Messaggio 001
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2026) 1330
Direttiva (UE) 2015/1535
Notifica: 2026/0242/GR
Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20261330.IT
1. MSG 001 IND 2026 0242 GR IT 15-05-2026 GR NOTIF
2. Greece
3A. ΕΛΟΤ, ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 98/34/Ε.Ε, ΚΗΦΙΣΟΥ 50, 121 33 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΑΘΗΝΑ, Τ/Φ: + 30210- 2120104, Τ/Ο: + 30210- 2120131
3B. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Διακυβέρνησης, Λεωφ. Κηφισίας 37-39 Τ.Κ. 15123 Μαρούσι,1,Τηλ.: +30 2132510149 9098852, αρμ.: Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Ευάγγελος Τουρνάς , e-mail :minister@civilprotection.gr
4. 2026/0242/GR - S00E - Ambiente
5. Progetto di regolamento in materia di protezione antincendio dei siti archeologici
6. Protezione antincendio dei siti archeologici
7.
8. Scopo del presente regolamento è stabilire un quadro normativo completo per l’attuazione e il monitoraggio delle misure e delle attrezzature di protezione antincendio per i siti archeologici all’aperto, con l’obiettivo di migliorare il livello di sicurezza antincendio, ridurre la vulnerabilità e limitare la diffusione di potenziali incendi.
Per raggiungere tale obiettivo, il presente regolamento stabilisce i requisiti minimi per l’attuazione di misure e l’installazione di attrezzature volte a garantire la tempestiva informazione del pubblico in caso di incendio, la disponibilità di vie di fuga e uscite di emergenza, l’installazione della segnaletica necessaria, la preparazione di piani di evacuazione organizzati, la formazione del personale, la gestione della vegetazione e la creazione di fasce parafuoco, la protezione antincendio strutturale dell’involucro degli edifici, l’attuazione di misure di protezione antincendio attiva, nonché l’ispezione e la manutenzione delle attrezzature e dei sistemi antincendio.
Inoltre l’attuazione del regolamento facilita il coordinamento e rafforza la cooperazione tra i dipartimenti e le agenzie governative con competenze congiunte, garantendo così una risposta uniforme, coordinata ed efficace a qualsiasi minaccia, nonché la necessaria preparazione e la pronta risposta operativa in caso di incidente.
Il presente regolamento, in quanto regolamento specifico in materia di protezione antincendio per i siti archeologici all’aperto, stabilisce disposizioni dettagliate che integrano i regolamenti generali e le disposizioni in materia di protezione antincendio per le aree all’aperto, quali il regolamento sulla sicurezza antincendio per i beni immobili all’interno o in prossimità delle foreste (Gazzetta ufficiale, serie II, n. 3475), il regolamento sulla sicurezza antincendio per gli edifici (decreto presidenziale 41/2018, Gazzetta ufficiale, serie I, n. 80, e decreto presidenziale 71/1988, Gazzetta ufficiale, serie I, n. 32), il decreto sul servizio antincendio n. 3/2015 (Gazzetta ufficiale, serie II, n. 529) e la decisione ministeriale congiunta n. ΥΠ 1157/2026 (Gazzetta ufficiale, serie II, n. 2323), e prevale sui requisiti ivi stabiliti.
Tuttavia, in quanto regolamento specifico che riguarda i requisiti di sicurezza antincendio, si applica insieme ai requisiti di altri regolamenti specifici che disciplinano la sicurezza e la funzionalità delle strutture o dei loro impianti.
Il presente regolamento non si applica ai casi di incendio doloso, sabotaggio, atti di vandalismo, incendi causati da atti terroristici o altri atti simili.
9. 1. Direttiva (UE) 2015/1535 e decreto presidenziale 81/2018
Il decreto presidenziale 81/2018 recepisce nell’ordinamento giuridico ellenico la direttiva (UE) 2015/1535 che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione. Lo scopo di tale meccanismo è garantire la trasparenza preventiva ed evitare che le norme tecniche nazionali creino ostacoli ingiustificati al mercato interno.
Ai sensi dell’articolo 6 del decreto presidenziale 81/2018, i dipartimenti e le agenzie governative che elaborano regolamenti tecnici sono tenuti a notificarli alla Commissione europea tramite il Centro di informazione ELOT, che funge da punto di contatto nazionale.
2. Il "termine di differimento"
Ai sensi della norma generale di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del decreto presidenziale 81/2018, una volta notificato un progetto di regolamento tecnico, il suo autore è tenuto a rinviare la sua adozione di tre mesi a decorrere dalla data di ricezione della notifica da parte della Commissione europea. Tale periodo è noto come termine di differimento, ovvero un periodo durante il quale il progetto non può essere adottato, al fine di consentire alla Commissione e agli altri Stati membri di trasmettere osservazioni o un parere circostanziato.
3. La "procedura di urgenza"
In via eccezionale, l’articolo 7, paragrafo 7, del decreto presidenziale 81/2018 prevede che gli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 5 dello stesso articolo non si applichino qualora i dipartimenti e le agenzie governative, per motivi di urgenza determinati da una situazione grave e imprevedibile, relativi, tra l’altro, alla sicurezza, debbano elaborare regolamenti tecnici in un lasso di tempo molto breve al fine di adottarli e renderli immediatamente efficaci, senza che sia possibile alcuna consultazione.
Tale procedura corrisponde alla procedura di urgenza prevista dal diritto dell’Unione europea e, se approvata dalla Commissione europea, comporta la non applicazione del termine di differimento di tre mesi. I motivi dell’urgenza devono essere espressamente indicati nella notifica e devono essere tali da escludere qualsiasi impressione di un uso improprio della procedura.
9 bis. Il rischio che il regolamento intende affrontare è l’insorgenza o la diffusione di un incendio presso siti archeologici. Tale rischio è particolarmente elevato a causa dell’ubicazione della maggior parte dei siti archeologici all’interno o in prossimità di zone boschive o su terreni simili, nonché a causa degli effetti dei cambiamenti climatici, che aumentano la frequenza, l’intensità e la velocità di propagazione degli incendi boschivi.
Il regolamento contribuisce in modo sistematico e coerente al conseguimento dell’obiettivo istituendo un quadro unico, coerente e specializzato per la prevenzione, la preparazione e la gestione dei rischi di incendio. In particolare, le misure volte alla gestione della vegetazione e alla creazione di fasce parafuoco riducono le probabilità che un incendio divampi e si propaghi rapidamente, mentre la predisposizione di vie di fuga e uscite di emergenza adeguate e appropriate, un’illuminazione di emergenza sufficiente, una segnaletica di sicurezza e piani di evacuazione chiaramente visibili e adeguati, nonché sistemi affidabili di allarme antincendio e di segnalazione, migliorano la sicurezza dei visitatori e consentono una risposta più efficace in caso di emergenza. Allo stesso tempo, l’elaborazione di piani di evacuazione organizzati, nonché lo svolgimento di esercitazioni periodiche e la formazione del personale, migliorano la prontezza operativa e riducono i tempi di risposta in caso di incendi.
La necessità di tale misura specifica deriva sia dalla storia documentata degli incendi verificatisi nei siti archeologici, sia dall’esperienza maturata negli ultimi cinque anni nell’ambito del memorandum di cooperazione tra il ministero per le Crisi climatiche e la protezione civile e il ministero della Cultura. Nello specifico, l’attuazione del memorandum in oltre 60 siti archeologici ha dimostrato che l’esistenza di protocolli preventivi e di piani di evacuazione specializzati, nonché l’attuazione di misure sistematiche (ispezioni periodiche, gestione del combustibile, formazione del personale e interoperabilità tra il servizio antincendio e il ministero della Cultura) migliorano notevolmente l’efficacia operativa e attenuano i rischi.
Inoltre la necessità di pianificare e predisporre misure e attrezzature di prevenzione antincendio per i siti del patrimonio culturale è avvalorata dalla letteratura internazionale e dagli orientamenti di organizzazioni culturali internazionali quali l’UNESCO (https://www.unesco.org/en/articles/fire-risk-management-guide-protecting-cultural-and-natural-heritage-fire).
Di conseguenza, il regolamento persegue, in modo coerente e sistematico, l’obiettivo di interesse pubblico prefissato attraverso un approccio globale alla gestione del rischio di incendio, che copre tutte le fasi della prevenzione, della preparazione operativa, della risposta e dell’attenuazione dei suoi effetti, al fine di proteggere la vita umana, il patrimonio culturale e l’ambiente naturale. Inoltre si tratta di uno strumento normativo amministrativo specializzato, specificamente concepito per far fronte a un rischio particolare (l’incendio) che grava sui siti archeologici, con risultati immediati e misurabili in termini di contributo alla tutela dell’interesse pubblico.
9 ter. Nonostante l’esistenza di una normativa generale e di disposizioni regolamentari in materia di prevenzione degli incendi, non esiste ancora un regolamento antincendio specifico e uniforme, concepito esclusivamente per le caratteristiche specifiche dei siti archeologici (caratteristiche operative e funzionali, in particolare per quanto riguarda l’accessibilità, la topografia, la vicinanza a zone boschive o arbustive, la fattibilità di interventi tecnici, la presenza o l’assenza di infrastrutture, le vie di fuga e la gestione di flussi di visitatori consistenti) e che tenga conto dei loro vincoli e del loro valore culturale. Il regolamento colma un reale e significativo vuoto normativo, stabilisce le misure, le procedure, le responsabilità e le competenze necessarie di tutte le parti interessate, assicurando, con il minor intervento possibile, la protezione dei siti archeologici dal rischio di incendio e la loro conservazione a beneficio delle generazioni presenti e future.
In particolare, introduce restrizioni solo nella misura in cui ciò è necessario per garantire un livello adeguato di protezione antincendio nei siti archeologici all’aperto e non si prevede che comporti restrizioni sostanziali per il mercato interno o per gli scambi transfrontalieri di beni e servizi. I requisiti proposti riguardano principalmente misure organizzative e preventive di protezione antincendio, che si applicano indipendentemente dall’origine dei prodotti, delle apparecchiature o dei fornitori di servizi e non introducono discriminazioni od ostacoli ingiustificati al mercato.
Nel valutare la necessità del regolamento, sono state prese in considerazione alternative meno restrittive, quali l’adozione di orientamenti non vincolanti, l’attuazione di norme volontarie di sicurezza antincendio o la risoluzione delle questioni pertinenti caso per caso attraverso raccomandazioni amministrative. Tali alternative sono state ritenute inadeguate, in quanto non assicurano un livello di protezione uniforme e vincolante, né garantiscono l’applicazione coerente delle misure preventive e di preparazione operativa in tutti i siti archeologici all’aperto. Inoltre l’assenza di norme vincolanti potrebbe determinare notevoli disparità nei livelli di sicurezza e di preparazione tra siti con un rischio comparabile.
9 quater. La tutela del patrimonio culturale del paese, in quanto diritto costituzionalmente sancito, prevale su eventuali restrizioni o interventi specifici derivanti dall’applicazione del regolamento e relativi all’uso, all’accesso e all’organizzazione delle operazioni e delle attività all’interno dei siti archeologici. Le misure previste dal regolamento sono generalmente di natura preventiva (quali fasce parafuoco, gestione della vegetazione, vie di fuga, segnaletica, illuminazione, sistemi di avviso ai visitatori, reti antincendio permanenti o semipermanenti, ecc.) e non comportano oneri sproporzionati o eccessivi (tecnici, finanziari, amministrativi) in relazione ai benefici che possono essere conseguiti.
Nello specifico, si introducono misure e azioni (la maggior parte delle quali è di bassa intensità) necessarie e appropriate per conseguire l’obiettivo e pienamente coerenti con il principio di proporzionalità, come stabilito all’articolo 25 della Costituzione, nel pieno rispetto dell’obbligo costituzionale e legislativo di proteggere il patrimonio culturale, ai sensi dell’articolo 24, paragrafi 1 e 6, della Costituzione, in combinato disposto con la legge 4858/2021 "Ratifica del codice legislativo per la tutela delle antichità e del patrimonio culturale in generale".
La misura scelta rappresenta l’intervento meno restrittivo per il raggiungimento dell’obiettivo perseguito, in quanto si limita alla definizione di requisiti minimi obbligatori in materia di protezione antincendio e di misure di preparazione, direttamente collegati all’obiettivo di tutelare la vita umana, il patrimonio culturale e l’ambiente naturale, nel rispetto del principio di proporzionalità.
Il mancato raggiungimento dell’obiettivo di interesse pubblico perseguito (vale a dire l’efficace protezione dei siti e dei monumenti archeologici dal rischio di incendio) sarebbe di gran lunga più dannoso rispetto all’eventuale onere che le restrizioni previste dal regolamento potrebbero comportare. Un incendio che si propaga in un sito archeologico può causare la perdita definitiva e irreversibile di monumenti dal valore storico, scientifico e simbolico unico, che una volta distrutti non possono essere restaurati né sostituiti.
10. Riferimenti ai testi di base: il testo di base non esiste
11. Sì
12. Cfr. file allegato nei documenti giustificativi.
13. No
14. No
15. No
16.
Aspetto OTC: No
Aspetto SPS: No
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Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu