Messaggio 002
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2020) 03921
Direttiva (UE) 2015/1535
Traduzione del messaggio 001
Notifica: 2020/0682/S
No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.
(MSG: 202003921.IT)
1. MSG 002 IND 2020 0682 S IT 02-11-2020 S NOTIF
2. S
3A. Kommerskollegium
Box 6803, 113 86 Stockholm
Sverige
Tel: 08-690 48 00
E-post: 1535@kommerskollegium.se
3B. Regeringskansliet, Miljödepartementet
103 33 Stockholm
Sverige
4. 2020/0682/S - C00C
5. Ordinanza recante modifica dell'ordinanza relativa ai pesticidi (2014:425)
6. Uso di prodotti fitosanitari
7. - Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi
8. Informazioni generali
La direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi mira a ridurre i rischi e gli impatti dell'uso dei pesticidi sulla salute umana e sull'ambiente. Per il conseguimento di tale obiettivo, gli Stati membri sono tenuti ad adottare qualsivoglia misura necessaria atta a promuovere la protezione delle piante con un apporto di pesticidi basso e, nella misura più ampia possibile, a dare la priorità ai metodi non chimici. Le disposizioni della direttiva costituiscono regole minime che consentono allo Stato membro di imporre requisiti più rigorosi per il conseguimento dello scopo della direttiva.
L'articolo 12 della direttiva prevede che lo Stato membro garantisca che l'uso di pesticidi sia ridotto al minimo o vietato nelle aree utilizzate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili quali definiti all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1107/2009, quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi e aree ricreative, cortili delle scuole e parchi gioco per bambini, nonché in prossimità di aree in cui sono ubicate strutture sanitarie. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 14, del regolamento (CE) n. 1107/2009, per gruppi vulnerabili si intendono le persone che necessitano di un'attenzione particolare nel quadro della valutazione degli effetti acuti o cronici dei prodotti fitosanitari sulla salute. Tale categoria comprende le donne incinte e in allattamento, i nascituri, i neonati e i bambini, gli anziani, i lavoratori e i residenti fortemente esposti ai pesticidi sul lungo periodo.
Nella relazione 2017/2284 (INI) sull'attuazione della direttiva il Parlamento europeo ha esortato gli Stati membri a vietare l'uso dei prodotti fitosanitari chimici nelle aree utilizzate dalla popolazione e da gruppi di popolazione vulnerabili, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva.
L'articolo 12 è attuato nella legislazione svedese dal capitolo 2, articolo 40 dell'ordinanza relativa ai pesticidi. In virtù della disposizione è necessaria un'autorizzazione speciale, concessa dal comune, per l'uso professionale dei prodotti fitosanitari su, ad esempio, appezzamenti di terreno di condomini, nei cortili scolastici e delle scuole dell'infanzia, nei parchi giochi a cui il pubblico ha accesso e nei parchi e nei giardini a cui il pubblico ha accesso.
Il divieto dell'uso professionale dei prodotti fitosanitari è pertanto già attualmente il punto di partenza per dette aree.
L'uso di prodotti fitosanitari in giardini privati e in ambienti domestici non è disciplinato, malgrado il fatto che l'uso in tali ambienti possa costituire un pericolo per gruppi di popolazione vulnerabili, ad es. i bambini piccoli. L'uso di prodotti fitosanitari nei giardini privati e nelle aree adibite a orto può danneggiare altresì gli insetti impollinatori e le acque sotterranee.
La direttiva impone agli Stati membri di elaborare piani d'azione nazionali per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (articolo 4). Lo Stato membro è tenuto a definire nel piano d'azione nazionale obiettivi quantitativi, traguardi, misure e tempi per ridurre i rischi e le conseguenze dell'uso di pesticidi sulla salute umana e sull'ambiente e per incoraggiare lo sviluppo e l'introduzione della gestione integrata nonché approcci alternativi o tecniche per ridurre la dipendenza dall'uso dei pesticidi. La difesa integrata è definita nella direttiva come attenta considerazione di tutti i metodi di protezione fitosanitaria disponibili e conseguente integrazione di misure appropriate intese a scoraggiare lo sviluppo di popolazioni di organismi nocivi e che mantengono l'uso dei prodotti fitosanitari e altre forme di intervento a livelli che siano giustificati in termini economici ed ecologici e che riducono o minimizzano i rischi per la salute umana e per l'ambiente.
Nell'aprile 2019, il governo ha adottato un piano d'azione svedese rivisto (piano d'azione nazionale svedese per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari per il periodo 2019-2022, N2019/01607/SMF). L'obiettivo generale del piano d'azione svedese è il conseguimento di una tendenza di riduzione del rischio. Il piano prevede sei obiettivi, tra cui la riduzione dei rischi per l'ambiente e per la salute nonché la limitazione dei prodotti fitosanitari potenzialmente dannosi per gli insetti impollinatori, in modo tale che i rischi che essi corrono siano ridotti al minimo.
Contenuto della regolamentazione
La proposta prevede che qualsivoglia impiego di prodotti fitosanitari sia vietato in determinati luoghi. Già attualmente vige il divieto di impiego in prati e in pascoli non adatti all'aratura, ma utilizzabili per la falciatura o per il pascolo. Ai sensi della proposta, verrà aggiunto quanto segue:
- i cortili scolastici e i cortili delle scuole dell'infanzia a cui il pubblico ha accesso;
- parchi, giardini e altre aree destinate principalmente ad attività ricreative a cui il pubblico ha accesso;
- aree adibite a orto e serre non utilizzate professionalmente;
- appezzamenti di terreno per edifici residenziali (il riferimento è altresì a edifici sull'appezzamento di terreno) e piante in vaso nell'ambiente del giardino domestico;
- piante da interni, salvo quelle siti in locali di produzione, magazzini e simili.
In virtù della proposta, l'Agenzia svedese per le sostanze chimiche potrà emanare regolamenti sulle esenzioni dal divieto di sostanze attive nei prodotti fitosanitari che si ritiene costituiscano un rischio limitato per la salute umana e per l'ambiente.
L'Ente svedese per l'agricoltura ha il diritto di emanare regolamenti sulle esenzioni dal divieto al fine di prevenire l'introduzione, l'insediamento e la diffusione di organismi nocivi da quarantena nonché le esenzioni necessarie per la coltivazione di piante conservate presso la Banca nazionale svedese dei geni o presso il Centro di risorse genetiche nordiche.
L'Ente svedese per l'agricoltura ha il diritto di emanare regolamenti sulle esenzioni dal divieto al fine di prevenire l'introduzione, l'insediamento e la diffusione di specie esotiche invasive su prati o su pascoli non adatti per l'aratura, ma che possono essere utilizzati per la falciatura o per il pascolo. L'Agenzia svedese per la protezione ambientale ha il diritto di emanare regolamenti sulle esenzioni necessarie per prevenire la diffusione di specie esotiche invasive in altri luoghi ove i divieti siano di applicazione.
Un comune potrà, in singoli casi, concedere un'esenzione dal divieto d'uso qualora il prodotto fitosanitario goda dell'approvazione dell'Agenzia svedese per le sostanze chimiche e l'uso sia conforme alle condizioni per l'approvazione e sia necessario per la coltivazione di piante conservate presso la Banca nazionale svedese dei geni o presso il Centro di risorse genetiche nordiche o per altri motivi particolari.
L'uso professionale richiede già l'autorizzazione del comune in taluni luoghi. La proposta prevede che alcuni di detti luoghi siano invece inseriti nella nuova disposizione sul divieto d'uso. Quanto sopra vale per:
- appezzamenti di terreno di condomini;
- cortili scolastici e cortili delle scuole dell'infanzia;
- parchi giochi a cui il pubblico ha accesso;
- parchi e giardini a cui il pubblico ha accesso.
In altri luoghi ove attualmente l'uso professionale richiede l'autorizzazione, ciò continuerà a valere. Quanto sopra si applica:
- ai campi sportivi e ricreativi;
- ai lavori di pianificazione e di edificazione;
- alle aree stradali e alle superfici di ghiaia nonché ad altre superfici altamente permeabili;
- alle superfici asfaltate o in calcestruzzo o a quelle in altri materiali duri.
Tuttavia, l'uso di agenti con sostanze attive esentati dal regolamento dell'Agenzia svedese per le sostanze chimiche sarà altresì esentato dall'obbligo di autorizzazione.
L'uso professionale in alcuni luoghi aggiuntivi prevede attualmente che una notifica scritta sia fatta pervenire al comune. Quanto sopra vale per:
- aree stradali, al fine di prevenire l'introduzione, l'insediamento o la diffusione di specie esotiche invasive o di impedire l'introduzione, l'insediamento o la diffusione di organismi nocivi da quarantena;
- terrapieni;
- aree non disciplinate dai requisiti di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 40 e che dispongono di un'area contigua superiore a 1 000 metri quadrati ove il pubblico può circolare liberamente.
Restano vigenti gli obblighi di comunicazione relativi a detti luoghi, con l'aggiunta dei luoghi non soggetti al divieto d'uso. Tuttavia, l'uso di agenti con sostanze attive esentati dal regolamento dell'Agenzia svedese per le sostanze chimiche sarà esentato dall'obbligo di notifica.
Si propone che il regolamento entri in vigore il 1° febbraio 2021. Si propone che l'autorizzazione per l'uso professionale dei prodotti fitosanitari, sancita ai sensi dei regolamenti precedenti, continui a essere di applicazione, ma non oltre il 31 dicembre 2022.
9. Lo scopo del regolamento è ridurre al minimo l'uso di prodotti fitosanitari nelle aree utilizzate dalla popolazione o da gruppi di popolazione vulnerabili in conformità con i requisiti di cui alla direttiva 2009/128/CE. Il regolamento mira altresì al conseguimento dell'obiettivo svedese di qualità ambientale "un ambiente non tossico".
L'articolo 12, della direttiva 2009/128/CE fornisce esempi di aree utilizzate da gruppi di popolazione vulnerabili. L'elenco di cui al suddetto articolo non è esaustivo. Gruppi di popolazione vulnerabili come i bambini piccoli possono essere danneggiati dall'esposizione ai pesticidi anche nelle aree di cui al capitolo 2, articolo 37 della proposta, il che giustifica un divieto generale di utilizzo di prodotti fitosanitari in tali aree.
Attualmente, si applica la regola per cui l'autorizzazione comunale per uso professionale non è concessa in dette aree qualora vi siano alternative ragionevoli. Poiché spesso esistono alternative, i divieti proposti incrementano altresì la chiarezza del regolamento, riducendo al contempo gli oneri amministrativi per i comuni.
Il provvedimento intende anche promuovere metodi alternativi all'utilizzo di prodotti fitosanitari chimici in tali aree. Il regolamento proposto costituisce parte dell'attuazione dei principi generali sulla protezione integrata delle piante in Svezia e prevede che la priorità sia data ai metodi non chimici.
Si ritiene che non esistano misure meno invasive per raggiungere l'obiettivo prefissato. Le misure sono proporzionate in quanto è possibile emanare regolamenti che esentano dal divieto di tali sostanze attive nei prodotti fitosanitari che si ritenga presentino un rischio limitato per la salute umana e per l'ambiente e per gli usi necessari al fine di prevenire l'introduzione, l'insediamento e la diffusione di specie esotiche invasive e di organismi nocivi da quarantena. Si prevede altresì la possibilità di emanare regolamenti sulle esenzioni per detti usi in quanto necessari per la coltivazione di piante conservate presso la Banca nazionale svedese dei geni o presso il Centro di risorse genetiche nordiche. Inoltre, il comune può decidere in merito alle esenzioni necessarie per la coltivazione di piante conservate presso la Banca nazionale svedese dei geni o presso il Centro di risorse genetiche nordiche o per altri motivi particolari.
Le misure sono un presupposto necessario per il conseguimento dell'obiettivo del piano d'azione nazionale volto a ridurre i rischi e le conseguenze dell'uso di prodotti fitosanitari sulla salute umana e sull'ambiente nonché dell'obiettivo di adeguare l'uso di prodotti fitosanitari dannosi per gli insetti impollinatori al fine di ridurre i rischi al minimo.
Il regolamento non prevede clausole sul riconoscimento reciproco poiché la proposta riguarda unicamente l'uso.
10. Testi di base non disponibili
11. No
12. -
13. No
14. No
15. Sì
16. Aspetto OTC
No - Il progetto non ha ripercussioni significative sul commercio internazionale.
Aspetto SPS
No - Il progetto non è una misura sanitaria o fitosanitaria.
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Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
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