servizi di media audiovisivi a consentire la massima flessibilità economica possibile, garantendo altresì livelli minimi degli investimenti in Germania.
10. Riferimento ai testi di base: nessun testo di base disponibile
11. No
12.
13. No
14. No
15. No
16.
Aspetto OTC: No
Aspetto SPS: No
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