Messaggio 001
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2026) 2569
Direttiva (UE) 2015/1535
Notifica: 2026/0500/FR
Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20262569.IT
1. MSG 001 IND 2026 0500 FR IT 14-09-2026 FR NOTIF
2. France
3A. Ministères économiques et financiers
Direction générale des entreprises
SCIDE/SQUALPI/PNRP
Bât. Sieyès -Teledoc 143
61, Bd Vincent Auriol
75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr
3B. Ministères économiques et financiers
Direction générale des Entreprises
SEN / Pôle Régulation des Plateformes Numériques
Bât. Necker
120, rue de Bercy
75572 PARIS Cedex 1
4. 2026/0500/FR - SERV60 - Servizi Internet
5. Progetto di legge per la protezione dei minori dai rischi derivanti dall’uso dei social network
6. Servizi della società dell’informazione.
7.
8. Oggetto della presente notifica è il progetto di legge francese per la tutela dei minori dai rischi derivanti dall’utilizzo dei social network. Facendo seguito alla precedente notifica n. 2026/0185/FR emanata nell’aprile del 2026, il presente progetto modifica lo strumento prendendo in considerazione le osservazioni formulate dal Consiglio costituzionale il 14 agosto 2026, tenendo conto nel contempo del parere circostanziato della Commissione europea del 7 luglio 2026.
Il progetto notificato mira a cristallizzare nel diritto francese una disposizione che vieti l’accesso a determinati servizi di social network online dal momento che le loro funzionalità presentano rischi per la sicurezza o la salute dei minori di età inferiore ai 15 anni. Il progetto di legge propone, pertanto, di vietare ai minori di età inferiore ai 15 anni l’accesso ai social network reputati «ad alto rischio» a motivo di talune delle loro funzionalità. Tali funzionalità che presentano rischi per i minori sono elencate con precisione e si ispirano in particolare alle disposizioni degli orientamenti adottati ai sensi dell’articolo 28 del regolamento sui servizi digitali.
Il progetto notificato espone un notevole elenco di esenzioni per determinati servizi, alla luce dei vantaggi da essi offerti ai minori. Il progetto di testo prevede altresì la possibilità per i genitori e i tutori di togliere tale divieto ai minori di età compresa tra i 13 e i 15 anni.
9. Il presente progetto di legge fa parte dell’azione prioritaria della Francia nel settore della protezione dei minori online, a livello sia nazionale che europeo.
Nel quadro fissato dal regolamento sui servizi digitali e dagli orientamenti sulla protezione dei minori, pubblicati nell’estate del 2025 dalla Commissione europea, l’articolo 1, lettera e), del progetto di legge mira a istituire una regola della «maggioranza digitale» secondo la quale l’accesso ai servizi di social network online con determinate funzionalità è vietato al di sotto di una certa età.
In base a una valutazione oggettiva documentata dei rischi per i minori, in particolare nel contesto dei lavori della commissione per l’«Esposizione digitale» (« Exposition aux écrans ») del 2024, il progetto di testo fissa tale soglia a 15 anni. Tale scelta è coerente con l’età stabilita dal diritto francese per la validità del consenso dei minori al trattamento dei loro dati personali. In Francia essa corrisponde anche all’età di accesso alla scuola secondaria superiore, una tappa importante dell’adolescenza e del percorso dei giovani verso una progressiva autonomia.
La regola del divieto si ispira ad altre disposizioni nazionali che vietano la vendita di determinati prodotti ai minori (tabacco, alcol ecc.) per motivi di salute pubblica e di sicurezza vietando ai minori di età inferiore ai 15 anni di accedere ai servizi in questione. Il suo obiettivo è quindi quello di rientrare nel margine di manovra lasciato agli Stati membri per definire i propri quadri giuridici.
Il divieto si applica ai servizi prestati dalle piatteforme di social network online che propongono determinate funzionalità tecniche, alla luce dei rischi che tali funzionalità sono suscettibili di presentare per la salute e la sicurezza dei minori di età inferiore ai 15 anni. Tale campo di applicazione, in quanto è inerente a determinate funzionalità dei servizi di social network, rende possibile limitare la gamma dei servizi contemplati e contribuisce ad assicurare che le misure siano proporzionate.
Il testo notificato espone un elenco di funzionalità e pratiche commerciali considerate rischiose, il quale giustifica il divieto di accesso per i minori di età inferiore ai 15 anni sulla base dei rischi riconosciuti dagli orientamenti a norma dell’articolo 28 del regolamento sui servizi digitali e documentati, in particolare, dalle relazioni dell’ANSES del 2025, dalle relazioni della commissione per l’«Esposizione digitale» del 2024 e dalla relazione del gruppo di esperti incaricato dalla Commissione europea sulla sicurezza online dei minori del luglio del 2026.
Tale elenco può essere ampliato per decreto al fine di rispondere ai cambiamenti dei rischi e delle funzionalità dei social network.
Il campo di applicazione dello strumento è il seguente:
- la regola del divieto di accesso si applica ai servizi di social network che propongono almeno una delle funzionalità costituenti un rischio per la sicurezza o aventi la probabilità di nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori di età inferiore ai 15 anni. L’elenco delle funzionalità che giustificano il divieto è precisato dal presente progetto di testo sulla base delle relazioni degli esperti e degli orientamenti relativi all’articolo 28 del regolamento sui servizi digitali. Può essere integrato per decreto al fine di tenere il passo con gli sviluppi tanto dei rischi quanto delle funzionalità disponibili sui social network.
- il progetto notificato prevede un notevole elenco di esenzioni dalla regola del divieto di accesso. I servizi esentati comprendono segnatamente quelli con finalità didattica, scientifica o collaborativa quali le enciclopedie online o le piatteforme per lo sviluppo e la condivisione di software con codice sorgente aperto.
Il progetto di testo consente, infine, ai genitori e ai tutori di togliere il divieto di accesso ai servizi in questione ai loro minori di età compresa tra i 13 e i 15 anni. Pertanto, il minore deve fornire la prova dell’espressa autorizzazione la quale autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento. I genitori sono quindi in grado di svolgere pienamente il loro ruolo nell’educazione del loro figlio.
9 bis. Esistono essenzialmente due categorie di rischi ai quali i minori sono esposti quando fanno uso dei social network: i rischi per la loro sicurezza e i rischi per la loro salute fisica e mentale. In particolare, tra i rischi individuati rientrano l’esposizione a contenuti illegali o nocivi (pornografia, violenza, contenuti estremisti, notizie false, pensieri suicidari ecc.), approcci da parte di contatti malintenzionati (reclutamento per attività criminali e approcci da parte di autori di reati sessuali su minori), il cyberbullismo, la sedentarietà e il degrado del sonno e della vista, le problematiche legate all’immagine fisica e all’autostima, lo sviluppo di un utilizzo problematico e creante dipendenza, l’eccessiva esposizione agli schermi, l’isolamento e l’indebolimento delle capacità di concentrazione ecc. Numerosi studi scientifici suffragano ora tali risultanze: la relazione della commissione per l’«Esposizione digitale» del 2024 e lo studio dell’Arcom del settembre del 2025 «I minori online: quali sono i rischi? Quali le protezioni?» (« Mineurs en ligne : quels risques ? quelles protections ? »), la relazione dell’ANSES del dicembre del 2025 sui social network e la salute degli adolescenti, lo studio del dicembre del 2025 del Centro di competenza per la regolamentazione delle piatteforme digitali (PEReN) «Esplorazione delle funzionalità coinvolgenti delle piatteforme digitali» (« Une exploration des fonctionnalités engageantes des plateformes numériques »), la relazione del luglio del 2026 del gruppo di esperti incaricato dalla Commissione europea sulla sicurezza online dei minori e la relazione del giugno del 2026 del Consiglio etico tedesco sui media sociali.
Vietando ai minori di età inferiore ai 15 anni l’accesso ai social network che presentano tali rischi – in particolare, a motivo della nocività di determinate funzionalità per la loro sicurezza o la loro salute – la misura consegue in modo coerente ed efficace l’obiettivo di proteggere i membri più giovani della società.
9 ter. Il progetto notificato si applica ai prestatori di servizi di social network stabiliti in Francia, in un altro Stato membro dell’Unione o al di fuori dell’Unione. È rigorosamente in linea con il quadro di governance del regolamento (UE) 2022/2065 relativo ai servizi digitali, in conformità del punto 37, lettera d), degli orientamenti adottati a norma dell’articolo 28 di tale regolamento. Il regolamento sui servizi digitali, in virtù della sua portata di massima armonizzazione, non crea alcun ostacolo al mercato interno.
Le norme in essere, segnatamente quelle inerenti alla protezione dei consumatori, non offrono un livello soddisfacente di protezione dei minori da queste nuove minacce, nella misura in cui, da un lato, tali norme operano sulla base di sanzioni «ex post», che sono incompatibili con il principio di precauzione per quanto riguarda la protezione dei minori e, dall’altro lato, l’attuale complesso del diritto dei consumatori non contempla l’interesse la cui protezione è oggetto del progetto notificato. Al fine di colmare tali lacune, la stessa Commissione europea ha annunciato di recente il lancio di un nuovo pacchetto legislativo sulla sicurezza online dei minori.
Lo strumento si fonda su una regola del divieto di accesso, abbinata a deroghe significative che ne limitano gli effetti restrittivi (si veda la risposta successiva). Ad avviso delle autorità francesi, non esiste alcuna misura alternativa meno restrittiva in grado di conseguire l’elevato livello di protezione dei minori online istituito dall’obiettivo.
Il concetto di un regolamento fondato sul principio della «sicurezza integrata nella progettazione» è già un concetto ispirante parecchi aspetti del regolamento sui servizi digitali. Per le autorità francesi, i due approcci in oggetto (requisito dell’età minima + norme sulla «sicurezza integrata nella progettazione») non si escludono reciprocamente, bensì sono complementari nella pratica: consolidare il quadro della «sicurezza integrata nella progettazione» e i progressi compiuti dai social network a tal proposito necessiterà di uno sforzo lungo e costante; tuttavia, a breve termine e stanti l’urgenza e i rischi individuati, tale approccio della «sicurezza integrata nella progettazione» deve necessariamente essere preceduto da una rigorosa norma su un’età minima per l’accesso.
9 quater. Lo strumento si fonda su una regola del divieto di accesso, abbinata a deroghe significative che ne limitano gli effetti restrittivi. Per assicurare che la misura sia proporzionata, il progetto notificato contiene due serie di disposizioni: un campo di applicazione chiaramente definito dei social network contemplati e vaste esclusioni da tale campo di applicazione.
Il progetto notificato adotta un approccio proporzionato nei confronti dei soggetti cui è rivolto concentrandosi unicamente sui social network che, a motivo di determinate funzionalità o pratiche commerciali, hanno la probabilità di presentare rischi per la sicurezza o la salute dei minori. Di conseguenza, non ci si rivolge a tutti i social network: soltanto a quelli presentanti determinate caratteristiche di rischio. Il testo espone nei dettagli le funzionalità considerate ad alto rischio, attingendo in particolare alle disposizioni esposte agli orientamenti di cui all’articolo 28 del regolamento sui servizi digitali.
La proporzionalità dello strumento è altresì assicurata da altre due disposizioni.
Il progetto notificato definisce un considerevole elenco di servizi esclusi dal suo campo di applicazione, tra cui rientrano le enciclopedie online, le directory a carattere didattico o scientifico, le piatteforme per lo sviluppo e la condivisione di software con codice sorgente aperto, i servizi collaborativi per la condivisione di contenuti ricreativi e di informazioni sul sostegno reciproco, nonché i servizi di social network online creati esclusivamente in relazione ad attività didattiche.
La regola del divieto di accesso, infine, non si applica nel caso in cui si ottenga l’autorizzazione dei genitori per i minori di età compresa tra i 13 e i 15 anni.
Nel loro insieme, le presenti disposizioni assicurano che, alla luce dell’esigenza di tutelare l’interesse del minore garantito dalla Carta dei diritti fondamentali, sia proporzionato l’effetto restrittivo sul settore interessato.
10. Riferimenti ai testi di base:
11. No
12.
13. No
14. No
15. No
16.
Aspetto OTC: No
Aspetto SPS: No
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