Messaggio 001
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2026) 2050
Direttiva (UE) 2015/1535
Notifica: 2026/0405/AT
Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20262050.IT
1. MSG 001 IND 2026 0405 AT IT 28-07-2026 AT NOTIF
2. Austria
3A. Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus
Abteilung II/8
A-1010 Wien, Stubenring 1
Telefon +43-1/71100-808805
E-Mail: not9834@bmwet.gv.at
3B. Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport
Abteilung I/10 - Medienangelegenheiten
4. 2026/0405/AT - SERV30 - Media
5. Legge federale che modifica la legge sui servizi di media audiovisivi e la legge su KommAustria
6. Servizi di piattaforme per la condivisione di video
7.
8. Il presente progetto stabilisce le seguenti disposizioni:
- introduzione di un limite di età di 14 anni per l’utilizzo di piattaforme per la condivisione di video dotate di determinate funzionalità che compromettono lo sviluppo e favoriscono l’esposizione dei giovani a contenuti dannosi e lo sviluppo di comportamenti dannosi;
- introduzione dell’obbligo di attuare un efficace sistema di verifica dell’età per tali piattaforme per la condivisione di video, nonché per le piattaforme che devono rimanere inaccessibili a tutti i minori a causa di contenuti pornografici o violenti;
- requisiti per l’applicazione e l’esecuzione di tali disposizioni nel contesto di misure individuali e concrete nei confronti dei fornitori di piattaforme stabiliti all’estero utilizzando la procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31 sul commercio elettronico;
- affidare all’autorità di regolamentazione dei media KommAustria l’attuazione di tali disposizioni e l’esecuzione di eventuali sanzioni.
9. A partire dall’adozione, nel 2020, delle misure legislative di recepimento della direttiva 2018/1808 sui servizi di media audiovisivi, che all’epoca non facevano ancora riferimento ai dettagli specifici relativi alla verifica dell’età prevista dall’articolo 28 ter, paragrafo 3, lettera f), della direttiva, è emerso chiaramente che il rischio potenziale rappresentato dalle piattaforme per la condivisione di video per i bambini e gli adolescenti è aumentato in modo drammatico. I sistemi di raccomandazione non trasparenti e le funzionalità che creano dipendenza di alcune piattaforme per la condivisione di video fanno sì che i giovani si trovino sempre più spesso esposti a contenuti dannosi, cadano in quelle che vengono definite "trappole" e sviluppino comportamenti dannosi, in particolare un uso eccessivo e non adeguato alla loro età delle piattaforme per la condivisione di video. Per questo motivo, l’attuale progetto prevede sostanzialmente un limite di età di 14 anni per l’utilizzo delle piattaforme per la condivisione di video che presentano determinate funzionalità identificate come dannose sulla base di prove scientifiche.
Va inoltre osservato che i fornitori di piattaforme per la condivisione di video che offrono i contenuti più dannosi, come la pornografia o la violenza gratuita, non mettono in atto metodi di verifica dell’età o adottano solo metodi inadeguati, nonostante l’obbligo di farlo, al fine di impedire ai minori di accedere a contenuti presenti sulla piattaforma che sono dannosi per il loro sviluppo. Lo scopo del presente progetto è quello di ovviare a questa grave lacuna introducendo disposizioni volte a garantire che tali piattaforme adempiano efficacemente al proprio obbligo di effettuare la verifica dell’età.
9 bis. Il rischio risiede nell’effetto negativo che alcune piattaforme per la condivisione di video possono avere sullo sviluppo dei minori di 14 anni. Ciò è chiaramente dimostrato dalla relazione del Parlamento europeo del 4 novembre 2025, nella quale si afferma che il 97 % dei giovani utilizza Internet ogni giorno, che una percentuale significativa di essi manifesta comportamenti di utilizzo problematici e che i sistemi algoritmici di raccomandazione, la riproduzione automatica, lo scorrimento infinito e i meccanismi di ricompensa possono favorire comportamenti di dipendenza, un utilizzo prolungato e l’esposizione a contenuti dannosi. A tale riguardo, occorre fare riferimento alle risultanze del progetto ADDICT attuato dalla Camera del lavoro austriaca, citate nelle note esplicative che accompagnano le risultanze stesse. Di conseguenza, tali meccanismi che favoriscono la dipendenza possono portare a modelli di consumo compulsivi e simili alla dipendenza, che hanno un impatto negativo sulla salute, sulla produttività e sulla qualità della vita in generale degli utenti.
La misura si applica direttamente alle seguenti funzionalità: le piattaforme che utilizzano tali funzionalità e che, di conseguenza, favoriscono o tollerano l’esposizione dei minori a contenuti dannosi e lo sviluppo di comportamenti dannosi devono attuare misure efficaci di verifica dell’età e impedire l’accesso ai minori di 14 anni. In questo modo si tutela proprio quella fascia d’età che, a causa del proprio stadio di sviluppo, della generale mancanza di esperienza e della propria credulità, non possiede ancora le competenze necessarie per interagire con i media digitali in modo consapevole, rispettoso e sicuro, né per fare un uso responsabile e autonomo della vasta gamma di contenuti generati dagli utenti.
Tale obiettivo viene perseguito in modo coerente e sistematico, poiché la misura si basa sulle disposizioni esistenti in materia di tutela dei minori contenute nella legge AMD-G, a loro volta fondate sul diritto dell’Unione europea e, in particolare, sull’articolo 28 ter della direttiva sui servizi di media audiovisivi; essa riguarda esclusivamente gli elementi che hanno dimostrato di comportare un rischio particolare e, nell’ottica di garantire precisione mirata e proporzionalità, non pregiudica in alcun modo i servizi adeguati all’età o soggetti a restrizioni funzionali. Estendere l’ambito di applicazione ai fornitori di piattaforme di altri Stati membri, attraverso misure specifiche adottate caso per caso qualora i loro servizi siano rivolti a utenti in Austria, contribuisce inoltre a garantire una copertura completa ed efficace dei servizi in questione, evitando lacune nella protezione.
9 ter. La misura potrebbe costituire una restrizione al mercato interno poiché, a seguito di una valutazione individuale da parte dell’autorità di regolamentazione, alcune piattaforme con sede in altri Stati membri che si rivolgono al mercato austriaco sono tenute ad attuare controlli tecnici di accesso, sulla base di una determinazione individuale dell’autorità di regolamentazione, qualora contengano contenuti o funzionalità che ostacolano lo sviluppo. Tuttavia l’effetto rimane limitato: a seguito di una valutazione individuale da parte dell’autorità di regolamentazione, rientrano nell’ambito di applicazione solo le piattaforme per la condivisione di video dotate di funzioni o contenuti specifici, e solo nella misura in cui siano rivolte agli utenti in Austria. Nel caso di fornitori di altri Stati membri dell’UE, si applica la procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31 sul commercio elettronico.
La misura è conforme al principio del paese d’origine sancito dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva sui servizi di media audiovisivi: sebbene l’applicazione delle norme proposte possa comportare una restrizione indiretta dei servizi di media audiovisivi provenienti da altri Stati membri, attraverso il controllo dell’accesso imposto alle piattaforme per la condivisione di video che distribuiscono tali servizi o i loro programmi, l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva sui servizi di media audiovisivi si limita a escludere una seconda forma di controllo basato sui contenuti dei servizi di media audiovisivi nello Stato membro di destinazione. Una norma che riguarda esclusivamente le modalità che disciplinano la ridistribuzione, per il resto illimitata, dei servizi di media audiovisivi non rientra nell’ambito di applicazione di tale disposizione (Corte di giustizia dell’Unione europea, causa C-622/17, Baltic Media Alliance, punto 70 e segg.). Tale ragionamento può essere applicato agli obblighi specifici imposti alle piattaforme per la condivisione di video: tali disposizioni riguardano i termini e le condizioni che regolano l’accesso all’infrastruttura creata dalla piattaforma per la ritrasmissione (tra l’altro) di servizi di media audiovisivi, ma non impediscono la ritrasmissione in quanto tale.
I regolamenti esistenti non sono sufficienti. L’articolo 28 del regolamento (UE) 2022/2065 relativo al mercato unico dei servizi digitali contiene solo obblighi generali per garantire la protezione e non specifica un’età minima; gli orientamenti pertinenti non sono giuridicamente vincolanti, ma lasciano agli Stati membri la discrezionalità di fissare un’età minima a livello nazionale. Lo stesso vale per gli articoli 34 e 35 del regolamento relativo al mercato unico dei servizi digitali. Il trasferimento esclusivo della responsabilità allo strumento del controllo parentale non è un’alternativa adeguata. Secondo gli esperti nel campo dell’istruzione, è praticamente insufficiente. Inoltre le norme precedentemente stabilite nella legge AMD-G e in altri Stati membri sulla base della direttiva sui servizi di media audiovisivi (versione 2018/1808) in materia di verifica dell’età in relazione ai contenuti nocivi si sono finora rivelate in gran parte inefficaci nel garantire la protezione da contenuti che non raggiungono la soglia della pornografia e della violenza gratuita. Esistono ancora innumerevoli servizi che accettano una semplice autodichiarazione come prova dell’età.
Tra le alternative prese in esame figuravano i sistemi di controllo parentale, la verifica dell’età a livello di sistema operativo o di dispositivo e le misure volontarie adottate dai fornitori. Sono stati presi in considerazione anche i requisiti generali di progettazione relativi alle reti sociali. Sono state respinte perché o non sono affidabili o non possono essere applicate in modo generalizzato; perché attualmente non sono previste dal diritto dell’Unione europea o richiederebbero una base giuridica chiara e inequivocabile a livello dell’Unione (che non è ancora prevista), oppure perché attribuirebbero la responsabilità a un gruppo di persone che non hanno creato il rischio in questione.
La misura scelta è la meno restrittiva in quanto non impone un divieto generalizzato sui social media, riguarda solo le piattaforme per la condivisione di video con funzionalità che hanno dimostrato di aumentare il rischio di esposizione a contenuti dannosi e lo sviluppo di comportamenti dannosi. Solo i minori di 14 anni saranno soggetti alle nuove restrizioni funzionali di accesso, mentre l’accesso ai contenuti adatti ai minori e ai servizi di comunicazione interpersonale non subirà alcuna limitazione. Inoltre sarà reso obbligatorio l’uso del metodo più efficiente in termini di dati disponibile per quanto riguarda la verifica dell’età.
9 quater. Le restrizioni soddisfano il criterio di proporzionalità in quanto sono proporzionate all’importanza dell’obiettivo perseguito. La misura è intesa a proteggere i minori di età inferiore ai 14 anni da elementi presenti sulle piattaforme per la condivisione di video che possono nuocere al loro sviluppo, da disegni e modelli che incoraggiano comportamenti che creano dipendenza e dalla conseguente maggiore esposizione a contenuti nocivi. L’obiettivo è quindi quello di tutelare una fascia d’età che, secondo i risultati di vari studi, risulta particolarmente vulnerabile sotto diversi aspetti e di affrontare un rischio che, secondo gli studi e le relazioni consultati, non è affatto ipotetico.
L’interferenza con il mercato interno rimane limitata e rientra nei limiti previsti dal diritto dell’Unione europea. La disposizione non riguarda tutti i servizi online o tutte le reti sociali, ma piuttosto, poiché i contenuti audiovisivi sono una forma di media particolarmente influente, si concentra sulle piattaforme per la condivisione di video destinate agli utenti in Austria e che utilizzano determinate funzioni dannose per i giovani. Inoltre, nel caso di fornitori provenienti da altri Stati membri, tale disposizione si applica esclusivamente secondo la procedura prevista dall’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva sul commercio elettronico. La misura, pertanto, non si applica in modo indiscriminato o generalizzato, ma è legata a una specifica situazione di minaccia e presenta un nesso sufficiente con il territorio nazionale.
Anche la limitazione della libertà di espressione e della libertà di informazione dei minori è proporzionata. Sebbene le piattaforme per la condivisione di video possano rappresentare spazi di partecipazione democratica e di raccolta di informazioni, la misura non comporta un’esclusione generalizzata delle informazioni presenti su Internet. I minori di 14 anni continuano ad avere accesso ad altre fonti di informazione, servizi di comunicazione, offerte giornalistiche, piattaforme adeguate alla loro età e contenuti ricercabili mirati. Inoltre l’intervento è limitato nel tempo in quanto si applica solo fino al raggiungimento del limite di età specificato.
Il punto fondamentale è che la misura non è legata a contenuti o opinioni specifiche, ma all’organizzazione del servizio, di cui è responsabile il fornitore. Essa non impone pertanto alcun obbligo di effettuare un monitoraggio generale dei contenuti o di utilizzare filtri di caricamento. Tali interferenze possono essere evitate o ridotte se i fornitori delle piattaforme offrono una sezione adeguata all’età o accessibile al pubblico che non includa funzionalità che potrebbero ostacolare lo sviluppo.
La protezione dei bambini e dei giovani, che è nell’interesse pubblico, prevale quindi sugli effetti restrittivi. Senza questa misura, una fascia d’età particolarmente vulnerabile rimarrebbe esposta ad ambienti di piattaforme le cui funzionalità sono progettate per incoraggiare un uso intensivo, la fidelizzazione degli utenti e l’esposizione algoritmica a contenuti di terze parti. Al contrario, l’onere a carico dei fornitori di piattaforme consiste essenzialmente nell’istituire un sistema di controllo degli accessi efficace, efficiente dal punto di vista dei dati e progettato in modo tecnicamente neutrale, come già previsto dall’articolo 28 ter, paragrafo 3, della direttiva sui servizi di media audiovisivi, dal diritto dell’Unione, limitando così un rischio generato internamente.
10. Riferimento ai testi di base: nessun testo di base disponibile
11. No
12.
13. No
14. No
15. Sì
16.
Aspetto OTC: No
Aspetto SPS: No
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Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu