Messaggio 001
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2025) 1793
Direttiva (UE) 2015/1535
Notifica: 2025/0360/DE
Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20251793.IT
1. MSG 001 IND 2025 0360 DE IT 08-07-2025 DE NOTIF
2. Germany
3A. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat EB3, E-Mail: infonorm@bmwe.bund.de
3B. Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration, Sachgebiet A4, E-Mail: Sachgebiet-A4@stmi.bayern.de
4. 2025/0360/DE - H10 - Giochi d'azzardo
5. Secondo trattato statale che modifica il trattato statale sul gioco d’azzardo del 2021 (2o GlüÄndStV 2021)
6. Regolamentazione del gioco d’azzardo in Germania
7.
8. Il trattato statale sul gioco d’azzardo del 2021 (GlüStV 2021), entrato in vigore il 1º luglio 2021, è stato sottoposto a un riesame iniziale il 31 dicembre 2023. Sulla base di tale riesame, è necessario apportare le seguenti modifiche:
1. La base giuridica del "blocco dell’IP", di cui all’articolo 9, paragrafo 1, terzo comma, punto 5), del GlüStV 2021, sarà adattata per rispecchiare la legislazione vigente, come modificata nel frattempo, e l’attuale giurisprudenza dei massimi organi giurisdizionali (cfr. Tribunale amministrativo federale (BVerwG), sentenza del 19 marzo 2025, 8 C 3.24). In futuro, il criterio di responsabilità sarà soppresso per il blocco dell’IP, in modo che anche i fornitori di accesso a Internet siano registrati come destinatari delle misure. Oltre al blocco completo dei siti web, la base giuridica riguarda anche la rimozione di contenuti illegali (cfr. articolo 1, paragrafo 3, lettera a), del 2o GlüÄndStV 2021-E).
2. L’attuale competenza di interrogazione dell’autorità di rilascio delle licenze ai sensi dell’articolo 4 ter, paragrafo 2, punto 2), del GlüStV 2021 deve essere estesa alle autorità nazionali di contrasto conformemente alle competenze già in vigore per l’autorità di vigilanza e, in considerazione delle attività commerciali internazionali degli organizzatori, alle autorità straniere di contrasto e sicurezza (articolo 1, paragrafo 1, del 2o GlüÄndStV 2021-E).
3. Per gli stessi motivi, l’attuale facoltà delle autorità di vigilanza sul gioco d’azzardo di collaborare con determinate autorità e di scambiare dati a norma dell’articolo 9, paragrafo 3 bis, del GlüStV 2021, deve essere prorogata: sarà ora possibile collaborare anche con le autorità di contrasto straniere, con le autorità di sicurezza (nazionali e straniere) e con l’Ufficio centrale per le indagini sulle operazioni finanziarie (articolo 1, paragrafo 3, lettera b), del 2o GlüÄndStV 2021-E).
4. Secondo il trattato statale, il confronto con il file della lista nera prescritto dall’articolo 8, paragrafo 3, del GlüStV 2021 può essere effettuato solo utilizzando l’identificatore di accesso assegnato alla stabile organizzazione pertinente nell’area geografica, o al dominio Internet pertinente nel caso del gioco d’azzardo online, e la divulgazione dell’identificatore di accesso e l’autorizzazione al suo uso da parte di terzi è vietata (articolo 1, paragrafo 2, del 2o GlüÄndStV 2021-E); al fine di far rispettare gli obblighi, il catalogo dell’articolo 28 bis, paragrafo 1, è ampliato dalle corrispondenti ammende ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 7, del 2o GlüÄndStV 2021-E). Lo scopo della disposizione è quello di consentire una chiara assegnazione delle consultazioni del file della lista nera e quindi di facilitare la vigilanza.
5. L’articolo 27 nonies, paragrafo 3, punto 2), del GlüStV 2021 prevede che, per tutti i contratti conclusi dall’autorità congiunta per il gioco d’azzardo degli Stati federali (Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder, GGL), indipendentemente dalla durata del contratto, lo statuto della GGL deve prevedere un limite di valore di 100 000 EUR, oltre il quale il consiglio di amministrazione deve essere coinvolto (articolo 1, paragrafo 5, del 2o GlüÄndStV 2021-E). Attualmente il consiglio di amministrazione deve sempre decidere su contratti di durata pari o superiore a 5 anni. A tale riguardo non esiste un limite di valore. Al fine di mantenere il consiglio di amministrazione esente da decisioni che non rivestano un’importanza sostanziale, lo statuto della GGL dovrebbe in futuro poter stabilire limiti de minimis per i contratti a più lungo termine (ad esempio gli abbonamenti ai giornali).
6. L’introduzione del nuovo articolo 27 nonies, paragrafo 6 bis, del GlüStV 2021 garantisce la riservatezza delle riunioni del consiglio di amministrazione dell’autorità congiunta per il gioco d’azzardo degli Stati federali, nel rispetto dei diritti di informazione parlamentare e ufficiale.
7. La revisione dei bilanci annuali della GGL ai sensi dell’articolo 27 quaterdecies del GlüStV 2021 dovrà diventare meno burocratica: il coinvolgimento di tutte le corti dei conti negli Stati sponsor, finora richiesto per la nomina del revisore legale dei conti, si è rivelato inutile e inutilmente dispendioso in termini di tempo. Pertanto, in futuro, l’esercizio dei diritti di cui all’articolo 53, paragrafo 1, punto 1), della legge sui principi di bilancio (Haushaltsgrundsätzegesetz, HGrG) sarà reso possibile unicamente dal ministero dell’Interno della Sassonia-Anhalt in qualità di autorità di vigilanza e dalla Corte dei conti della Sassonia-Anhalt (articolo 1, paragrafo 6, del 2o GlüÄndStV 2021-E).
8. La modifica del trattato statale include anche un adeguamento redazionale dell’articolo 9 bis, paragrafo 1, punto 4), del GlüStV 2021 (articolo 1, paragrafo 4, del 2o GlüÄndStV 2021-E).
9. Tali modifiche miglioreranno gli strumenti utilizzati per combattere il gioco d’azzardo illegale, compenseranno le tendenze indesiderate e faciliteranno il lavoro dell’amministrazione e del consiglio di amministrazione della GGL.
In merito al punto 1.: il trattato statale sul gioco d’azzardo del 2021 ha reintrodotto il potere di bloccare i siti web (noto come blocco della rete) quale importante strumento per contrastare le offerte non autorizzate su Internet. Un tipo di attuazione tecnica riguarda il blocco del "sistema dei nomi di dominio". Come regola generale, tale blocco DNS deve essere impostato dal fornitore di accesso a Internet. In base alle norme attualmente in vigore, i destinatari di tale ordine di blocco amministrativo comprendevano soltanto i fornitori di servizi responsabili ai sensi degli articoli da 8 a 10 della legge sui mezzi di comunicazione telematici (Telemediengesetz, TMG). Al fine di prevenire efficacemente le minacce in futuro, il regolamento modificato rinuncia al criterio di responsabilità per includere, in particolare, i fornitori di accesso a Internet nella cerchia dei possibili destinatari di ordini di blocco ufficiali.
In merito al punto 2.: l’estensione dell’attuale competenza di interrogazione alle autorità di contrasto e di sicurezza straniere tiene conto del fatto che i richiedenti spesso appartengono ad associazioni imprenditoriali attive a livello internazionale. Nel caso di richiedenti stabiliti all’estero o di richiedenti associati a società straniere, è pertanto necessario poter interrogare le autorità di contrasto e di sicurezza straniere per richiedere le informazioni pertinenti.
In merito al punto 3.: un’estensione del regolamento alle autorità di contrasto straniere appare necessaria in considerazione della prevalenza dei fornitori internazionali di servizi di gioco d’azzardo. In particolare nel settore delle offerte di gioco d’azzardo, che è vulnerabile alla criminalità, la conoscenza più approfondita è di grande importanza, in particolare al fine di raggiungere l’obiettivo di prevenire i reati consequenziali e di accompagnamento associati al gioco d’azzardo.
In merito al punto 4.: l’inclusione esplicita dell’obbligo di utilizzare solo l’identificatore assegnato alla stabile organizzazione locale o al dominio Internet per il confronto con il file della lista nera ha lo scopo di consentire alle autorità di vigilanza competenti di associarlo con precisione e migliorare la verificabilità. Sarà ora possibile prevenire meglio qualsiasi abuso sotto forma di trasferimento degli identificatori di accesso a terzi o del loro consenso con l’introduzione di un corrispondente divieto ai sensi del trattato statale.
In merito al punto 5.: il consiglio di amministrazione, in qualità di organo della GGL, deve decidere sulle questioni fondamentali della GGL stessa. Il consiglio di amministrazione sarà inoltre responsabile della supervisione del consiglio di direzione. Affinché il consiglio di amministrazione possa svolgere compiti fondamentali e importanti, la nuova versione dell’articolo 27 nonies, paragrafo 3, secondo comma, punto 11), prevede ora una soglia per la partecipazione del consiglio di amministrazione da stabilire nello statuto per tutti i contratti conclusi dall’istituzione. Ciò semplifica l’amministrazione e garantisce la capacità operativa del consiglio di amministrazione.
In merito al punto 6.: in considerazione delle ampie competenze di vigilanza e di autorizzazione della GGL, le attività del consiglio di amministrazione, in quanto organo della GGL stessa, devono essere mantenute riservate. Senza la necessaria riservatezza, la formazione di pareri aperti e il processo decisionale neutrale da parte del consiglio di amministrazione sarebbero compromessi.
In merito al punto 7.: il coinvolgimento di tutti gli Stati sponsor, richiesto dalla legge sui principi di bilancio per l’elezione o la nomina del revisore legale, non si è dimostrato necessario e inutilmente dispendioso in termini di tempo nella pratica. Pertanto, l’articolo 27 quaterdecies, paragrafo 2, crea le condizioni affinché i diritti di cui all’articolo 53, paragrafo 1, punto 1), della HGrG siano esercitati in futuro esclusivamente dall’autorità di vigilanza competente e dalla Corte dei conti dello Stato di domicilio.
10. Riferimento ai testi di base: I testi di base sono stati inviati nell’ambito di una precedente notifica:
2020/0304/D
11. No
12.
13. No
14. No
15. No
16.
Aspetto OTC: No
Aspetto SPS: No
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Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu