Messaggio 001
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2026) 1565
Direttiva (UE) 2015/1535
Notifica: 2026/0292/ES
Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20261565.IT
1. MSG 001 IND 2026 0292 ES IT 12-06-2026 ES NOTIF
2. Spain
3A. Subdirección General de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes y Comunicaciones, y de Medio Ambiente
Dirección General de Coordinación del Mercado Interior y otras Políticas Comunitarias
Secretaría de Estado para la Unión Europea
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
3B. Subdirección General de Residuos
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental
Secretaría de Estado de Medio Ambiente
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Pza. San Juan de la Cruz 10
28071 Madrid
4. 2026/0292/ES - S20E - Rifiuti
5. Progetto di Regio Decreto in materia di oli industriali usati
6. Requisiti per gli oli industriali usati e il relativo trattamento per la produzione di oli di base lubrificanti rigenerati. Prevede che gli oli industriali contengano oli base lubrificanti rigenerati, ove tecnicamente fattibile. Riesamina il regime di responsabilità estesa del produttore (EPR).
7.
8. Il presente Regio Decreto, valido in tutta la Spagna, stabilisce il regime giuridico per la gestione degli oli industriali usati e disciplina la responsabilità estesa del produttore per gli oli industriali immessi sul mercato spagnolo.
A tal fine sono stati introdotti regolamentazioni che disciplinano gli obblighi dei produttori o dei detentori di oli industriali usati, i quali sono tenuti a:
- separare tutti gli oli per uso industriale da loro prodotti e conservarli in condizioni adeguate;
- garantire di trattare tutto l’olio industriale usato che generano attenendosi alle disposizioni del Regio Decreto e di essere in possesso della pertinente certificazione documentale.
Viene inoltre istituito un regime di responsabilità estesa del produttore per finanziare la gestione degli oli industriali usati, che prevede, ai sensi dell’articolo 60 della Legge n. 7/2022 dell’8 aprile 2022, l’obbligo per i produttori interessati di iscriversi nella sezione pertinente del Registro dei produttori di prodotti e di fornire informazioni annuali sui prodotti immessi sul mercato.
Per quanto riguarda gli obblighi finanziari, i produttori devono coprire almeno i costi della raccolta differenziata, del trasporto, dell’analisi, dello stoccaggio e, qualora destinati alla rigenerazione, del trattamento degli oli industriali usati, nonché i costi relativi alla diffusione di informazioni e alla sensibilizzazione degli utenti e dei detentori di oli industriali usati.
9. La direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e la sua successiva revisione nel 2018 hanno stabilito nuove disposizioni sugli oli industriali usati, nonché sulla regolamentazione della responsabilità estesa del produttore. Tale direttiva è stata recepita nel diritto spagnolo dalla Legge n. 7/2022 dell’8 aprile 2022 in materia di rifiuti e suoli contaminati per un’economia circolare.
Di conseguenza, è necessario adeguare il Regio Decreto n. 679/2006 del 2 giugno 2006, che disciplina la gestione degli oli industriali usati, al nuovo quadro normativo stabilito dalla legge. Occorre altresì adeguare la norma ai nuovi requisiti tecnici applicabili ai trattamenti di rigenerazione degli oli industriali usati.
9 bis. Gli oli industriali usati sono classificati come rifiuti pericolosi che, se non gestiti correttamente, possono causare inquinamento del suolo, delle acque superficiali e freatiche e rilasciare emissioni inquinanti nell’atmosfera, oltre a incidere negativamente sulla salute umana. Dalle prove scientifiche disponibili emerge che questi residui hanno un elevato potenziale di inquinamento a causa della presenza di sostanze pericolose, come metalli pesanti e idrocarburi. A tal proposito, è fondamentale garantire che tali rifiuti vengano raccolti separatamente e sottoposti a trattamento adeguato, dando priorità alla rigenerazione, al fine di migliorare l’efficienza delle risorse e ridurre al minimo i rischi ambientali, in linea con i principi dell’economia circolare.
Il progetto di legge contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di interesse pubblico tesi a garantire il corretto trattamento degli oli industriali usati, aggiornando il regime vigente in Spagna, finora disciplinato dal Regio Decreto n. 679/2006 del 2 giugno 2006 che regolamenta la gestione degli oli industriali usati. Ne consegue che le priorità e gli obiettivi di gestione degli oli usati vengono definiti in linea con la gerarchia dei rifiuti, privilegiando la rigenerazione rispetto ad altre opzioni di gestione che comportano un maggiore impatto ambientale. Il progetto di norma è pertanto in linea con le disposizioni della direttiva 2008/98/CE e della Legge n. 7/2022, dell’8 aprile 2022, sui rifiuti e i suoli contaminati per un’economia circolare.
Inoltre, il progetto aggiorna e rafforza il sistema di responsabilità estesa del produttore (EPR) già in vigore ai sensi del Regio Decreto n. 679/2006, al fine di garantire la corretta gestione di questo flusso di rifiuti e assicurare il finanziamento dei costi associati alla corretta gestione degli oli industriali usati, tra cui gli obblighi a carico dei produttori di oli industriali in materia di finanziamento, organizzazione della gestione degli oli industriali usati e fornitura di informazioni.
La misura si basa anche sul principio «chi inquina paga», in linea con il quadro normativo europeo istituito dalla direttiva 2008/98/CE e dalla Legge n. 7/2022, dell’8 aprile 2022, al fine di stabilire obblighi proporzionati e coerenti per tutte le parti interessate, promuovendo una gestione più efficiente delle risorse e favorendo la rigenerazione degli oli usati rispetto ad altre opzioni di trattamento con un maggiore impatto ambientale, in linea con gli obiettivi in materia di clima e ambiente dell’Unione europea e con la tutela dell’ambiente.
9 ter. La misura di progetto notificata non introduce restrizioni al mercato interno, ma stabilisce obblighi connessi alla responsabilità estesa del produttore (EPR) riguardo agli oli industriali e alla gestione degli oli industriali usati e che sono necessari per garantire la tutela della salute umana e dell’ambiente. Tali obblighi si applicano in egual misura a tutti i produttori che immettono sul mercato spagnolo oli industriali, indipendentemente dal fatto che il luogo di origine sia la Spagna, un altro Stato membro o paesi terzi.
L’impatto sul mercato è limitato all’obbligo per i produttori di oli industriali di rispettare gli obblighi amministrativi, finanziari e di informazione relativi alla corretta gestione dei rifiuti derivati da prodotti immessi sul mercato. Tra detti obblighi figurano l’iscrizione nel registro elettronico e-SIR, la partecipazione ai regimi di responsabilità estesa del produttore, il finanziamento della gestione dei rifiuti e la fornitura di informazioni sui prodotti immessi sul mercato.
Tali requisiti sono coerenti con il quadro normativo europeo in materia di rifiuti e con gli obiettivi stabiliti nella direttiva 2008/98/CE, evitando distorsioni significative nel mercato interno e garantendo condizioni uniformi per tutti gli operatori economici.
Le norme vigenti in materia di rifiuti generici non consentono di affrontare in modo sufficientemente dettagliato le specificità relative agli oli industriali e ai relativi rifiuti. A tal proposito, il progetto di legge non istituisce un quadro normativo separato e distinto da quello previsto dalla Legge n. 7/2022 dell’8 aprile 2022, ma aggiorna e chiarisce gli obblighi già stabiliti in termini generali per questo flusso di rifiuti, rafforzando la tracciabilità, specificando i requisiti operativi e organizzativi e garantendo l’efficacia del nuovo regime di responsabilità estesa del produttore (EPR).
Per quanto attiene alle alternative considerate, è stata esaminata la possibilità di modificare il regime attualmente in vigore, vale a dire il Regio Decreto n. 679/2006, del 2 giugno 2006, nell’intento di integrare le modifiche introdotte dalla Legge n. 7/2022, dell’8 aprile 2022, e di adeguare il regime di responsabilità estesa del produttore alle disposizioni della direttiva 2008/98/CE, modificata dalla direttiva (UE) 2018/851. Tale opzione è stata tuttavia scartata, in quanto è necessario inserire nella normativa ulteriori dettagli e chiarimenti necessari per adeguare il regolamento al progresso tecnico e alle realtà concrete della produzione e della gestione degli oli industriali e dei relativi rifiuti. Di conseguenza, è stato deciso di redigere un nuovo testo normativo che garantisca una maggiore certezza giuridica, senza introdurre misure più restrittive di quelle che sarebbero derivate da una modifica della legislazione vigente.
In tale contesto, la misura scelta rappresenta l’opzione meno restrittiva per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, in quanto si limita ad approfondire e specificare gli obblighi già previsti dalla legislazione di base esistente in materia di rifiuti, stabilendo un insieme proporzionato di obblighi direttamente connessi agli impatti generati e necessari per garantire una gestione ecologicamente corretta, senza imporre barriere tecniche o discriminazioni nell’accesso al mercato.
9 quater. Le restrizioni imposte dalla misura in questione sono proporzionate all’importanza dell’obiettivo di interesse pubblico perseguito, volto a prevenire e ridurre gli impatti ambientali derivanti dalla gestione impropria degli oli industriali usati, che destano notevole preoccupazione dal punto di vista ambientale a causa della loro natura pericolosa e del loro potenziale inquinante.
Gli oneri amministrativi e finanziari previsti sono direttamente correlati alla quantità di prodotto immesso sul mercato e ai costi associati alla raccolta e al trattamento dei rifiuti generati. Va nuovamente osservato che la responsabilità estesa del produttore è già stata applicata a questo flusso di rifiuti dall’adozione del Regio Decreto n. 679/2006 del 2 giugno 2006.
La tutela dell’interesse pubblico è stata inoltre valutata in relazione al grado di interferenza con il funzionamento del mercato interno, concludendo che la misura è idonea a garantire un livello elevato di protezione dell’ambiente senza creare ostacoli sproporzionati agli scambi.
Il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati comporterebbe un aumento del rischio di contaminazione del suolo e delle acque, un aumento dei costi di decontaminazione a carico della collettività e la perdita di risorse recuperabili, oltre a difficoltà nella tracciabilità e nel controllo di questo flusso di rifiuti.
Per contro, l’attuazione di questa misura favorirà un uso efficiente delle risorse, ridurrà gli impatti negativi sull’ambiente e sulla salute umana e contribuirà alla transizione verso un’economia più circolare.
Di conseguenza, la misura perviene al giusto equilibrio tra gli obblighi imposti e i benefici perseguiti, in quanto è proporzionata e necessaria per garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute umana.
10. Riferimenti dei testi di base: 2020/0658/E
I testi di base sono stati inoltrati nell’ambito di una precedente notifica:
2020/0658/E
11. No
12.
13. No
14. No
15. Sì
16.
Aspetto OTC:
La bozza non è conforme a una norma internazionale
Aspetto SPS: No
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Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu