Messaggio 002
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2023) 00628
Direttiva (UE) 2015/1535
Traduzione del messaggio 001
Notifica: 2023/0109/HU
No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.
(MSG: 202300628.IT)
1. MSG 002 IND 2023 0109 HU IT 16-03-2023 HU NOTIF
2. HU
3A. Igazságügyi Minisztérium
EU Jogi Megfelelésvizsgálati Főosztály - Műszaki Notifikációs Központ
H-1055 Budapest, Nádor utca 22.
E-mail: technicalnotification@im.gov.hu
3B. Agrárminisztérium
Jogalkotási Főosztály
H-1051 Budapest, Apáczai Csere János u. 9.
Tel: (36-1) 795-3995
E-mail: notification@am.gov.hu
4. 2023/0109/HU - C50A
5. Decreto del ministro dell'Agricoltura che modifica il decreto del ministero dell'Agricoltura n. 36/2014, del 17 dicembre 2014, relativo all'informazione sugli alimenti
6. Prodotti alimentari
7. - regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori: articoli 40, 43, 44 e 45
- motivi per l'adozione del decreto ai sensi dell'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1169/2011
Il progetto di decreto del ministro dell'Agricoltura recante modifica del decreto del ministero dell'Agricoltura n. 36/2014, del 17 dicembre 2014, relativo all'informazione sugli alimenti (di seguito: progetto) stabilisce che, sulla base del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione del 20 dicembre 2017 che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti, il nome dei prodotti alimentari contenenti, in qualsiasi forma, insetti o larve di questi ultimi che sono stati autorizzati come nuovo alimento (di seguito: i prodotti alimentari contenenti proteine da insetti) deve essere accompagnato da un'indicazione in una dimensione di carattere pari ad almeno la dimensione del carattere utilizzata per il nome del prodotto, con la scritta "Attenzione! Il cibo contiene proteine da insetti.”
L’articolo 39 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (in prosieguo: regolamento (UE) n. 1169/2011) stabilisce, in relazione alla definizione di requisiti nazionali obbligatori per l'etichettatura dei prodotti alimentari, che:
"(1) Oltre alle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 10, gli Stati membri possono, secondo la procedura di cui all'articolo 45, adottare misure che richiedano indicazioni obbligatorie supplementari per determinati tipi o categorie di alimenti, giustificate da almeno uno dei seguenti motivi:
a) la tutela della salute pubblica;
b) la tutela dei consumatori;
c) la prevenzione delle frodi;
d) la tutela dei diritti di proprietà industriale e commerciale, le indicazioni di provenienza, le denominazioni d'origine registrate e la prevenzione della concorrenza sleale".
Alla luce di quanto precede, l'Ungheria informa la Commissione che il progetto sarà adottato per i motivi di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1169/2011 per la tutela della salute pubblica e la tutela dei consumatori, come illustrato di seguito (allegato altro testo).
8. La modifica del decreto del ministero dell'Agricoltura n. 36/2014 del 17 dicembre 2014 sull’informazione sugli alimenti prevede che il nome di qualsiasi prodotto alimentare contenente proteine da insetti deve essere accompagnato da un'indicazione in una dimensione di carattere pari ad almeno la dimensione del carattere utilizzato per il nome del prodotto, con la scritta "Attenzione! Il cibo contiene proteine da insetti. Inoltre, al fine di garantire una chiara distinzione, i prodotti alimentari commercializzati contenenti proteine da insetti dovrebbero essere collocati separatamente sugli scaffali per i clienti.
La modifica stabilisce inoltre disposizioni per l'uso di prodotti non preconfezionati e per la ristorazione contenenti proteine da insetti, nonché per l'uso di imballaggi ed etichette non conformi e per il mantenimento sul mercato di prodotti recanti tali imballaggi o etichette.
9. A norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativo ai nuovi alimenti, solo i nuovi alimenti autorizzati e inclusi nell'elenco dell'Unione possono essere immessi sul mercato dell'Unione europea. Recentemente, la Commissione europea ha autorizzato una serie di nuovi alimenti che consentono agli insetti o alle larve di questi ultimi di essere utilizzati negli alimenti.
A norma del regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, le informazioni sugli alimenti dovrebbero essere accurate, chiare e facilmente comprese dai consumatori. Il regolamento (UE) n. 1169/2011 stabilisce inoltre che gli ingredienti devono essere indicati sui prodotti alimentari e, in relazione al presente regolamento di esecuzione della Commissione che autorizza nuovi prodotti alimentari nell'Unione europea, specifica le denominazioni con cui devono essere indicati gli ingredienti autorizzati.
Oltre ai requisiti di cui sopra, la modifica del decreto del ministero dell'Agricoltura n. 36/2014 del 17 dicembre 2014 sull’informazione sugli alimenti prevede che il nome dell'alimento contenente proteine da insetti debba essere accompagnato dalla seguente indicazione in una dimensione del carattere pari ad almeno la dimensione del carattere utilizzato per il nome del prodotto: “Attenzione! Il cibo contiene proteine da insetti." Inoltre, al fine di garantire una chiara distinzione, i prodotti alimentari commercializzati contenenti proteine da insetti dovrebbero essere collocati separatamente sugli scaffali per i clienti.
10. Riferimento/i al/ai testo/i di base: decreto del ministero dell'Agricoltura n. 36/2014, del 17 dicembre 2014, (ultima modifica: 2016/34/HU)
11. No
12. -
13. No
14. No
15. -
16. Aspetto OTC
No - Il progetto non ha ripercussioni significative sul commercio internazionale.
Aspetto SPS
No - il progetto non è né una misura sanitaria né fitosanitaria.
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Commissione europea
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