Messaggio 001
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2026) 1440
Direttiva (UE) 2015/1535
Notifica: 2026/0266/ES
Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20261440.IT
1. MSG 001 IND 2026 0266 ES IT 27-05-2026 ES NOTIF
2. Spain
3A. Subdirección General de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes y Comunicaciones, y de Medio Ambiente
Dirección General de Coordinación del Mercado Interior y otras Políticas Comunitarias
Secretaría de Estado para la Unión Europea
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
3B. Subdirección General de Residuos
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental
Secretaría de Estado de Medio Ambiente
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
4. 2026/0266/ES - S20E - Rifiuti
5. Progetto di regio decreto che disciplina i prodotti tessili e calzaturieri e la gestione dei relativi rifiuti.
6. Si applica ai prodotti tessili e non tessili, agli indumenti, alle calzature e agli accessori per uso domestico o per altri usi, qualora tali prodotti siano per natura e composizione simili a quelli destinati all’uso domestico. Sono soggetti al regime di responsabilità estesa dei produttori.
7.
8. Recepimento della direttiva (UE) 2025/1892 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 settembre 2025, che modifica la direttiva 2008/98/CE del 29 novembre 2008.
Il presente progetto di regio decreto disciplina il quadro giuridico applicabile ai prodotti tessili e calzaturieri in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti derivanti da tali prodotti, al fine di ridurne l’impatto ambientale lungo l’intero ciclo di vita e di favorire così il passaggio a un’economia circolare, dando priorità alla prevenzione, al riutilizzo, alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio.
A tal fine, il progetto di regio decreto prevede quanto segue:
– le condizioni per la raccolta differenziata dei prodotti tessili;
– quando i rifiuti tessili cessano di essere considerati tali e le condizioni che devono soddisfare le spedizioni di prodotti usati;
– il regime di responsabilità estesa dei produttori per i prodotti tessili e calzaturieri, che definisce chi è il produttore del prodotto, i suoi obblighi e quelli dei regimi collettivi, e stabilisce i costi da coprire in relazione alla gestione dei rifiuti tessili e calzaturieri;
– un sistema informativo trasparente, che disciplini sia le informazioni da fornire al registro dei produttori di prodotti sia la relazione annuale da trasmettere all’autorità competente da parte dei regimi di responsabilità estesa dei produttori; e l’obbligo della relazione annuale dei gestori dei rifiuti di prodotti tessili e calzaturieri;
– un sistema informativo trasparente, che disciplini sia le informazioni da fornire al registro dei produttori di prodotti sia la relazione annuale da trasmettere all’autorità competente da parte dei regimi di responsabilità estesa dei produttori; e l’obbligo della relazione annuale dei gestori dei rifiuti di prodotti tessili e calzaturieri;
– le informazioni sul consumo sostenibile da mettere a disposizione dell’utilizzatore finale.
9. La base giuridica del presente progetto di regio decreto è rappresentata in primo luogo dalla legge 7/2022, dell’8 aprile 2022, sui rifiuti e il suolo contaminato per un’economia circolare, che all’articolo 18 vieta la distruzione o lo smaltimento in discarica delle eccedenze di prodotti tessili invenduti e all’articolo 25 stabilisce l’obbligo per le autorità locali di raccogliere separatamente i rifiuti tessili entro il 31 dicembre 2024. Il titolo IV definisce il quadro giuridico volto a disciplinare la responsabilità estesa del produttore del prodotto, che dovrà essere specificata con un apposito regio decreto, come previsto dall’articolo 37, paragrafo 2, del titolo. Infine la suddetta legge prevede, nella sua settima disposizione finale, l’istituzione di un regime specifico di responsabilità estesa dei produttori per i prodotti tessili entro tre anni dalla sua entrata in vigore.
La base giuridica è rappresentata inoltre dalla direttiva (UE) 2025/1892 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 settembre 2025, che modifica la direttiva 2008/98/CE del 29 novembre 2008, che, oltre a disciplinare vari aspetti relativi ai rifiuti alimentari, riguarda anche i prodotti tessili e calzaturieri e impone agli Stati membri di attuare la responsabilità estesa dei produttori, specificando i costi di gestione a carico dei produttori e i loro obblighi di informare l’utilizzatore finale.
9 bis. La misura notificata affronta il rischio derivante dal persistere di un modello economico lineare basato sull’acquisto, l’uso e lo smaltimento, caratterizzato da bassi livelli di riutilizzo, riparazione e riciclaggio. A tal fine, la misura incide sulla prevenzione e la gestione dei rifiuti al fine di ridurne l’impatto sull’ambiente e favorire la transizione verso un’economia circolare.
È importante notare che tale settore è diventato uno dei flussi di rifiuti prioritari ai sensi della legislazione europea a causa del significativo aumento della produzione e del consumo di prodotti tessili a livello mondiale, secondo i dati citati dalla Commissione europea nella valutazione d’impatto che accompagna la sua proposta legislativa. Ciò è strettamente legato all’ascesa della moda rapida, che ha portato a un aumento significativo del ritmo con cui i prodotti, in particolare i capi di abbigliamento, vengono acquistati e gettati via e che, in molti casi, presentano una durata o una riparabilità limitata, aumentando così la produzione di questo tipo di rifiuti. In questo senso, in Spagna, secondo uno studio sui rifiuti urbani pubblicato dalla Fondazione per l’economia circolare nell’ottobre 2020, la produzione di rifiuti tessili nel 2017 è stata stimata in 1 060 200 tonnellate, pari a circa 23 kg per abitante. Studi più recenti, come il rapporto sulla circolarità nel settore tessile e della moda 2023–24 pubblicato dall’Osservatorio sul settore tessile e la moda, stimano che nel 2022 siano state prodotte circa 900 000 tonnellate di rifiuti tessili, pari a circa 20 kg pro capite all’anno, con un tasso di raccolta differenziata ancora molto basso.
In tale contesto, è necessario separare la crescita economica nel settore tessile e calzaturiero dalla produzione di rifiuti derivanti dai suoi prodotti e compiere progressi nella prevenzione e nella corretta gestione di tali rifiuti. A tal fine, la misura adotta un approccio globale volto principalmente a fissare obiettivi quantitativi in materia di prevenzione, raccolta differenziata, preparazione per il riutilizzo e riciclaggio. Disciplina inoltre le condizioni per la raccolta differenziata dei prodotti tessili e per i soggetti dell’economia sociale in qualità di gestori dei rifiuti; stabilisce quando i rifiuti tessili cessano di essere considerati tali e le condizioni applicabili alle spedizioni di rifiuti, al fine di distinguerle dalle spedizioni di prodotti usati idonei al riutilizzo, e definisce sia le informazioni da fornire al registro dei produttori di prodotti sia le informazioni sul consumo sostenibile da mettere a disposizione dell’utilizzatore finale.
Infine vale la pena di sottolineare le norme che disciplinano il regime di responsabilità estesa dei produttori per i prodotti tessili e calzaturieri, che includono una definizione di "produttore" che comprende le piccole e medie imprese (PMI) in linea con la legislazione europea (sebbene le norme prevedano termini più lunghi per l’adeguamento di tali imprese a determinate disposizioni), i loro obblighi e quelli dei regimi collettivi, specificando i costi da coprire in relazione alla gestione dei rifiuti tessili e calzaturieri. L’esperienza maturata in Spagna con altri flussi di rifiuti dimostra l’efficacia di questo approccio, che conferma il nesso tra tali misure e il miglioramento dei risultati ambientali.
La misura persegue l’obiettivo di interesse pubblico in modo coerente e sistematico, integrandosi pienamente nel quadro normativo europeo e nazionale in materia di rifiuti, applicando i principi "chi inquina paga" e "gerarchia dei rifiuti" e attuando la legge 7/2022 dell’8 aprile 2022 dal punto di vista dell’economia circolare. Il progetto di normativa coinvolge tutte le parti interessate (produttori, consumatori e autorità pubbliche) attraverso obblighi chiari e complementari, garantendo un approccio proporzionato e coerente volto a ridurre efficacemente l’impatto ambientale di tali prodotti.
9 ter. Il progetto di misura notificato rientra nell’ambito di applicazione degli obblighi di comunicazione e di esecuzione stabiliti a livello europeo nel settore dei rifiuti e non costituisce una restrizione del mercato interno. In tale contesto, la misura introduce una serie di obblighi a carico dei produttori sulla base del principio della responsabilità estesa dei produttori, come definito nella direttiva (UE) 2025/1892, che impone agli Stati membri di attuare tale responsabilità specificando i costi di gestione che i produttori devono sostenere e i loro obblighi di informare gli utilizzatori finali.
Di conseguenza, l’impatto sugli scambi e sui servizi transfrontalieri si limita a richiedere che qualsiasi produttore, indipendentemente dall’origine (nazionale, di un altro Stato membro o di un paese terzo), che immette tali prodotti sul mercato spagnolo rispetti gli obblighi stabiliti, quali l’iscrizione nel registro pertinente, la partecipazione a un regime collettivo di responsabilità estesa dei produttori e il corrispondente adempimento degli obblighi finanziari e di comunicazione. Tali requisiti sono coerenti con l’attuazione obbligatoria in tutta l’Unione europea della direttiva (UE) 2025/1892, che garantisce un quadro armonizzato ed evita distorsioni significative nel mercato interno.
Inoltre l’articolo 18 della legge 7/2022 vieta la distruzione o lo smaltimento in discarica delle eccedenze di prodotti tessili invenduti, mentre l’articolo 25 impone alle autorità locali di procedere alla raccolta differenziata dei rifiuti tessili entro il 31 dicembre 2024. Il titolo IV definisce il quadro giuridico volto a disciplinare la responsabilità estesa del produttore del prodotto, che dovrà essere specificata con un apposito regio decreto, come previsto dall’articolo 37, paragrafo 2, del titolo. Infine la suddetta legge prevede, nella sua settima disposizione finale, l’istituzione di un regime specifico di responsabilità estesa dei produttori per i prodotti tessili entro tre anni dalla sua entrata in vigore.
Di conseguenza, l’elaborazione di un regolamento mediante regio decreto che disciplini il regime di responsabilità estesa dei produttori per i prodotti tessili e calzaturieri non solo è necessaria, ma anche urgente, dato che il termine di tre anni previsto dalla legge 7/2022 dell’8 aprile 2022 è scaduto ed è necessario recepire le modifiche alla normativa dell’Unione europea in materia di rifiuti tessili e calzaturieri.
Sono state prese in considerazione le seguenti alternative: 0) non elaborare una nuova normativa, lasciando la gestione dei rifiuti tessili e calzaturieri non regolamentata e senza applicare la responsabilità estesa dei produttori; 1) elaborare un regio decreto specifico che disciplini la gestione del flusso di rifiuti e il regime di responsabilità estesa dei produttori per i prodotti tessili e calzaturieri, applicando a tale flusso il titolo IV della legge 7/2022 dell’8 aprile 2022; (2) regolamentare la gestione dei rifiuti tessili e il relativo regime di responsabilità estesa dei produttori insieme ad altri flussi di rifiuti da elaborare in un unico regio decreto; e 3) regolamentare la gestione dei rifiuti tessili e il relativo regime di responsabilità estesa dei produttori modificando la legge 7/2022.
È stata scelta l’opzione 1, ovvero l’elaborazione di un nuovo regio decreto specifico che, da un lato, attui la legge 7/2022 dell’8 aprile 2022 conformemente a quanto previsto dalla sua settima disposizione finale e, dall’altro, disciplini il regime di responsabilità estesa dei produttori per i prodotti tessili e calzaturieri. Tale opzione è stata ritenuta la più appropriata, in quanto l’opzione 0 comporterebbe una violazione della disposizione di cui alla settima disposizione finale della legge 7/2022 dell’8 aprile 2022 e il mancato rispetto dell’obbligo dell’UE di recepire la direttiva 2025/1892. L’opzione 2 è stata scartata in quanto potrebbe creare confusione riguardo ai termini e alle caratteristiche specifiche di tale procedura rispetto ad altre che potrebbero essere regolamentate congiuntamente, mentre l’opzione 3 è stata scartata poiché la legge ne prevede già espressamente l’attuazione mediante regio decreto.
A tale riguardo, la misura adottata è considerata il mezzo meno restrittivo per conseguire gli obiettivi perseguiti, in quanto stabilisce un insieme proporzionato di obblighi che consentono di prevenire
9 quater. Le restrizioni imposte dalla misura, ossia gli obiettivi di prevenzione, raccolta differenziata, preparazione per il riutilizzo e riciclaggio, sono proporzionate rispetto all’importanza dell’obiettivo di interesse pubblico perseguito, che consiste nel ridurre gli impatti negativi sull’ambiente e sulla salute, in quanto attua il principio della gerarchia dei rifiuti stabilito nella direttiva n. 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.
Più precisamente, tale misura impone al produttore del prodotto di rispettare i principi di tutela della salute umana, dei consumatori e dell’ambiente, nonché l’applicazione della gerarchia dei rifiuti, in relazione all’immissione sul mercato di prodotti tessili e calzaturieri e alla gestione dei rifiuti che ne derivano, stabilendo i relativi obblighi di finanziamento, come previsto dalla direttiva (UE) 2025/1892. A tal proposito, e tenuto conto che la stessa direttiva, all’articolo 22 bis, paragrafo 9, e l’articolo 43, paragrafo 1, della legge 7/2022 dell’8 aprile 2022 prevedono la possibilità di stabilire costi connessi alla gestione dei rifiuti tessili e calzaturieri presenti nella frazione di rifiuti residui misti, il regolamento prevede tali costi associati al recupero dei rifiuti tessili e calzaturieri da tale frazione mista.
Inoltre prevede che i regimi collettivi di responsabilità estesa dei produttori mettano a disposizione degli utilizzatori finali informazioni sugli impatti della produzione tessile e calzaturiera sull’ambiente, sulla salute umana e sui diritti sociali e umani, in particolare quelli causati dalle pratiche e dai modelli di consumo della moda rapida, dalle operazioni di riciclaggio e da altre operazioni di recupero e smaltimento, nonché dalla gestione inadeguata dei rifiuti che ne derivano, come l’abbandono di rifiuti o lo smaltimento nella frazione residua mista dei rifiuti urbani, insieme alle misure attuate per mitigare tali impatti.
Di conseguenza, la misura contribuirà al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile stabiliti nell’Agenda 2030, in particolare l’obiettivo 12 (consumo e produzione sostenibili) e l’obiettivo 13 (azione per il clima), riducendo la quantità di rifiuti tessili conferiti in discarica.
Infine la misura garantisce un adeguato equilibrio tra i benefici perseguiti e gli oneri imposti, in quanto costituisce uno strumento proporzionato e necessario per affrontare un problema di crescente rilevanza ambientale e sociale.
10. Riferimenti ai testi di base:
11. No
12.
13. No
14. No
15. Sì
16.
Aspetto OTC:
Il progetto è un regolamento tecnico o una valutazione della conformità
Aspetto SPS: No
**********
Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu