Messaggio 002
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2020) 03207
Direttiva (UE) 2015/1535
Traduzione del messaggio 001
Notifica: 2020/0544/A
No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.
(MSG: 202003207.IT)
1. MSG 002 IND 2020 0544 A IT 02-09-2020 A NOTIF
2. A
3A. Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort
Abteilung III/8
A-1010 Wien, Stubenring 1
Telefon +43-1/71100 805210
Telefax +43-1/71100
E-Mail: not9834@bmdw.gv.at
3B. Bundeskanzleramt
Abteilung V/3
Ballhausplatz 1, 1010 Wien
Telefon: +43 1 531 15-20 23 88
Fax: +43 1 531 15-20 42 85
E-Mail: medienrecht@bka.gv.at
4. 2020/0544/A - SERV60
5. Progetto di legge federale relativa alle misure di protezione degli utenti delle piattaforme di comunicazione (legge sulle piattaforme di comunicazione - KoPl-G)
6. Fornitori di piattaforme di comunicazione
Ai fini della presente legge, le piattaforme di comunicazione sono servizi della società dell'informazione il cui scopo principale o la cui funzione essenziale è di consentire lo scambio di messaggi o presentazioni con contenuto ideologico in forma orale, scritta, con suoni o immagini tra utenti a una cerchia più ampia di persone mediante la diffusione di massa. I fornitori di piattaforme di comunicazione non sono soggetti agli obblighi della presente legge federale se il numero di utenti registrati non è superiore a 100 000 e se il fatturato realizzato mediante la piattaforma di comunicazione non eccede i 500 000 EUR. Sono altresì espressamente esclusi dagli obblighi della presente legge i fornitori di piattaforme per l'intermediazione di beni e servizi, le enciclopedie online senza scopo di lucro e le società di media che forniscono piattaforme di comunicazione collegate direttamente alle loro offerte giornalistiche.
7. -
8. La legge federale sulle misure di protezione degli utenti delle piattaforme di comunicazione (legge sulle piattaforme di comunicazione - KoPl-G) stabilisce obblighi organizzativi sulle grandi piattaforme di comunicazione per garantire una gestione efficace e trasparente di alcuni contenuti illegali. Ai fini della presente legge, per contenuto illegale si intende un contenuto che costituisce una delle fattispecie di reato di cui all'articolo 2, punto 6, e che non è giustificato.
Il progetto prevede i seguenti obblighi per i fornitori:
Sulle piattaforme deve esistere una procedura efficace e trasparente per la segnalazione di contenuti illegali, che garantisca, tra l'altro, che gli utenti possano segnalare in modo semplice e continuo i contenuti, che i contenuti siano controllati rapidamente e, se necessario, bloccati o cancellati (contenuti evidentemente illegali, ovvero contenuti punibili entro 24 ore, altri contenuti illegali, ovvero contenuti punibili entro sette giorni), che gli utenti interessati siano informati della decisione di cancellare o bloccare la piattaforma e che i contenuti cancellati o bloccati e i dati necessari per l'identificazione dell'autore siano conservati per dieci settimane a fini probatori, anche ai fini di un procedimento penale (cfr. articolo 3, paragrafi da 1 a 3).
Deve essere altresì prevista una procedura di revisione, in base alla quale l'utente che effettua una segnalazione e l'utente il cui contenuto è stato bloccato o cancellato possono far verificare la decisione di un (mancato) blocco o cancellazione da parte della piattaforma (cfr. articolo 3, paragrafo 4).
I fornitori di piattaforme di comunicazione forniscono informazioni sulla loro gestione delle segnalazioni di contenuti illegali in una relazione annuale, o trimestrale nel caso di piattaforme di comunicazione con più di un milione di utenti registrati (cfr. articolo 4).
Al fine di garantire la raggiungibilità (compreso un indirizzo di recapito), i fornitori devono nominare un rappresentante garante della responsabilità (cfr. articolo 5).
L'autorità di vigilanza infligge un'ammenda al fornitore, in base alla gravità della violazione di legge, se uno degli obblighi previsti dalla presente legge è violato in modo sistemico (cfr. articolo 10). Il progetto prevede tuttavia che prima di avviare una procedura per l'imposizione di un'ammenda sia necessario emettere un ordine di rettifica (cfr. articolo 9). Un'ammenda può essere inflitta a un rappresentante se questo si rende irraggiungibile o se non agisce con l'attenzione necessaria prevista per garantire l'adempimento dell'obbligo di stabilire una procedura di segnalazione e di revisione e dell'obbligo di relazione.
9. La motivazione principale del presente progetto di legge è il preoccupante sviluppo di Internet e dei social media che, in aggiunta ai vantaggi che queste nuove tecnologie e canali di comunicazione hanno portato con sé, hanno anche determinato una nuova forma di violenza e l'aumento dell'odio in rete, sotto forma di insulti su esposizioni, disinformazione, fino ad arrivare a minacce di violenza e di omicidio. Gli attacchi si basano principalmente su motivazioni razziste, xenofobe, misogine e omofobe. Sono necessari una strategia globale e un pacchetto di misure che spaziano dalla prevenzione alle sanzioni. Tale strategia si basa sui due pilastri della responsabilità della piattaforma e della protezione delle vittime, e l'attuale progetto di legge mira a garantire la responsabilità della piattaforma.
I fornitori di piattaforme di comunicazione spesso non rispettano in modo soddisfacente l'obbligo esistente di cancellare immediatamente o bloccare l'accesso a contenuti illegali se ne vengono a conoscenza. Inoltre, i contenuti segnalati dagli utenti vengono generalmente controllati dalle piattaforme solo sulla base delle proprie direttive comunitarie e non sulla base di fattispecie di reato nazionali. Le persone interessate sono quindi spesso costrette a intraprendere un'azione legale per ottenerne la cancellazione. Alla luce di ciò, è quindi necessario rendere le piattaforme di comunicazione molto più responsabili di quanto non lo siano state finora. Trattandosi di una questione internazionale, una regolamentazione efficace a livello europeo è la soluzione migliore. Nella risoluzione del Consiglio dei ministri del 9 luglio 2020, il governo federale ha quindi accolto con favore l'annuncio della Commissione europea di presentare entro la fine dell'anno una "Legge sui servizi digitali" (Digital Services Act). Tuttavia, poiché questo processo di consultazione in corso, e in particolare la relativa procedura legislativa a livello europeo, richiederà ancora del tempo, è necessario - sulla base dell'esperienza delle iniziative legislative tedesca e francese - adottare al più presto misure giuridiche per garantire una maggiore trasparenza e responsabilità delle piattaforme.
L'urgenza della questione richiede l'attuazione di misure nazionali immediate. In attesa della compensazione della lacuna normativa a livello europeo, è proposta la creazione di una legge sulle misure di protezione degli utenti delle piattaforme di comunicazione per combattere efficacemente l'odio su Internet, con l'obiettivo di porre rimedio alla situazione rendendo obbligatoria per le piattaforme l'istituzione di un sistema di gestione delle segnalazioni per la gestione dei contenuti illegali. È previsto altresì l'obbligo di designare un responsabile al fine di garantire la responsabilità (compreso un indirizzo di recapito). Al fine di aumentare la base di informazioni sulle attività delle piattaforme in questo settore sensibile e di poter valutare le misure adottate, il progetto contiene anche l'obbligo di presentare una relazione periodica sulla gestione dei contenuti illegali. Misure meno restrittive sarebbero meno efficaci per quanto riguarda l'attuale situazione di rischio, il livello di protezione auspicato contro i contenuti punibili sulle piattaforme di comunicazione e l'attuazione del controllo del rispetto dei requisiti. Le misure si basano sull'esempio di altri Stati membri (DE, F) in cui la CE non ha sollevato obiezioni formali che avrebbero determinato una proroga del termine di sospensione.
10. Testi di base non disponibili
11. No
12. -
13. No
14. No
15. Sì
16. Aspetto OTC
No - Il progetto non è una regolamentazione tecnica né una procedura per la valutazione di conformità.
Aspetto SPS
No – Il progetto non è una misura sanitaria o fitosanitaria
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Commissione europea
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