Messaggio 002
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2020) 01101
Direttiva (UE) 2015/1535
Traduzione del messaggio 001
Notifica: 2020/0174/D
No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.
(MSG: 202001101.IT)
1. MSG 002 IND 2020 0174 D IT 30-03-2020 D NOTIF
2. D
3A. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E C 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6353, Fax: 0049-30-2014-5379, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de
3B. Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, Referat V B 2, 10117 Berlin
Tel.: 0049-30-18580-9522, Fax: 0049-30-18580-9525, E-Mail: poststelle@bmjv.bund.de
4. 2020/0174/D - SERV60
5. Progetto di legge recante modifica della legge sul miglioramento dell'applicazione della legge nelle reti sociali
6. Fornitori di reti sociali e piattaforme per la condivisione di video
7. -
8. La legge sul miglioramento dell'applicazione della legge nelle reti sociali (Netzwerkdurchsetzungsgesetz - NetzDG) obbliga le grandi reti sociali a organizzare un sistema di gestione dei reclami nell'ambito del quale dovranno ricevere e verificare i reclami degli utenti ed eliminare oppure bloccare i contenuti illeciti, ossia i contenuti penalmente perseguibili.
Il progetto di legge adegua la legge NetzDG alle nuove disposizioni della direttiva (UE) 2018/1808, che ha modificato la direttiva 2010/13/UE sui servizi di media audiovisivi (direttiva AVMS). La direttiva AVMS contiene nuove disposizioni per norme di conformità finalizzate alla tutela da contenuti inammissibili nei servizi di piattaforma per la condivisione di video. Questi servizi sono già oggi inclusi in parte nella legge NetzDG. A differenza della legge NetzDG attualmente in vigore, la direttiva AVMS impone anche l'introduzione di requisiti di conformità per fornitori tematici e di piccole dimensioni.
Viene rispettata l'attribuzione di competenze tra gli Stati membri disciplinata nella direttiva AVMS. Per i servizi di piattaforma per la condivisione di video che sono stabiliti o si considerano stabiliti in un altro Stato membro, si presuppone che il livello di tutela minimo armonizzato a livello del diritto dell'Unione dall'articolo 28 ter della direttiva AVMS relativamente a determinati contenuti sia sostanzialmente garantito dall'altro Stato membro. In questo contesto, ci si attiene alla competenza primaria del paese di origine prevista dall'articolo 28 bis, paragrafo 1 della direttiva AVMS. La competenza sul cosiddetto mercato potrà essere attribuita alle autorità tedesche, in conformità all'articolo 28 bis, paragrafo 5 della direttiva AVMS in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 2000/31/CE (direttiva sul commercio elettronico), solo in casi di particolare necessità e, in linea di principio, a seguito di una procedura di consultazione con il paese di origine.
Il recepimento della direttiva AVMS avviene negli articoli da 3d a 3f della legge NetzDG. In proposito, l'articolo 3d della legge NetzDG contiene le definizioni e le regole necessarie per determinare lo Stato membro competente ai sensi dell'articolo 28 bis, paragrafo 1 della direttiva AVMS in cui è stabilito o si considera stabilito un fornitore. L'articolo 3e, paragrafo 1 della legge NetzDG stabilisce che ai servizi di piattaforma per la condivisione di video si applicano di norma le disposizioni della legge NetzDG, tenuto conto tuttavia delle norme speciali previste all'articolo 3e, paragrafi da 2 a 4 della legge NetzDG, in particolare per quanto riguarda i fornitori esteri e di dimensioni minori. Tali norme speciali si applicano ai video e ai programmi generati dagli utenti contemplati dalla direttiva AVMS, mentre ad esempio i contenuti testuali non sono interessati e non sussiste quindi alcuna restrizione all'attuale applicabilità della legge NetzDG. Con l'articolo 3f della legge NetzDG viene istituito un organismo di conciliazione per le controversie con i servizi di piattaforma per la condivisione di video.
Il progetto di legge prevede ulteriori modifiche che migliorano in particolare la condizione giuridica degli utenti rispetto alle reti sociali in caso di controversie attinenti alle attività delle reti, ad es. la cancellazione di un contenuto, e garantiscono una maggiore trasparenza.
Alla luce delle esperienze maturate con le attuali relazioni sulla trasparenza, occorre aumentare il contenuto informativo e la comparabilità delle relazioni sulla trasparenza di cui all'articolo 2 della legge NetzDG. Pertanto, in futuro occorrerà riferire in merito ai cambiamenti nelle relazioni sulla trasparenza rispetto ai precedenti periodi di informativa e sui possibili motivi di tali cambiamenti. Per rendere più agevole al pubblico una certa comparabilità tra le relazioni di differenti fornitori, in futuro le relazioni dovranno contenere una sintesi delle informazioni essenziali. Inoltre in futuro occorrerà riferire anche in merito alla gestione dei ricorsi (ad es. numero di "put-back") e ai principi di funzionamento delle procedure automatizzate di individuazione dei contenuti da eliminare, ove impiegati dal fornitore. In futuro i fornitori dovranno anche riferire se e in quale misura sia garantito alla scienza e alla ricerca l'accesso alle possibilità di acquisire nozioni per la valutazione in forma anonima, relativamente a specifici casi di contenuti illeciti, azioni concertate di diffusione di tali contenuti e collegamento di contenuti illeciti a particolari caratteristiche personali.
L'articolo 3, paragrafo 1, frase 2 della legge NetzDG è invece integrato chiarendo che i canali di comunicazione tramite i quali potranno essere trasmessi i reclami sui contenuti illeciti dovranno essere facilmente utilizzabili e dovranno essere, tra l'altro, facilmente riconoscibili e immediatamente raggiungibili già dal contenuto. A tale scopo si chiarisce ulteriormente che un "flusso di click" lungo, complicato o di difficile individuazione dal contenuto da segnalare fino alla possibilità di trasmissione del reclamo non è compatibile con la legge.
Con il nuovo articolo 3b della legge NetzDG viene introdotta una cosiddetta procedura di ricorso. In questo modo si assicura che gli autori del reclamo da una parte e gli autori del contenuto dall'altra possano richiedere facilmente al fornitore di una rete sociale la revisione di una decisione relativamente a un contenuto.
Con l'articolo 3c della legge NetzDG è introdotta una possibilità di riconoscimento per un organismo di conciliazione di diritto privato. Tale forma di conciliazione può contribuire al raggiungimento di una soluzione extragiudiziale per le controversie tra gli autori dei reclami o gli utenti e il fornitore.
L'articolo 4a della legge NetzDG introduce poteri di vigilanza e di comando per l'Ufficio federale di giustizia.
All'articolo 5, paragrafo 1 della legge NetzDG si chiarisce la possibilità di trasmettere alle persone preposte un reclamo con cui si contesta l'infondatezza della presunzione di illiceità dei contenuti. Questa fattispecie comprende in particolare le azioni di ripristino con le quali si chiede il ripristino di un contenuto eliminato dalla rete sociale con opportuna motivazione oppure si contesta l'inammissibilità della chiusura di un account così motivata.
Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2 della legge NetzDG, in futuro le persone aventi diritto disponibili quali persone di contatto nazionali delle autorità preposte all'applicazione della legge dovranno essere indicate direttamente all'Ufficio federale di giustizia, che a sua volta potrà darne comunicazione alle autorità preposte all'applicazione della legge.
L'articolo 14, paragrafi 3 e 4 della legge sui media elettronici (Telemediengesetz - TMG) è integrato prevedendo che in futuro il tribunale investito della decisione sull'ammissibilità di una pubblicazione di dati potrà imporre anche l'obbligo di pubblicazione dei dati.
9. Rimane attuale la necessità di contrastare l'incitamento all'odio penalmente perseguibile su Internet. I cittadini hanno il diritto di aspettarsi che attacchi penalmente perseguibili come l'istigazione all'odio razziale o le minacce non rimangano senza risposta. Lo stesso vale su Internet. Inoltre, l'incitamento all'odio penalmente perseguibile può diventare un terreno fertile per attacchi fisici alla vita e all'incolumità dei cittadini. L'incitamento all'odio penalmente perseguibile può altresì causare gravi intimidazioni che, oltre alla libertà di opinione e di azione dell'individuo, mettono a rischio il confronto democratico in quanto tale, e quindi i fondamenti della nostra democrazia nel suo complesso.
L'approccio della legge NetzDG, entrata in vigore il 1° ottobre 2017, che prevede la specificazione delle responsabilità dei fornitori di reti sociali nel trattare le denunce dei contenuti illeciti loro comunicati (notice-and-take-down), ha sostanzialmente dimostrato la sua validità.
Ciononostante, l'esperienza pratica maturata finora con la legge NetzDG dimostra che alcune norme dovrebbero essere ulteriormente sviluppate. Inoltre, la legge NetzDG deve essere adeguata alle nuove disposizioni della direttiva AVMS.
Le integrazioni contenute nel presente progetto definiscono il sistema di gestione dei reclami già introdotto con la legge NetzDG (ad es. la procedura di ricorso, i requisiti per gli istituti di autoregolamentazione regolamentata) e rientrano quindi nelle procedure da disciplinare ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, seconda parte della frase, della direttiva sul commercio elettronico. Il progetto non inasprisce i requisiti per il controllo e, ove necessario, la rapida rimozione o il blocco dei contenuti. Le norme sulla conciliazione non comportano alcun obbligo per i fornitori di limitare la prestazione di servizi, tanto più che l'articolo 17 della direttiva sul commercio elettronico non intende limitare i meccanismi nazionali di risoluzione extragiudiziale delle controversie.
10. Riferimenti a testi di base: legge sul miglioramento dell'applicazione della legge nelle reti sociali del 1° settembre 2017 (BGBl. I pag. 3352)
https://www.gesetze-im-internet.de/netzdg/NetzDG.pdf
legge sui media elettronici del 26 febbraio 2007 (BGBl. I pag. 179), da ultimo modificata dall'articolo 11 della legge dell'11 luglio 2019 (BGBl. I pag. 1066)
https://www.gesetze-im-internet.de/tmg/TMG.pdf
11. No
12. -
13. No
14. No
15. Il progetto comporta per i fornitori di reti sociali costi di conformità in soluzione unica pari a 284 000 euro e a 2 279 000 euro annui. Di questi, 45 400 euro in soluzione unica e 89 400 euro annui sono attribuibili al recepimento 1:1 dell'articolo 28 ter della direttiva 2010/13/UE (direttiva AVMS). Per il governo federale sono previsti costi di conformità pari a 1 064 987,22 euro annui. Per le amministrazioni giudiziarie dei Land si stimano costi supplementari pari a 63 000 euro annui.
16. Aspetto OTC
No – Il progetto non ha ripercussioni significative sul commercio internazionale.
Aspetto SPS
No – Il progetto non ha ripercussioni significative sul commercio internazionale.
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Commissione europea
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