Messaggio 002
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2022) 04124
Direttiva (UE) 2015/1535
Traduzione del messaggio 001
Notifica: 2022/0808/E
No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.
(MSG: 202204124.IT)
1. MSG 002 IND 2022 0808 E IT 11-11-2022 E NOTIF
2. E
3A. Subdirección General de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes y Comunicaciones, y de Medio Ambiente.
Dirección General de Coordinación del Mercado Interior y otras Políticas Comunitarias.
Secretaría de Estado para la Unión Europea
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
Plaza del Marqués de Salamanca, 8 (28006 Madrid)
3B. Subdirección General de Acuicultura, Comercialización Pesquera y Acciones Estructurales
Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura
Secretaría General de Pesca
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
4. 2022/0808/E - C10A
5. Regio decreto che disciplina le denominazioni commerciali nazionali e le denominazioni di alimenti conservati e preparati consentiti in Spagna, applicabili ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
6. Prodotti della pesca e dell'acquacoltura ammessi nell'elenco delle denominazioni commerciali, compresi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura conservati o preparati, conformemente all'allegato I, lettere a), b), c), e), h) e i), del regolamento (UE) n. 1379/2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura
7. - Il regio decreto fa riferimento al regolamento (UE) n. 1379/2013, dell'11 dicembre, recante l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
Le denominazioni commerciali nazionali ammesse in Spagna di cui all'allegato I, lettere a), b), c) ed e), del regolamento (UE) n. 1379/2013 sono stabilite al fine di fornire le informazioni obbligatorie di cui all'articolo 35 dello stesso.
Le denominazioni degli alimenti conservati o preparati di cui all'allegato I, lettere h) e i) del regolamento (UE) n. 1379/2013 sono altresì stabilite al fine di fornire le informazioni obbligatorie di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1169/2011.
8. Il contenuto del regio decreto riflette in primo luogo il suo oggetto, seguito dalle definizioni contenute nella normativa europea e nazionale in materia di pesca e si applicano le definizioni di cui agli articoli 3 e 4 del regio decreto 1521/1984, del 1º agosto, che approva i regolamenti tecnico-sanitari per gli stabilimenti e i prodotti della pesca e dell'acquacoltura con destinazione per il consumo umano.
Il regio decreto stabilisce inoltre la condizione fondamentale per la vendita di prodotti della pesca e dell'acquacoltura ai gruppi o consumatori finali, precisa il riesame annuale dell'elenco delle denominazioni commerciali nazionali consentite in Spagna e delle denominazioni di alimenti conservati e preparati applicabili ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura e specifica la procedura da adottare per il riesame e l'aggiornamento dell'elenco.
Stabilisce inoltre la procedura da adottare per la cooperazione amministrativa tra l'amministrazione centrale dello Stato e gli organi competenti delle comunità autonome, nonché il regime sanzionatorio di cui alla legge n. 3/2001 del 26 marzo.
Definisce la clausola del mercato unico, unitamente all'uso di denominazioni alternative per le specie Sardina Pilchardus, Trachurus spp., Auxis rochei, Auxhis thazard, Merluccius spp. e Macruronus spp., oltre a prevedere un periodo di 12 mesi dall'entrata in vigore del regio decreto per conformarsi alle nuove norme per le scorte di prodotti in scatola o preparati e contenitori etichettati fino all'esaurimento delle scorte, nonché un periodo di sei mesi per adeguarsi a un'eventuale pubblicazione di una decisione che riconosce una nuova denominazione di alimenti in scatola o preparati.
Infine, sono illustrati nel dettaglio i regolamenti abrogati e modificati. L'allegato IV del regio decreto 1521/1984 del 1° agosto, unitamente all'articolo 2 dell'ordinanza del 15 ottobre 1985, recante approvazione della norma di qualità per le conserve di cozze, vongole e arselle, e l'articolo 2 dell'ordinanza del 15 ottobre 1985 recante approvazione della norma di qualità per le cozze cotte e congelate sono abrogati.
Il regio decreto 1521/1984 è modificato, in particolare l'articolo 3 (Modelli per la presentazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura) e l'articolo 4 (parti dei prodotti della pesca).
Infine, il regio decreto stabilisce l'attribuzione dei poteri, la competenza del ministero dell'Agricoltura, della pesca e dell'alimentazione di emanare norme dettagliate e, in allegato, l'elenco delle denominazioni commerciali nazionali consentite in Spagna e le denominazioni di alimenti conservati e preparati applicabili ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
9. L'obiettivo della norma è adeguare l'attuale legislazione nazionale ai cambiamenti scientifici, alle nuove tendenze e abitudini di consumo e all'attuale clima commerciale, nonché all'attuale legislazione dell'Unione europea sull'informazione alimentare ai consumatori e alle norme comuni in materia di commercializzazione per prodotti specifici (come per alcune delle specie ittiche più ambite tra i consumatori finali come tonno, palamita, sardine e prodotti affini alle sardine).
Inoltre, mira a istituire e semplificare, anche in un unico organismo di regolamentazione, sia le denominazioni commerciali nazionali, sia le denominazioni dei preparati o degli alimenti in scatola accettati in Spagna applicabili ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
D'altra parte, tenendo conto dell'ambito e del contenuto della norma, viene introdotta una procedura per la revisione e l'aggiornamento dell'elenco delle denominazioni commerciali nazionali e delle denominazioni e dei preparati alimentari in scatola applicabili ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
Dalla notifica precedente (2020/0582/E), il progetto ha subito una serie di modifiche per cui è raccomandabile ripetere la procedura. In particolare, vi sono state modifiche che hanno interessato alcune denominazioni contenute nell'allegato, nonché miglioramenti nella formulazione del testo della norma e di alcune specifiche.
10. Riferimenti ai testi di base: - regolamento (UE) n. 1380/2013 dell'11 dicembre relativo alla politica comune della pesca
- regolamento (UE) n. 1379/2013 dell'11 dicembre relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura
- regolamento (UE) n. 1169/2011, del 25 ottobre, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori
- regio decreto 1521/1984 del 1º agosto, recante approvazione del regolamento tecnico e sanitario degli stabilimenti di pesca e dei prodotti e dell'agricoltura per il consumo umano (https://www.boe.es/boe/dias/1984/08/22/pdfs/A24166-24186.pdf).
I testi di base sono stati trasmessi nell'ambito di una precedente notifica: 2020/0582/E
11. No
12. -
13. No
14. No
15. -
16. Aspetto OTC
Sì
Aspetto SPS
No - Il progetto non è né una misura sanitaria né fitosanitaria
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