Messaggio 001
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2025) 3719
Direttiva (UE) 2015/1535
Notifica: 2025/0777/DE
Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20253719.IT
1. MSG 001 IND 2025 0777 DE IT 19-12-2025 DE NOTIF
2. Germany
3A. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat EB3
3B. Staatskanzlei des Landes Rheinland-Pfalz, Referat 241, Peter-Altmeier-Allee 1 in 55116 Mainz, Tel.: 0049-6131-16-4711, Fax: 0049-6131-16-4721 E-Mail: medienreferat@stk.rlp.de
4. 2025/0777/DE - SERV30 - Media
5. Nono trattato statale di modifica dei trattati statali sui diritti dei media
6. Fornitori di telecomunicazioni come definiti dall’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, dell’MStV [trattato interstatale sui media], che sono fornitori di piattaforme online come definite dal regolamento (UE) 2022/2065
7.
8. Nel trattato interstatale sui media sarà inserita una nuova disposizione sotto forma di nuovo articolo 109 bis dell’MStV.
Ai fini di una vigilanza indipendente efficiente ed efficace, le autorità di regolamentazione dei media (autorità statali competenti in materia di media) dovrebbero poter utilizzare strumenti tecnici che supportino automaticamente l’individuazione e la verifica di contenuti e servizi potenzialmente illegali su Internet, anche attraverso l’uso di sistemi basati sull’intelligenza artificiale. Esse non dovrebbero essere ostacolate dalle misure adottate dalle piattaforme online.
Al fine di garantire il rispetto dei diritti fondamentali in questo settore, l’uso dei suddetti strumenti tecnici è delineato dall’articolo 109 bis del progetto di MStV come specifica norma sui diritti dei media che lascia impregiudicati i requisiti del regolamento sull’IA e rispetta i requisiti in materia di protezione dei dati, compreso il GDPR.
La norma limita l’uso di mezzi tecnici a specifiche violazioni giuridiche nell’ambito della vigilanza sui media e serve a confrontare i contenuti mediatici nelle telecomunicazioni e nelle trasmissioni radiotelevisive per individuare potenziali violazioni, in particolare nell’ambito dei contenuti definiti dalla legge come assolutamente inammissibili, quali la presentazione di propaganda, l’uso di simboli di organizzazioni incostituzionali, l’incitamento all’odio, le violazioni della dignità umana o l’esaltazione della violenza/della guerra (articolo 4, paragrafo 1, del trattato interstatale sulla tutela della dignità umana e la protezione dei minori nelle trasmissioni radiotelevisive e nelle telecomunicazioni, trattato interstatale sulla protezione dei minori – JMStV).
Oltre a specificare l’ambito di applicazione dei mezzi tecnici corrispondenti, la norma fornisce gli orientamenti in materia di funzionalità, utilizzo, valutazione, trasparenza e supervisione.
In particolare sono definite le regole per il trattamento dei dati personali (speciali).
L’uso di tali strumenti tecnici dipende in larga misura dal fatto che gli operatori delle infrastrutture non ne ostacolino l’utilizzo. Ciò significa in particolare che le misure di protezione generali adottate dalle piattaforme online, ad esempio per impedire le tecniche di scraping, non devono ostacolare l’applicazione della regolamentazione dei media. Oltre all’obbligo esistente dei fornitori (di contenuti) di consentire la supervisione dei loro servizi, come stabilito all’articolo 109, paragrafo 4, del trattato interstatale sui media (MStV) e all’articolo 21, paragrafo 3, JMStV, viene quindi introdotto un obbligo specifico di interfaccia per l’uso di mezzi tecnici anche per i fornitori di infrastrutture. Tale obbligo riguarda le piattaforme online e quindi i servizi di telecomunicazioni che, a differenza dei fornitori di contenuti e delle piattaforme di media, non offrono contenuti propri né servizi globali sotto la propria responsabilità. Si tratta essenzialmente di intermediari di media come definiti dall’articolo 2, paragrafo 2, punto 16 dell’MStV. Imponendo l’obbligo di non ostacolare l’accesso alle autorità di regolamentazione dei media o di fornire un’interfaccia necessaria, si garantisce l’accesso ai contenuti di cui sono responsabili terzi e, di conseguenza, la supervisione di tali contenuti o dei fornitori di contenuti. Solo i dati pertinenti e accessibili al pubblico di cui ai paragrafi 2 e 3, ma non i dati contrattuali o i dati archiviati in account, possono essere resi disponibili tramite l’interfaccia.
In allegato sono riportati il trattato interstatale sui media (MStV) e il trattato interstatale sulla tutela della dignità umana e la protezione dei minori nelle trasmissioni radiotelevisive e nelle telecomunicazioni (trattato interstatale sulla protezione dei minori – JMStV) nelle rispettive versioni attuali (ultime modifiche entrate in vigore il 1° dicembre 2025). La nuova norma deve essere inclusa nell’MStV e fa riferimento a entrambe le serie di norme.
9. Data l’abbondanza di contenuti disponibili su Internet, una vigilanza efficace ed efficiente dei media, come richiesto dall’articolo 30, paragrafo 4, della direttiva 2010/13/UE, che deve svolgere i propri compiti in modo imparziale e trasparente conformemente alle disposizioni dell’articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 2010/13/UE e che è inoltre soggetta ai corrispondenti requisiti di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1083, non può più essere garantita utilizzando i metodi tradizionali di ricerca e indagine manuali. Solo attraverso l’uso sinergico di strumenti automatizzati, anche basati sull’IA, è possibile affrontare efficacemente la maggiore quantità di contenuti e il corrispondente aumento del numero di violazioni della legge. L’uso di strumenti tecnici non solo consente il monitoraggio di un numero maggiore di contenuti, ma permette anche un maggiore grado di imparzialità grazie a un approccio di ricerca più ampio e indipendente dai fornitori, nonché una migliore protezione per i dipendenti che si trovano di fronte a materiale incriminante.
Al fine di garantire l’equilibrio dei diritti fondamentali, in particolare quelli relativi alla protezione dei dati, la progettazione e l’uso dei mezzi tecnici devono essere regolamentati dalla legge ed essere soggetti a limitazioni.
L’uso di mezzi tecnici riguarda principalmente le violazioni della legge da parte dei fornitori di contenuti e non le piattaforme online quali definite dal regolamento (UE) 2022/2065, alle quali, in quanto servizi intermediari, si applicano i trattamenti preferenziali in materia di responsabilità di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) 2022/2065. Tuttavia controllano l’accesso ai contenuti che trasmettono e sono in grado di bloccare l’uso di mezzi tecnici di vigilanza sui media (che, ad esempio, funzionano sulla base dello "scraping") e quindi ostacolano una vigilanza efficace ed efficiente sui media per quanto riguarda i contenuti che trasmettono. La capacità delle autorità di regolamentazione dei media di individuare contenuti illegali è uno dei fondamenti dei trattamenti preferenziali in materia di responsabilità delle piattaforme online, che sono soggette all’obbligo di agire solo se sono a conoscenza o vengono informate della presenza di contenuti illegali. In definitiva, l’obbligo previsto nel progetto di fornire almeno un’interfaccia vieta qualsiasi ostacolo alla vigilanza sui media. Precede i meccanismi del regolamento (UE) 2022/2065 e dell’articolo 28 ter, paragrafo 1, della direttiva 2010/13/UE, secondo i quali le piattaforme online o i fornitori di piattaforme per la condivisione di video possono essere obbligati, a determinate condizioni, a intervenire contro determinati contenuti.
10. Riferimento ai testi di base: nessun testo di base disponibile
11. No
12.
13. No
14. No
15. No
16.
Aspetto OTC: No
Aspetto SPS: No
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Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu