Messaggio 901
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2026) 1285
Procedura d'informazione CE - EFTA
Notifica: 2026/9007/NO
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20261285.IT
1. MSG 901 IND 2026 9007 NO IT 08-05-2026 NO NOTIF
2. Norway
3A. Royal Ministry of Trade, Industry and Fisheries
Departement of Trade Policy
P.O. Box 8090, Dep
NO-0032 Oslo
Norway
3B. The Ministry of Children and Families
Department of Childhood, Youth and Familiy Affairs
P.O. Box 8036, Dep
0030 Oslo
Norway
The Ministry of Digitalisation and Public Governance
P.O. Box 8004, Dep
0030 Oslo
Norway
4. 2026/9007/NO - SERV60 - Servizi Internet
5. Progetto di legge che introduce un limite di età per l’uso dei social media
6. Servizi dei social media, servizi della società dell’informazione.
7.
8. Il progetto di legge introduce un limite di età per l’uso dei social media in Norvegia, in modo che i minori non possano accedervi fino al compimento dei 16 anni.
Lo scopo della legge è quello di proteggere i minori dai potenziali effetti nocivi dei social media; si vedano a tal proposito l’articolo 2 della valutazione d’impatto, relativa ai rischi connessi ai social media, nonché l’articolo 1 del progetto di legge.
I social media disciplinati dalla legge sono servizi della società dell’informazione che consentono agli utenti di creare un profilo e di entrare in contatto con altri utenti, nonché di archiviare e diffondere al pubblico contenuti caricati dagli utenti senza esercitare alcun controllo editoriale su tali contenuti; si veda la definizione di social media al punto 3.2 della valutazione d’impatto e l’articolo 2 del progetto di legge.
Si stanno valutando diverse deroghe al limite di età, tra cui quelle relative ai servizi che offrono principalmente giochi per computer, l’acquisto e la vendita di beni o servizi, i gruppi chiusi legati all’istruzione e alle attività ricreative, ecc., nonché ai servizi di messaggistica digitale; si vedano il punto 3.4 della valutazione d’impatto e l’articolo 2, paragrafo 2, del progetto di legge. Le deroghe saranno prese in considerazione durante il processo di consultazione nell’ambito del SEE.
Sono in fase di presentazione due proposte alternative per la consultazione nell’ambito del SEE: una con e una senza condizione di nocività. I ministeri stanno valutando se il limite di età debba applicarsi solo ai social media dannosi; si vedano il punto 3.3 della valutazione d’impatto e l’articolo 2, paragrafo 3, e l’articolo 4 del progetto di legge. Se i ministeri dovessero giungere alla conclusione che sia opportuno includere una condizione di nocività, ciò potrebbe comportare modifiche alle deroghe previste dall’articolo 2, paragrafo 2, del progetto di legge, in quanto la necessità di tali deroghe potrebbe risultare ridotta.
La legge si applica ai servizi di social media destinati al mercato norvegese o forniti da soggetti con sede in Norvegia; per quanto riguarda l’ambito di applicazione geografico della legge, si vedano il punto 3.7 della valutazione d’impatto e l’articolo 3 del progetto di legge.
Non sono previste sanzioni nei confronti dei minori o dei genitori in caso di mancato rispetto del limite di età.
Si presume che i fornitori di social media adottino misure adeguate, tra cui una soluzione di verifica dell’età rispettosa della vita privata e conforme al diritto del SEE, al fine di garantire il rispetto del limite di età previsto dalla legislazione nazionale. Si presume che il limite di età possa essere applicato ai sensi del regolamento sui servizi digitali una volta che tale regolamento sarà stato integrato nell’accordo SEE e recepito nell’ordinamento giuridico norvegese.
Si propone che le autorità nazionali stabiliscano quali social media, secondo la definizione contenuta nella legge, debbano essere soggetti a un limite di età ai sensi della legislazione nazionale, nonché sottoposte a vigilanza; si vedano il punto 3.8 della valutazione d’impatto e l’articolo 5 del progetto di legge.
Secondo il ministero per l’Infanzia e la famiglia e il ministero della Digitalizzazione e della pubblica amministrazione, la proposta è conforme al diritto del SEE; si veda l’articolo 4 della valutazione d’impatto.
9. Lo scopo della legge è quello di proteggere i minori dai potenziali effetti dannosi dei social media. La protezione dei minori online rientra nella politica del governo norvegese; per ulteriori informazioni in merito, si rimanda alla relazione n. 32 presentata al parlamento norvegese (Storting, 2024-2025).
I ministeri ritengono che l’introduzione di un limite di età per l’utilizzo dei social media fino al compimento dei 16 anni sia una misura adeguata, necessaria e proporzionata, nonché conforme al diritto del SEE; si veda l’articolo 4 della valutazione d’impatto.
9 bis. Idoneità
La direzione generale della Sanità norvegese ha introdotto una raccomandazione nazionale sullo schermo per i minori. Tale raccomandazione suggerisce che i minori di 18 anni dovrebbero rispettare i limiti di età e limitare l’uso dei social media. Tenuto conto dei rischi associati all’uso dei social media, come illustrato all’articolo 2 della valutazione d’impatto, i ministeri ritengono che la raccomandazione sullo schermo e le altre misure educative non siano sufficienti. Oggi molte piattaforme prevedono un limite di età di 13 anni. Tuttavia, poiché hanno uno scarso controllo sull’età reale dell’utente, ciò non è sufficiente a proteggere i minori.
I ministeri ritengono che l’introduzione di un limite di età a livello nazionale per l’utilizzo dei social media sia una misura adeguata per proteggere i minori dai rischi che questi comportano. Si applicherà a tutti i minori al di sotto del limite di età e costituirà una misura più accurata ed efficace per la protezione dei minori. Una volta che il regolamento sui servizi digitali sarà stato recepito nell’ordinamento giuridico norvegese, le piattaforme dovranno garantire il rispetto del limite di età in base alle disposizioni di tale regolamento. I ministeri ritengono che ciò garantirà un’adeguata protezione dei minori, anche se è possibile ricorrere a strumenti tecnici per aggirare il limite di età. I ministeri sottolineano che un limite di età in sé non è sufficiente a proteggere tutti i diritti dei minori sui social media o su Internet. Si fa riferimento alla suddetta relazione n. 32 presentata al parlamento norvegese (Storting, 2024-2025) riguardante la politica del governo in materia.
9 ter. La misura è necessaria in quanto altre misure meno invasive si sono dimostrate insufficienti. Le piattaforme online hanno oggi dei propri limiti di età, ma i controlli in materia non sono sufficientemente efficaci. Le informazioni fornite ai genitori, gli orientamenti diffusi nelle scuole e le richieste rivolte alle piattaforme affinché garantiscano impostazioni migliori per i minori non hanno impedito a molti minori al di sotto dell’età consigliata di utilizzare comunque i social media; si veda l’articolo 2. L’esperienza dimostra che è difficile per i minori e i genitori resistere alla pressione esercitata dai molti coetanei che utilizzano i social media. L’uso degli schermi è molto diffuso, e i bambini e i giovani norvegesi figurano tra i primi al mondo per quanto riguarda l’utilizzo di schermi, social media e tecnologie digitali.
La situazione attuale comporta un rischio elevato inaccettabile per i bambini e i giovani, dal quale lo Stato ha l’obbligo positivo di proteggerli. Si fa riferimento all’articolo 2 della valutazione d’impatto relativo ai rischi connessi ai social media. I ministeri ritengono pertanto importante adottare misure volte a garantire che tutti i minori possano crescere in sicurezza in un mondo digitale. La comprensione di come le tecnologie digitali influiscano sui minori sta evolvendo rapidamente, ma resta ancora indietro rispetto alle tecnologie che caratterizzano la loro vita quotidiana. I ministeri ritengono pertanto opportuno adottare un approccio precauzionale, garantendo che i minori in fase di crescita non siano esposti a tecnologie che potrebbero essere dannose per loro e per il loro sviluppo.
L’introduzione di un limite di età offre un quadro normativo chiaro per l’uso dei social media. Inoltre aiuterà i genitori a limitare l’uso dei social media da parte dei propri figli, poiché la legge stabilisce limiti chiari che valgono per tutti. I ministeri ritengono pertanto necessario introdurre un limite di età previsto dalla legge per ridurre i rischi legati all’uso dei social media da parte di bambini e giovani.
9 quater. Affinché la misura sia proporzionata, occorre valutare i benefici derivanti dalla protezione dei minori rispetto agli svantaggi per i minori stessi, i genitori, le piattaforme e gli altri soggetti coinvolti. L’introduzione di un limite di età interferisce con diversi diritti umani dei minori, tra cui il diritto di esprimersi e il diritto alla vita privata. I ministeri hanno pertanto sottolineato che la legge non dovrebbe andare al di là di quanto necessario per proteggere i minori.
In primo luogo, tale aspetto riguarda l’età che sarà fissata come minima: il limite di età non deve essere fissato a un livello superiore a quello necessario per proteggere i minori. Il limite di età dovrebbe essere sufficientemente elevato da garantire che i minori abbiano un grado di maturità tale da potersi proteggere dai rischi legati ai social media. Esistono poche prove oggettive che consentano di determinare il giusto livello di maturità e sviluppo.
Abbiamo valutato diverse modalità per stabilire il limite di età, compresa l’opportunità di permettere il consenso dei genitori. Ciò comporta il rischio che il limite di età venga aggirato e che i genitori subiscano pressioni affinché consentano l’accesso ai social media a figli non sufficientemente maturi, poiché i loro amici l’hanno già ottenuto. Siamo pertanto giunti alla conclusione che il modo più efficace per proteggere i minori è avere un limite di età assoluto.
Proponiamo che il limite di età sia fissato all’anno in cui il minore compie 16 anni. Ciò significa che l’accesso ai social media viene posticipato fino all’anno in cui si inizia la scuola superiore. Entro tale data i minori sono generalmente più maturi e meglio attrezzati per utilizzare i social media. Fissare il limite di età in base all’anno in cui si compiono 16 anni, anziché alla data esatta di nascita, potrebbe contribuire a ridurre l’esclusione tra i minori appartenenti alla stessa classe.
Per garantire ulteriormente che la legge sia proporzionata, stiamo valutando l’opportunità di inserire una clausola secondo cui il limite di età si applichi solo ai social media dannosi; si veda il punto 3.3 della valutazione d’impatto. Ciò potrebbe contribuire a garantire che la misura non comprenda i social media che presentano un rischio minimo o quasi nullo, come quelli in cui i giovani consigliano film e libri. Sono inoltre proposte diverse deroghe dal limite di età per garantire che la misura non vada oltre il necessario (cfr. punto 3.4 della valutazione d’impatto).
L’introduzione di un limite di età potrebbe comportare conseguenze indesiderate, quali un maggiore ricorso a piattaforme non regolamentate o l’elusione dei controlli sull’età. Tuttavia i ministeri ritengono che sia opportuno e importante introdurre un limite di età e che ciò possa avere un effetto normativo. Gli eventuali svantaggi derivanti dall’introduzione di un limite di età devono essere valutati anche alla luce del rischio insito nella situazione attuale e, secondo i ministeri, il rischio cui sono attualmente esposti i giovani è insostenibile.
I ministeri ritengono che le piattaforme effettuino la verifica dell’età in modo tale da tutelare la vita privata e nel rispetto del diritto del SEE, e che tale procedura non comporti un onere eccessivo per le piattaforme stesse.
10. Riferimenti ai testi di base: testi di base non disponibili
11. No
12.
13. No
14. No
15. Sì
16.
Aspetto OTC: No
Aspetto SPS: No
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Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
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