Messaggio 001
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2026) 2944
Direttiva (UE) 2015/1535
Notifica: 2026/0561/HR
Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20262944.IT
1. Messaggio di notifica: MSG 001 IND 2026 0561 HR IT 19-10-2026 HR NOTIF
2. Paese: Croatia
3A. Responsabile del dipartimento: Ministarstvo gospodarstva
Uprava za trgovinu i unutarnje tržište
Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
e-mail: tris@mingo.hr
3B. Dipartimento originante: Ministarstvo poljoprivrede
Uprava za stočarstvo i kvalitetu hrane
Ilica 101,10000 Zagreb
Telefon: +385 1 644 09 10
Telefax: -
e-mail: marija.b-sermek@mps.hr; edita.volar@mps.hr
4. Prodotti/Servizi 2026/0561/HR - C60A - Etichettatura
5. Titolo: progetto di proposta di regolamento che modifica il regolamento relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti non preimballati ai consumatori
6. Dettagli sul prodotto/servizio: il progetto di proposta di regolamento che modifica il regolamento relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti non preimballati ai consumatori riguarda l’etichettatura delle carni non preimballate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili commercializzate nella Repubblica di Croazia.
7. Notifica ai sensi di un altro atto dell’UE:
regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori: articoli 40, 43, 44 e 45
Ai sensi dell’articolo 44 del regolamento (UE) n. 1169/2011, gli Stati membri possono adottare misure nazionali relative agli alimenti offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio oppure imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta. Gli Stati membri possono imporre l’obbligo di indicare determinate informazioni previste per gli alimenti preimballati anche sugli alimenti non preimballati. Gli Stati membri possono inoltre adottare misure nazionali relative alle modalità con cui tali informazioni devono essere rese disponibili, nonché alla forma in cui devono essere fornite o presentate.
In base a quanto sopra, la Repubblica di Croazia ha adottato il regolamento relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti non preimballati ai consumatori (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia, nn. 144/14, 64/20 e 144/20).
8. Sintesi: il progetto di proposta di regolamento modifica il regolamento relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti non preimballati ai consumatori (Gazzetta ufficiale, nn. 144/14, 64/20 e 144/20) secondo le modalità descritte di seguito.
Secondo il progetto di proposta di regolamento, le informazioni sull’origine delle carni non preimballate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili negli esercizi di commercio al dettaglio devono essere fornite direttamente accanto alle carni in questione.
Inoltre le informazioni relative all’origine devono essere riportate con caratteri di dimensioni almeno pari a quelle dei numeri e degli altri caratteri utilizzati per indicare il prezzo del prodotto esposto e messo in vendita.
9. Motivazione: ai sensi dell’articolo 44 del regolamento (UE) n. 1169/2011, gli Stati membri possono adottare misure nazionali relative agli alimenti offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio oppure imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta. Gli Stati membri possono imporre l’obbligo di indicare determinate informazioni previste per gli alimenti preimballati anche sugli alimenti non preimballati. Gli Stati membri possono inoltre adottare misure nazionali relative alle modalità con cui tali informazioni devono essere rese disponibili, nonché alla forma in cui devono essere fornite o presentate.
In base a quanto sopra, la Repubblica di Croazia ha adottato il regolamento relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti non preimballati ai consumatori (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia, nn. 144/14, 64/20 e 144/20).
Il presente regolamento stabilisce l’obbligo di indicare il paese di origine o il luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate e congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili. Il regolamento relativo all’indicazione dell’origine delle carni fresche, refrigerate e congelate non preimballate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili stabilisce che le informazioni obbligatorie, comprese quelle relative alla provenienza, debbano essere fornite per iscritto, in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili e, se del caso, indelebili, nei locali di vendita, in prossimità dell’alimento a cui si riferiscono o sull’imballaggio, qualora l’alimento sia conservato preimballato nei locali di vendita. Inoltre l’indicazione della provenienza è conforme al regolamento di esecuzione (UE) n. 1337/2013 della Commissione, del 13 dicembre 2013, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili,
nonché al regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, per i bovini. Il regolamento relativo all’indicazione dell’origine delle carni bovine non preimballate prevede che debbano essere fornite le seguenti informazioni: paese di nascita, di ingrasso e di macellazione oppure, se l’animale è nato, è stato ingrassato e macellato nello stesso paese, è possibile riportare la dicitura "Origine:".
Nessuno dei due regolamenti specifica la dimensione dei caratteri né la posizione esatta in cui devono essere riportate le informazioni sull’origine nel caso di alimenti non preimballati.
L’obiettivo del progetto di proposta di regolamento relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti non preimballati ai consumatori (Gazzetta ufficiale nn. 144/14, 64/20 e 144/20), che prevede una presentazione più precisa e visibile delle informazioni sull’origine delle carni non preimballate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili presso il punto di vendita al consumatore finale, è garantire che i consumatori siano informati in modo più preciso e visibile sull’origine delle carni non imballate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili. Considerando che i consumatori europei attribuiscono grande importanza all’origine dei prodotti (indagine Eurobarometro dell’aprile 2025 sulla sicurezza alimentare nell’Unione europea), ciò consentirà ai consumatori di prendere decisioni di acquisto informate.
9 bis. Adeguatezza della misura adottata per conseguire l’obiettivo perseguito: adeguatezza della misura: la misura è adeguata al raggiungimento dell’obiettivo legittimo perseguito?
Il regolamento che modifica il regolamento relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti non preimballati ai consumatori è adottato in conformità del suddetto regolamento (UE) n. 1169/2011. Lo scopo della presente misura nazionale è quello di tutelare gli interessi dei consumatori e di prevenire la concorrenza sleale, ovvero di evitare che i consumatori vengano indotti in errore riguardo all’origine della carne non preimballata. La misura prescrive con precisione l’ubicazione delle informazioni sull’origine delle carni non preimballate esposte presso il punto di vendita, nonché le dimensioni dei caratteri da utilizzare. Ciò garantirà che i consumatori siano informati in modo più preciso e visibile sull’origine delle carni non preimballate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili presso il punto di vendita; pertanto tale misura è ritenuta adeguata al raggiungimento di un obiettivo legittimo.
9 ter. Necessità: la misura va oltre quanto necessario per raggiungere l’obiettivo? Esistono misure alternative o meno restrittive e, in tal caso, perché non sono state scelte?
Le normative nazionali o europee stabiliscono che i consumatori devono essere informati dell’origine delle carni non preimballate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili; tuttavia non specificano la dimensione del carattere o l’ubicazione esatta in cui le informazioni sull’origine devono essere esposte nel punto di vendita. L’adozione del presente regolamento, che modifica il regolamento relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti non preimballati ai consumatori, è considerata l’unica e più efficace misura per raggiungere l’obiettivo prefissato, ovvero informare il consumatore in modo più preciso e visibile sull’origine della carne non preimballata, consentendogli così di compiere scelte di acquisto informate. Il vantaggio principale del regolamento è che rappresenta una normativa nazionale aggiornata e in linea con le disposizioni generali del regolamento (UE) n. 1169/2011.
9 quater. Onere eccessivo rispetto all’obiettivo perseguito: proporzionalità della misura: la misura costituisce un onere eccessivo rispetto all’obiettivo legittimo perseguito e, se sì, perché è stato necessario, al fine di tutelare l’interesse pubblico, imporre la restrizione o l’obbligo in questione?
La presente misura non è considerata un onere eccessivo rispetto all’obiettivo perseguito; l’unico requisito è che l’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni fornite sui prodotti alimentari non preimballati si limiti a rendere più chiaramente accessibili al consumatore le informazioni già obbligatorie relative all’origine della carne non preimballata. Gli oneri amministrativi derivanti dall’obbligo di indicare in modo più visibile l’origine della carne non preimballata nel punto di vendita sono ridotti al minimo e non sono sproporzionati rispetto all’obiettivo perseguito, ovvero fornire informazioni al consumatore ed evitare che questi venga indotto in errore riguardo all’origine della carne non preimballata. Inoltre tale disposizione non inciderebbe sul commercio dei prodotti di cui trattasi all’interno della Comunità.
10. Riferimento/i al/ai testo/i di base: i testi di base sono stati inviati nell’ambito di una precedente notifica:
2014/0396/HR
2020/0014/HR
11. Invocazione della procedura d’urgenza: no
12. Si prega di fornire il motivo dell’urgenza:
13. Richiesta di riservatezza: no
14. È una misura fiscale? No
15. Ha una valutazione d'impatto? No
16.
Aspetto OTC: No
Aspetto SPS: No
**********
Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu